Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 81/2005 – Sede di fondazione culturale e autonomia privata

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul trasferimento coatto della «Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera. La questione era inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Una legge del 1939 aveva disposto il trasferimento della fondazione «Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera. La fondazione, riconosciuta proprietaria della pinacoteca, chiedeva la restituzione dei beni e contestava la norma che ne fissava la sede a Matera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082, in riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, nella parte in cui imponevano il trasferimento della sede della fondazione e la conservazione dei beni a Matera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, limitandosi a rinvii generici senza illustrare il nesso tra la norma impugnata e la decisione del caso concreto.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale può derivare dalla carenza di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente deve indicare espressamente perché la soluzione della questione è necessaria per definire il giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Cosa sono le fondazioni di origine testamentaria?

    Sono enti non profit istituiti per volontà testamentaria del fondatore, destinando un patrimonio a uno scopo preciso (culturale, artistico, scientifico ecc.). La volontà del testatore è protetta dall’art. 42 della Costituzione in quanto espressione del diritto di proprietà.

    Il diritto di fissare la sede rientra nella libertà di associazione?

    Sì, in senso lato. L’art. 16 Cost., invocato dal rimettente, tutela la libertà di circolazione e soggiorno; in questo contesto era richiamato per estensione, sostenendo che anche le persone giuridiche private abbiano diritto a determinare la propria sede.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?

    Perché il Tribunale di Potenza non aveva spiegato in modo sufficiente perché la decisione della causa dipendesse dalla risoluzione della questione costituzionale. La Corte non può pronunciarsi su questioni che il giudice non ha motivato adeguatamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 51/2005 – Finanziaria 2003 formazione professionale regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 47 e 48 della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) nella parte in cui riservavano allo Stato la gestione di fondi per la formazione professionale e per i fondi interprofessionali, violando la competenza legislativa regionale in materia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 47 (finanziamento della formazione professionale) e l’art. 48 (fondi interprofessionali per la formazione continua) della legge finanziaria 2003 per violazione del riparto di competenze legislative dopo la riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione lamentava la violazione dell’art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione: la formazione professionale è materia di competenza residuale regionale (comma 4), e le norme impugnate attribuivano ai Ministeri statali competenze di gestione e determinazione dei criteri che spettavano alle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1 della legge n. 289/2002 e dell’art. 48 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento delle Regioni nel governo dei fondi interprofessionali, riconoscendo la competenza regionale sulla formazione professionale.

    Il principio

    La formazione professionale rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.; lo Stato non può accentrare la gestione di fondi e programmi formativi senza prevedere la necessaria partecipazione regionale nelle forme previste dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i fondi interprofessionali per la formazione continua?

    Sono organismi bilaterali (tra organizzazioni datoriali e sindacali) a cui le imprese versano una quota dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinati a finanziare piani formativi per i lavoratori.

    Perché la formazione professionale è di competenza regionale?

    Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la formazione professionale non è più menzionata come materia di competenza concorrente Stato-Regioni e rientra quindi nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.

    Cosa cambia con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 47?

    Lo Stato non può più gestire direttamente i criteri di finanziamento della formazione professionale di competenza regionale; occorre prevedere meccanismi di coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni su queste risorse.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, fondamento della competenza residuale regionale sulla formazione professionale
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, richiamato nel giudizio di legittimità
  • Corte cost. n. 80/2005 – Responsabilità di Poste Italiane per ritardo nella consegna

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Taranto per una nuova valutazione alla luce dello ius superveniens. La questione riguardava l’esonero di responsabilità di Poste Italiane per il ritardato recapito della corrispondenza, che aveva impedito a un utente di partecipare a una gara d’appalto.

    Di cosa si tratta

    Un utente aveva spedito via «Postacelere» un’offerta di partecipazione a una gara d’appalto: il plico è arrivato sei giorni dopo, quando i termini erano già scaduti. La normativa postale dell’epoca limitava il rimborso alla sola differenza di tariffa tra postacelere e raccomandata espresso, senza prevedere il risarcimento del danno effettivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che escludeva qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione postale e dei concessionari, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole l’esonero totale da responsabilità per un rapporto di natura privatistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Taranto, affinché il giudice rivalutasse la questione alla luce delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali intervenute dopo l’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    Quando dopo la rimessione della questione intervengono modifiche normative o pronunce rilevanti (ius superveniens), la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione nel quadro normativo aggiornato.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando Poste consegna un plico in ritardo?

