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La Corte costituzionale, con Sentenza n. 285 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.
Di cosa si tratta
La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.
La questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 76, 76.
La decisione della Corte
La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «Per questi motivi La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma secondo, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Minister»
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale?
La norma cessa di avere efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.
La sentenza della Corte ha effetti retroattivi?
Sì, la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi sui rapporti non ancora definitivamente chiusi, salvo i diritti quesiti e le situazioni esaurite.
Come si trova il testo integrale della sentenza?
Il testo integrale è pubblicato su Consulta Online (giurcost.org) e sul sito ufficiale della Corte costituzionale (cortecostituzionale.it).
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.