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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione promosso dal GUP del Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati del 2001 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Filippo Mancuso nei confronti del Procuratore di Palermo Giancarlo Caselli. Mancano i presupposti del nesso funzionale.
Di cosa si tratta
Nel 1997 il deputato Mancuso aveva rilasciato un’intervista radiofonica in cui paragonava il procuratore Caselli al mafioso Giovanni Brusca, affermando che parte della magistratura palermitana era “criminale”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ritenendo le dichiarazioni connesse alla “polemica politica sui rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario”. Il GUP del Tribunale di Roma aveva proposto conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. Giudice ricorrente: GUP del Tribunale di Roma, ordinanza-ricorso 7 novembre 2001 (reg. confl. n. 21/2003).
La decisione della Corte
Il ricorso è fondato. Non sussiste il nesso funzionale tra le dichiarazioni offensive del deputato Mancuso e un atto parlamentare tipico. Gli atti parlamentari invocati dalla Camera riguardano la Procura di Milano, non quella di Palermo; l’intervento del febbraio 1997 in Commissione riguardava un episodio specifico e minore del tutto incomparabile con l’accusa di criminalità mafiosa rivolta al Procuratore. La delibera non spettava alla Camera.
Il principio
L’equiparazione di un magistrato a un mafioso durante un’intervista radiofonica non è coperta dall’insindacabilità parlamentare anche se il parlamentare aveva in passato sollevato critiche generiche all’operato di alcune Procure: occorre sostanziale identità di contenuto, non mera generica comunanza di argomenti.
Domande e risposte
Perché il contesto della “polemica politica sulla magistratura” non basta a coprire le dichiarazioni?
Perché la Corte richiede un raccordo preciso tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna: non basta che entrambi trattino di magistratura in genere, occorre che la dichiarazione sia la sostanziale riproduzione di un’opinione già espressa specificamente nelle sedi istituzionali.
Atti parlamentari successivi alle dichiarazioni possono fondare il nesso funzionale?
No. La Corte ribadisce costante giurisprudenza: solo gli atti parlamentari del medesimo parlamentare, anteriori o contemporanei alle dichiarazioni, sono rilevanti per la verifica del nesso funzionale.
Cosa accade dopo che la Corte annulla la delibera camerale?
Il procedimento penale per diffamazione aggravata riprende il suo corso davanti al GUP del Tribunale di Roma, che può esaminare il merito dell’imputazione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, parametro del conflitto di attribuzione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.