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La Regione Puglia aveva annullato le cartelle esattoriali dei consorzi di bonifica per le annualità 2000-2002, senza prevedere la restituzione delle somme già pagate. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della norma, nella parte in cui non consentiva la ripetibilità delle somme già versate.
Di cosa si tratta
I consorzi di bonifica riscuotono contributi obbligatori dai proprietari di immobili nel comprensorio. La legge di bilancio della Regione Puglia n. 4/2003 aveva annullato i ruoli relativi agli anni 2000-2002 «in considerazione degli eventi calamitosi» di quel periodo. Tuttavia non aveva previsto il rimborso per chi aveva già pagato. Il Tribunale di Lecce (sez. di Nardò) aveva sollevato questione in tre giudizi paralleli.
La questione di legittimità costituzionale
Tre ordinanze del Tribunale di Lecce, sezione di Nardò (depositate 6 settembre 2004, r.o. nn. 944, 945, 946/2004), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, avverso l’art. 16, comma 4, primo periodo, della l.r. Puglia 7 marzo 2003, n. 4, nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme già pagate.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della l.r. Puglia n. 4/2003, nella parte in cui non prevedeva la ripetibilità delle somme pagate prima dell’entrata in vigore della legge. La norma creava un’irragionevole disparità tra chi aveva pagato (senza rimborso) e chi non aveva pagato (esonerato dal pagamento). Ha dichiarato manifestamente inammissibili le altre questioni.
Il principio
Una norma che annulla obbligazioni tributarie per ragioni di equità (eventi calamitosi) è irragionevole se non prevede la restituzione a chi aveva già adempiuto: verrebbe così penalizzato proprio il comportamento diligente, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Chi aveva già pagato le cartelle può chiedere il rimborso?
Sì: grazie a questa sentenza, chi aveva già pagato i contributi consortili per gli anni 2000-2002 ha diritto di ripetere le somme versate, salvo la differenza rispetto ai nuovi piani di contribuenza.
Cosa sono gli ‘eventi calamitosi’ richiamati dalla Regione?
La legge regionale citava genericamente eventi calamitosi degli anni 2000-2002 come giustificazione per l’annullamento dei contributi; la Corte non ha contestato questa scelta, ma ha richiesto coerenza nel trattamento.
La Regione poteva annullare i contributi consortili?
La Corte non lo ha escluso in via di principio, ma ha imposto che chi aveva già versato ricevesse lo stesso beneficio (rimborso), per rispettare il principio di eguaglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza della norma tributaria
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.