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La Corte dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), proposta dalla Regione Emilia-Romagna. La ricorrente si è limitata ad affermare in modo assertivo i presupposti della sospensione, senza sviluppare argomenti idonei a giustificare l’intervento d’ufficio della Corte.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato diverse disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto “codice dell’ambiente”) che riguardavano le autorità di bacino idrografico, la gestione dei rifiuti, la tariffa idrica e altre materie ambientali. In via cautelare, ha chiesto alla Corte di sospenderne l’applicazione, prospettando un rischio di pregiudizio irreparabile agli interessi regionali e ai diritti dei cittadini.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha chiesto la sospensione degli artt. 63, 64, 101 (comma 7), 154, 155, 181 (commi 7-11), 183 (comma 1), 186, 189 (comma 3) e 214 (commi 3 e 5) del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché al diritto comunitario.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non luogo a provvedere sull’istanza. La Regione ha prospettato in modo “sostanzialmente assertivo” la sussistenza dei presupposti per la sospensione, senza svolgere argomenti in grado di indurre la Corte ad adottare d’ufficio i provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. Si noti che il Governo aveva anche depositato delibera di rinuncia all’intervento in giudizio.

Il principio

La sospensione cautelare di norme impugnate in via principale richiede una motivazione specifica e non meramente assertiva sui presupposti dell’irreparabilità del pregiudizio. In assenza di tali argomenti, la Corte non può intervenire d’ufficio.

Domande e risposte

Quando la Corte può sospendere una norma impugnata in via principale?

Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, la Corte può disporre la sospensione dell’esecuzione delle norme impugnate quando vi sia rischio di irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico, all’ordinamento giuridico della Repubblica o ai diritti dei cittadini.

Cosa significa “dichiara non luogo a provvedere”?

La Corte non accoglie e non rigetta nel merito l’istanza: constata semplicemente che non sussistono le condizioni per adottare il provvedimento cautelare richiesto, senza pregiudicare il giudizio di legittimità nel merito.

Il giudizio principale sulla legittimità del d.lgs. 152/2006 è proseguito?

L’ordinanza riguarda solo la fase cautelare. Il giudizio nel merito sulle questioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna è separato e prosegue con i normali tempi del giudizio costituzionale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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