    La normativa postale storicamente limitava il risarcimento del mittente ai soli casi espressamente previsti dalla legge. La questione della responsabilità per danni conseguenti al ritardo — come la perdita di una gara — è stata oggetto di numerose pronunce sia ordinarie sia costituzionali.

    Cosa significa «restituzione degli atti al giudice a quo»?

    La Corte non decide nel merito la questione di legittimità costituzionale, ma rinvia gli atti al giudice che aveva sollevato la questione affinché rivaluti se, alla luce delle novità normative sopravvenute, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata.

    Cos’è lo «ius superveniens»?

    Letteralmente «diritto sopravvenuto»: sono le norme entrate in vigore dopo che il giudice ha sollevato la questione di costituzionalità. Se cambiano il quadro normativo di riferimento, il giudice deve rivalutare la questione prima che la Corte si pronunci.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 50/2005 – Legge Biagi delega lavoro e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibili i ricorsi di alcune Regioni contro la legge Biagi (legge n. 30/2003, delega al Governo in materia di mercato del lavoro) e ha accolto alcune questioni di legittimità costituzionale legate al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Basilicata e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la cosiddetta «legge Biagi», delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro) per violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, in particolare in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi regionali lamentavano la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (ripartizione delle competenze legislative e amministrative Stato-Regioni), contestando che il legislatore statale avesse utilizzato la delega per stabilire principi fondamentali in materie di competenza concorrente senza rispettare il ruolo regionale. Alcune Regioni contestavano anche i criteri di delega per le tipologie contrattuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Toscana per difetto di interesse (aveva impugnato la legge nel suo complesso), ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1 comma 2 lettera c), e ha deciso nel merito le restanti questioni regionali, riservando a separata pronuncia la decisione sugli artt. 1 comma 2 lettera d) prima parte e 8 della legge n. 30/2003.

    Il principio

    Il legislatore statale può delegare al Governo la disciplina del mercato del lavoro includendo principi fondamentali valevoli per le materie di competenza concorrente; le Regioni possono impugnare tali deleghe solo se dimostrano una lesione concreta delle loro attribuzioni costituzionali, non in via astratta.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge Biagi (n. 30/2003)?

    La legge n. 30/2003 delegava il Governo a riformare il mercato del lavoro italiano, introducendo nuove tipologie contrattuali (come il contratto a progetto) e riformando le norme sul collocamento e l’intermediazione di manodopera.

    Cosa si intende per materia di competenza concorrente?

    L’art. 117 Cost. prevede che in alcune materie (come la «tutela e sicurezza del lavoro») lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio; né lo Stato né le Regioni possono invadere unilateralmente l’ambito dell’altro.

    Perché il ricorso della Toscana è stato dichiarato inammissibile?

    La Toscana aveva impugnato la legge nel suo complesso senza identificare specifiche disposizioni lesive delle proprie competenze; la Corte ha ritenuto che tale impugnazione in blocco fosse inammissibile per difetto di interesse specifico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2005 – Referendum PMA eterologa divieto art. 4 comma 3

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare il divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa previsto dall’art. 4 comma 3 della legge n. 40/2004, insieme alle relative sanzioni. La questione del divieto di PMA eterologa sarà poi definitivamente risolta dalla Corte nel 2014 con la sent. n. 162.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 40/2004 vietava all’art. 4, comma 3 il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, ossia con gameti di donatori esterni alla coppia. I promotori del referendum intendevano abrogare questo divieto e le connesse sanzioni penali e amministrative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudizio di ammissibilità referendaria. Il quesito coinvolgeva l’art. 4, comma 3 (divieto di eterologa), l’art. 9, comma 1 e 3 (limitatamente ai riferimenti al divieto di eterologa), e l’art. 12, comma 1 e 8 (sanzioni per violazione del divieto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione degli artt. 4 comma 3, 9 commi 1 e 3 (limitatamente ai riferimenti al divieto di eterologa), 12 commi 1 e 8 della legge n. 40/2004, ritenendo il quesito omogeneo e non investente materia esclusa dal referendum.

