Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime due norme della legge della Regione Basilicata sulla protezione dei boschi dagli incendi, nella parte in cui assegnavano compiti di impiego e vigilanza alle Forze dell’Ordine e al Corpo Forestale dello Stato, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Di cosa si tratta
La legge regionale della Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi) disciplinava le attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi. Due norme di quella legge erano state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri: l’art. 3, comma 1, lett. h), che prevedeva l’impiego delle guardie ecologiche «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza», e l’art. 13, che affidava la vigilanza sull’applicazione della legge anche al «Corpo Forestale dello Stato» e alle «Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lett. h), e 13 della legge regionale della Basilicata n. 13 del 2005, sostenendo che la Regione, disponendo dell’impiego delle Forze dell’Ordine e del Corpo Forestale dello Stato, si fosse indebitamente ingerita in una materia di competenza esclusiva statale (ordine pubblico e sicurezza).
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. h), limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza», e dell’art. 13, limitatamente ai riferimenti al «Corpo Forestale dello Stato» e alle «Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza». La Regione non può disporre del personale statale addetto all’ordine pubblico e alla sicurezza.
Il principio
La materia «ordine pubblico e sicurezza» è di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.). Una legge regionale che disciplini i compiti delle Forze dell’Ordine o del Corpo Forestale dello Stato — anche in un ambito di competenza regionale come la protezione delle foreste — invade quella competenza esclusiva ed è costituzionalmente illegittima nella parte in cui le coinvolge.
Domande e risposte
Le Regioni possono legiferare in materia di protezione delle foreste?
Sì, la protezione dell’ambiente e delle foreste è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Tuttavia non possono invadere la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Qual è la differenza tra il Corpo Forestale dello Stato e le guardie ecologiche regionali?
Il Corpo Forestale dello Stato era un corpo di polizia statale (poi confluito nei Carabinieri con il d.lgs. n. 177/2016). Le guardie ecologiche, invece, sono organi di vigilanza istituiti dalle Regioni o dagli enti locali. La Regione può disciplinare i compiti delle seconde, non del primo.
La decisione ha effetti sul resto della legge regionale?
No, la declaratoria di illegittimità costituzionale è parziale e chirurgica: colpisce solo le specifiche espressioni che coinvolgevano le Forze dell’Ordine e il Corpo Forestale dello Stato. Il resto della legge regionale sulla protezione dei boschi rimane in vigore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.