Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con Sentenza n. 282 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La disposizione contrastava con i principi della Costituzione.

Di cosa si tratta

La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

La questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giu»

Il principio

La norma dichiarata incostituzionale è eliminata dall’ordinamento con effetto retroattivo. I giudici non possono applicarla nei giudizi ancora pendenti.

Domande e risposte

Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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