    Il principio

    Il divieto di PMA eterologa non è costituzionalmente necessario; la Costituzione non impone al legislatore di vietare la donazione di gameti, pertanto la richiesta di abrogare tale divieto è ammissibile a referendum. (La Corte dichiarà poi incostituzionale lo stesso divieto con sentenza n. 162/2014.)

    Domande e risposte

    Cosa è la PMA eterologa?

    La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo utilizza gameti (ovociti o spermatozoi) provenienti da un donatore esterno alla coppia che richiede il trattamento.

    Il referendum del 2005 sulla eterologa portò alla sua legalizzazione?

    No: il quorum di partecipazione (50% degli aventi diritto) non fu raggiunto. Il divieto rimase in vigore fino alla sentenza Corte cost. n. 162/2014 che lo dichiarò incostituzionale.

    Qual era la sanzione per chi violava il divieto di eterologa?

    L’art. 12, comma 1 della legge n. 40/2004 prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro per chi utilizzava gameti di soggetti estranei alla coppia.

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  • Corte cost. n. 79/2005 – Insindacabilità parlamentare e trasmissioni televisive

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati, che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni del deputato Sgarbi su Arlacchi in una trasmissione TV. Il conflitto era inammissibile per ragioni procedurali.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi aveva espresso giudizi fortemente critici su Pino Arlacchi durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 13 gennaio 1996. La Camera dei deputati aveva poi deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte d’appello di Roma aveva impugnato la delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 17 gennaio 2001 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Sgarbi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il parametro è il limite del nesso funzionale tra dichiarazioni e mandato parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Il vizio procedurale ha impedito l’esame nel merito delle questioni relative all’insindacabilità delle opinioni espresse fuori dall’aula parlamentare.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è soggetto a requisiti di ammissibilità rigorosi: il loro mancato rispetto determina l’inammissibilità, che preclude qualsiasi esame nel merito della delibera parlamentare impugnata.

    Domande e risposte

    Le opinioni espresse in TV da un parlamentare sono sempre insindacabili?

    No. La Corte ha costantemente affermato che l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. richiede un nesso funzionale specifico tra le opinioni espresse e le attività parlamentari tipiche. Le dichiarazioni rese in trasmissioni televisive a carattere personale non sono automaticamente coperte.

    Cosa differenzia ammissibilità e procedibilità nel giudizio costituzionale?

    L’ammissibilità riguarda la verifica iniziale dei presupposti del ricorso (legittimazione, oggetto, forma); la procedibilità attiene ai requisiti per l’apertura della seconda fase del giudizio. Entrambi devono essere rispettati.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Solo i «poteri dello Stato» in senso costituzionale: organi che esprimono la volontà di un potere (legislativo, esecutivo, giudiziario). I tribunali ordinari rientrano nel potere giudiziario e possono sollevare conflitto contro atti del Parlamento che ledano le loro attribuzioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 48/2005 – Referendum PMA abrogazione completa legge 40

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo dell’intera legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, promosso da un diverso comitato. L’abrogazione totale della legge, a differenza delle abrogazioni parziali, è stata ritenuta ammissibile in quanto la materia non risulta costituzionalmente obbligata a essere regolamentata.

    Di cosa si tratta

    Questo terzo quesito referendario del 2005 puntava all’abrogazione integrale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita. La Corte doveva valutare se l’intera legge potesse essere oggetto di referendum abrogativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1/1953. Il quesito chiedeva l’abrogazione totale della legge n. 40/2004, inclusi art. 1 comma 1 (finalità della legge e tutela del concepito), art. 1 comma 2, art. 4 e le restanti disposizioni restrittive.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta referendaria per l’abrogazione delle disposizioni indicate (tra cui art. 1 commi 1 e 2, art. 4), riconoscendo che il legislatore non è costituzionalmente obbligato a mantenere in vigore una legge che disciplina la procreazione medicalmente assistita in termini restrittivi.

