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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 235, comma 1, n. 3 del codice civile nella parte in cui condiziona l’ammissibilità della prova genetica di esclusione della paternità alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie. In presenza di un progresso scientifico che consente la prova diretta della non paternità, quella condizione è irragionevole e lede il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Chi voleva disconoscere la paternità di un figlio riconoscendo come padre legittimo doveva prima dimostrare che la moglie aveva commesso adulterio nel periodo del concepimento, e solo dopo poteva far ammettere la prova genetica o ematologica. Con l’avanzare della scienza (DNA), questa regola era diventata irragionevole: la prova genetica esclude direttamente la paternità con certezza, senza bisogno di passare per la prova dell’adulterio.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 235, comma 1, n. 3, cod. civ., nella parte in cui subordina l’ammissione della prova genetica alla previa prova dell’adulterio. Parametri: art. 3 Cost. (irragionevolezza) e art. 24, comma 2, Cost. (diritto di difesa). Giudici rimettenti: Corte di Cassazione, I sez. civ. (ord. 5 giugno 2004); Tribunale di Rovigo (ord. 28 ottobre 2004); Corte di appello di Venezia (ord. 30 marzo 2005).

La decisione della Corte

Le questioni sono fondate. La norma è costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai fini del disconoscimento di paternità, non consente al giudice di ammettere la prova genetica o ematologica anche in assenza della previa prova dell’adulterio. Il progresso scientifico ha reso irragionevole il ruolo “preliminare” della prova adulterio rispetto alla prova diretta di esclusione della paternità.

Il principio

Il principio di ragionevolezza impone che le norme processuali si adeguino al progresso scientifico: quando la prova diretta del fatto (esclusione genetica della paternità) è disponibile e scientificamente certa, non è ragionevole continuare a subordinarla a una prova indiretta e più difficile (l’adulterio), tanto più che il diritto di difesa sarebbe irrimediabilmente compromesso da tale condizione.

Domande e risposte

Dopo questa sentenza, chi vuole disconoscere la paternità deve ancora provare l’adulterio?

No. A seguito della sentenza 266/2006, il giudice può ammettere la prova genetica o ematologica anche in assenza di prove sull’adulterio: è sufficiente che la prova tecnica tenda a escludere la paternità.

Questa sentenza vale anche per le azioni del figlio che vuole disconoscere il padre legittimo?

Sì. Il Tribunale di Rovigo aveva sottolineato come la prova dell’adulterio fosse ancora più difficile per il figlio che venga a conoscenza della vicenda a distanza di anni. La Corte ha accolto la questione in via generale.

La verità biologica prevale sempre su quella legale?

Non automaticamente. La Corte ha solo rimosso un ostacolo irragionevole alla prova: il giudice potrà valutare liberamente la prova genetica, ma resterà tenuto a bilanciare la verità biologica con gli altri valori (stabilità dei rapporti familiari, interesse del minore).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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