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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime due norme della legge della Regione Basilicata sulla protezione dei boschi dagli incendi, nella parte in cui assegnavano compiti di impiego e vigilanza alle Forze dell’Ordine e al Corpo Forestale dello Stato, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Di cosa si tratta

La legge regionale della Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi) disciplinava le attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi. Due norme di quella legge erano state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri: l’art. 3, comma 1, lett. h), che prevedeva l’impiego delle guardie ecologiche «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza», e l’art. 13, che affidava la vigilanza sull’applicazione della legge anche al «Corpo Forestale dello Stato» e alle «Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lett. h), e 13 della legge regionale della Basilicata n. 13 del 2005, sostenendo che la Regione, disponendo dell’impiego delle Forze dell’Ordine e del Corpo Forestale dello Stato, si fosse indebitamente ingerita in una materia di competenza esclusiva statale (ordine pubblico e sicurezza).

La decisione della Corte

La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. h), limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza», e dell’art. 13, limitatamente ai riferimenti al «Corpo Forestale dello Stato» e alle «Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza». La Regione non può disporre del personale statale addetto all’ordine pubblico e alla sicurezza.

Il principio

La materia «ordine pubblico e sicurezza» è di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.). Una legge regionale che disciplini i compiti delle Forze dell’Ordine o del Corpo Forestale dello Stato — anche in un ambito di competenza regionale come la protezione delle foreste — invade quella competenza esclusiva ed è costituzionalmente illegittima nella parte in cui le coinvolge.

Domande e risposte

Le Regioni possono legiferare in materia di protezione delle foreste?

Sì, la protezione dell’ambiente e delle foreste è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Tuttavia non possono invadere la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Qual è la differenza tra il Corpo Forestale dello Stato e le guardie ecologiche regionali?

Il Corpo Forestale dello Stato era un corpo di polizia statale (poi confluito nei Carabinieri con il d.lgs. n. 177/2016). Le guardie ecologiche, invece, sono organi di vigilanza istituiti dalle Regioni o dagli enti locali. La Regione può disciplinare i compiti delle seconde, non del primo.

La decisione ha effetti sul resto della legge regionale?

No, la declaratoria di illegittimità costituzionale è parziale e chirurgica: colpisce solo le specifiche espressioni che coinvolgevano le Forze dell’Ordine e il Corpo Forestale dello Stato. Il resto della legge regionale sulla protezione dei boschi rimane in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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