    Il principio

    L’abrogazione totale di una legge mediante referendum è ammissibile quando la Costituzione non impone la permanenza di quella disciplina; il fatto che una legge tuteli interessi di rilievo costituzionale non la rende automaticamente sottratta alla abrogazione referendaria.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra abrogazione totale e parziale ai fini del giudizio di ammissibilità?

    In linea di principio entrambe sono possibili; ciò che conta è se la materia oggetto dell’abrogazione sia costituzionalmente necessaria, non la sua ampiezza quantitativa.

    In cosa si differenziava il quesito n. 48 dal n. 46 e dal n. 47?

    I quesiti nn. 46 e 47 puntavano ad abrogazioni parziali di specifiche norme limitative; il quesito n. 48 mirava all’abrogazione di un insieme più ampio di disposizioni, avvicinandosi all’abrogazione dell’intero testo.

    Cosa succederebbe se la legge n. 40 fosse abrogata integralmente?

    In assenza della legge tornerebbe a essere applicabile il regime generale del codice civile e le pratiche di PMA sarebbero disciplinate solo dai principi generali del diritto; il legislatore potrebbe poi intervenire con una nuova legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2005 – Regolarizzazione extracomunitari e denuncia penale automatica

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che vietava automaticamente la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario semplicemente perché denunciato per reati che possono comportare l’arresto in flagranza. Una denuncia non prova la colpevolezza e non basta a giustificare un automatismo così grave.

    Di cosa si tratta

    Le leggi n. 189/2002 e n. 195/2002 (c.d. «Bossi-Fini» e sanatoria 2002) prevedevano che la semplice denuncia per reati degli artt. 380-381 c.p.p. impedisse automaticamente la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario. Diversi tribunali hanno sollevato la questione di fronte alla Corte, evidenziando che una denuncia non è una condanna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza (r.o. n. 1146/2003) e il Tribunale di Prato (r.o. n. 265/2004), tra gli altri, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 7, lett. c), l. 189/2002 e dell’art. 1, comma 8, lett. c), d.l. 195/2002, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione dalla mera denuncia penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme censurate. L’automatismo era irragionevole: la denuncia, in sé e per sé, non prova nulla in ordine alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto, e non può quindi produrre automaticamente l’effetto di precludere la regolarizzazione della posizione lavorativa.

    Il principio

    Il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e la presunzione di non colpevolezza ex art. 27, secondo comma, Cost. ostano a norme che fanno derivare automaticamente conseguenze gravemente sfavorevoli per il lavoratore extracomunitario dalla sola presentazione di una denuncia penale, atto che non ha alcun valore probatorio sulla colpevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa distingue una denuncia da una condanna?

    La denuncia è un atto con cui si segnala all’autorità la presunta commissione di un reato: non prova nulla sulla colpevolezza dell’interessato. La condanna definitiva è invece l’atto con cui il giudice accerta la responsabilità penale. La Costituzione vieta di trattare come colpevole chi non è stato condannato.

    L’arresto in flagranza ha lo stesso valore probatorio?

    No. Anche l’arresto in flagranza è un provvedimento provvisorio: il giudice deve convalidarlo e verificare se sussistano le condizioni. Il semplice fatto che una norma preveda l’arresto obbligatorio non significa che la persona sia colpevole.

    La sentenza ha consentito a tutti i denunciati di regolarizzarsi?

    No. La Corte ha eliminato l’automatismo: la mera denuncia non può da sola bloccare la regolarizzazione. Restano ferme le preclusioni legate a condanne, a procedimenti più gravi o ad altre condizioni di legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 47/2005 – Referendum PMA limiti e finalità legge 40

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo di alcune disposizioni della legge n. 40/2004 riguardanti le finalità della procreazione medicalmente assistita (art. 1 commi 1 e 2) e i limiti tecnici all’applicazione delle tecniche (art. 4).

