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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano sull’art. 6, comma 2, della legge n. 138 del 1943. La norma impugnata disciplina solo l’esonero dell’INPS dall’erogazione dell’indennità di malattia, non l’obbligo contributivo del datore di lavoro: censurarne la legittimità costituzionale non avrebbe risolto il dubbio di fondo.

Di cosa si tratta

Alcune aziende che, per contratto collettivo, si erano obbligate a corrispondere l’intera retribuzione ai dipendenti in malattia chiedevano di essere esonerate dal versamento del contributo di malattia all’INPS. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano però stabilito che tale obbligo contributivo permane indipendentemente da tali accordi. Il Tribunale di Bolzano, investito del contenzioso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bolzano ha impugnato l’art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite (sentenza n. 10232 del 2003), in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non esonera dal versamento del contributo di malattia il datore di lavoro che, con contratto collettivo, si sia obbligato a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’art. 6 della legge n. 138 del 1943 disciplina esclusivamente le condizioni in cui l’INPS è esonerato dall’erogare l’indennità di malattia, senza nulla disporre sull’obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro. Un’eventuale dichiarazione di incostituzionalità avrebbe inciso solo sul rapporto tra INPS e datore di lavoro circa la prestazione assistenziale, senza risolvere il problema reale: l’obbligo di versare i contributi è disciplinato da norme diverse (artt. 9 della stessa legge, d.lgs. n. 142 del 1946, art. 31 della legge n. 41 del 1986).

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando colpisce una norma che non governa l’aspetto realmente controverso: censurare l’esonero dall’erogazione della prestazione assistenziale non equivale a censurare l’obbligo contributivo, che è disciplinato da disposizioni distinte.

Domande e risposte

Il datore di lavoro che paga la retribuzione in malattia deve comunque versare i contributi all’INPS?

Secondo il “diritto vivente” cristallizzato dalle Sezioni Unite, sì. La Corte non ha deciso nel merito questa questione, dichiarando inammissibile il ricorso per un difetto strutturale.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché la norma impugnata riguardava solo l’esonero dell’INPS dalla prestazione, non l’obbligo contributivo del datore. Anche se fosse stata dichiarata incostituzionale, non avrebbe eliminato l’obbligo di versare i contributi.

Qual è la differenza tra obbligo di erogare l’indennità e obbligo contributivo?

L’indennità di malattia è la prestazione che l’INPS eroga al lavoratore. I contributi sono i versamenti periodici del datore di lavoro che finanziano il sistema previdenziale. Sono disciplinati da norme diverse e possono essere disgiuntamente condizionati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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