    Di cosa si tratta

    Anche questo giudizio riguarda l’ammissibilità di un quesito referendario sulla legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Il quesito è distinto dal precedente (n. 46): mira ad abrogare le disposizioni che definiscono le finalità della legge (art. 1) e i limiti al ricorso alle tecniche di PMA (art. 4 comma 1).

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1/1953. I promotori intendevano abrogare: art. 1 comma 1 (finalità della legge legate a sterilità e infertilità); art. 1 comma 2 (limitazione al ricorso alle tecniche solo in assenza di altri metodi terapeutici); art. 4 comma 1 (divieto di ricorso alle tecniche salvo assenza di altri rimedi).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione delle disposizioni indicate degli artt. 1 e 4 della legge n. 40/2004, ritenendo il quesito sufficientemente omogeneo e la sua realizzazione compatibile con il mantenimento di una disciplina residua della materia.

    Il principio

    Il giudizio di ammissibilità referendaria richiede che il quesito sia omogeneo, chiaro e non investa materie costituzionalmente protette in modo assoluto; l’abrogazione delle finalità e dei limiti tecnici di una legge è ammissibile se non determina un vuoto normativo incompatibile con obblighi costituzionali.

    Domande e risposte

    Quale differenza c’è tra il referendum n. 47 e il n. 46 del 2005?

    Il referendum n. 46 riguardava le norme sugli embrioni, la ricerca e la crioconservazione; il n. 47 riguardava le disposizioni sulle finalità della legge e i limiti al ricorso alle tecniche di PMA.

    Cosa si intende per «tecniche di PMA di tipo eterologo»?

    La PMA eterologa utilizza gameti di un donatore esterno alla coppia; la legge n. 40/2004 la vietava all’art. 4 comma 3 (oggetto del distinto referendum n. 49 del 2005).

    L’ammissibilità del referendum ne garantisce l’approvazione?

    No: il giudizio della Corte riguarda solo la legittimità formale del quesito. Perché il referendum produca effetti occorre che partecipi almeno la metà degli aventi diritto al voto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2005 – Finanziamenti statali alla flotta marittima e competenze regionali

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge finanziaria 2004, che stanziava fondi statali per il rinnovo della flotta marittima. Lo Stato non può intervenire direttamente in materie di competenza regionale residuale senza rispettare il nuovo assetto del Titolo V della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003) prevedeva stanziamenti statali per incentivare gli investimenti delle imprese armatoriali e per contratti di costruzione navale. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato queste disposizioni ritenendo che invadessero la competenza regionale in materia di sostegno all’innovazione dei settori produttivi e tutela del lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Le norme impugnate disciplinavano finanziamenti statali alle imprese armatoriali in materia ritenuta di competenza regionale residuale o concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge finanziaria 2004. Lo Stato non può istituire finanziamenti diretti alle imprese in materie che, dopo la riforma costituzionale del 2001, rientrano nella competenza legislativa regionale, senza prevedere forme di coinvolgimento e leale collaborazione con le Regioni.

    Il principio

    Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), lo Stato non può reiterare schemi di finanziamento diretto a imprese private in materie di competenza regionale residuale o concorrente: i finanziamenti devono transitare per le Regioni o essere disciplinati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V nel 2001?

    La legge costituzionale n. 3/2001 ha ridistribuito le competenze legislative tra Stato e Regioni: le materie non espressamente riservate allo Stato spettano alle Regioni (competenza residuale), e in quelle concorrenti lo Stato può fissare solo i principi fondamentali.

    Perché i finanziamenti alla flotta marittima erano incostituzionali?

    Perché il sostegno all’innovazione dei settori produttivi è materia di competenza regionale: lo Stato non può aggirare questa ripartizione stanziando fondi direttamente a imprese private senza coinvolgere le Regioni.

    La sentenza ha riguardato anche altre disposizioni della finanziaria 2004?

    La Corte ha deciso separatamente le diverse questioni sollevate dalla Regione. Per questa sentenza ha affrontato solo i commi 209-211 dell’art. 4, riservando ogni decisione sulle restanti questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2005 – Referendum procreazione assistita art. 12-14

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo parziale della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, con riferimento a specifiche limitazioni sugli embrioni (art. 12 comma 7), sulla ricerca (art. 13 commi 2 e 3) e sul divieto di crioconservazione (art. 14 comma 1).

    Di cosa si tratta

    Nel 2005 vari comitati promotori hanno chiesto un referendum per abrogare parzialmente la legge 19 febbraio 2004, n. 40, che regolamenta la procreazione medicalmente assistita. La Corte è chiamata a giudicare l’ammissibilità della richiesta referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un giudizio di ammissibilità referendaria, non di legittimità costituzionale in senso stretto. I promotori chiedevano l’abrogazione parziale dell’art. 12 comma 7 (limitazione al numero di embrioni «discendente da un’unica cellula di partenza»), dell’art. 13 commi 2 e 3 (ricerca sugli embrioni e divieto di clonazione), e dell’art. 14 comma 1 (divieto di crioconservazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni indicate della legge n. 40/2004, ritenendo che le norme oggetto del quesito fossero sufficientemente omogenee e che la loro abrogazione non privasse la legge di contenuto precettivo minimo.

    Il principio

    Un referendum abrogativo è ammissibile quando le disposizioni oggetto del quesito presentano sufficiente omogeneità e la loro eliminazione non lascia la materia priva di regolamentazione essenziale; le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato non possono essere sottoposte a referendum solo nelle parti che esprimono tale vincolo necessario.

    Domande e risposte

    Che cosa è un giudizio di ammissibilità referendaria?

    Prima di ogni referendum abrogativo, la Corte costituzionale verifica che la richiesta rispetti i limiti fissati dall’art. 75 della Costituzione (materie escluse) e che il quesito sia formulato in modo chiaro e omogeneo.

    Cosa significa che una legge è «a contenuto costituzionalmente vincolato»?

    Significa che il legislatore è obbligato dalla Costituzione a disciplinare quella materia; in tal caso il referendum abrogativo non è ammissibile, perché l’abrogazione lascerebbe un vuoto che la Costituzione stessa impone di colmare.

    Il referendum del 2005 sulla legge n. 40 si è poi svolto?

    Sì, ma non ha raggiunto il quorum di partecipazione (50% degli aventi diritto), pertanto le norme non furono abrogate.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona, rilevante per la valutazione dei diritti coinvolti nella procreazione assistita
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro di legittimità delle norme sui limiti alla ricerca
  • Corte cost. n. 76/2005 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione

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    La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati. La delibera di insindacabilità riguardava dichiarazioni del deputato Butti ritenute offensive verso i vertici RAI, rese fuori dall’esercizio tipico delle funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni del deputato Alessio Butti — rese ad agenzie di stampa e ritenute diffamatorie dai vertici della RAI — rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GUP del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto sostenendo che mancasse il necessario nesso funzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 30 gennaio 2003 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Butti in relazione a dichiarazioni rese ad ANSA e AGI. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione. Il vizio procedurale ha impedito l’esame nel merito della questione relativa al perimetro dell’insindacabilità parlamentare.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il mancato rispetto dei requisiti procedurali — come la notifica nei termini — determina l’improcedibilità del giudizio, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito sulla legittimità della delibera parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è la delibera di insindacabilità parlamentare?

    È l’atto con cui la Camera o il Senato dichiara che un’opinione espressa da un parlamentare è coperta dall’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, sottraendola a qualsiasi responsabilità giuridica.

    Quando le dichiarazioni di un deputato non sono insindacabili?

    Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la prerogativa dell’insindacabilità non copre tutte le opinioni del parlamentare, ma solo quelle legate da nesso funzionale all’attività svolta come membro della Camera o del Senato.

    Cosa significa «improcedibile» in questo contesto?

    Il giudizio viene chiuso per un vizio formale — nel caso concreto il mancato rispetto dei termini procedurali — senza che la Corte esamini se la delibera di insindacabilità fosse giusta o sbagliata nel merito.

    Norme collegate

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