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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Le Regioni Veneto e Valle d’Aosta avevano promosso conflitto di attribuzione contro la Direttiva del Ministero del lavoro del 23 settembre 2003, che disciplinava i criteri per il finanziamento di progetti sperimentali per persone con handicap (art. 41-ter l. 104/1992). La Corte ha dichiarato i conflitti inammissibili per difetto di interesse.

Di cosa si tratta

L’art. 41-ter della legge 104/1992 prevede che il Ministero, con proprio decreto e d’intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri per i progetti sperimentali a favore di persone con handicap. Il Ministero aveva invece adottato una direttiva (atto più informale), senza il decreto d’intesa. Le Regioni ricorrenti contestavano la violazione del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze (Titolo V riformato).

La questione di legittimità costituzionale

Conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Veneto e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (notificati 12 gennaio 2004, r.c. nn. 1 e 2/2004) contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla Direttiva del Ministro del lavoro 23 settembre 2003, n. 3. Parametri: artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato i conflitti inammissibili per difetto di interesse. La Direttiva era stata emanata in attuazione di un’intesa raggiunta con le Regioni nella Conferenza unificata (seduta del 15 aprile 2003): la stessa intesa aveva approvato la proposta governativa di attribuire al Ministero i fondi per i progetti sperimentali. Le Regioni mancavano dunque dell’interesse a impugnare un atto su cui avevano già espresso consenso.

Il principio

Non sussiste l’interesse delle Regioni a promuovere conflitto di attribuzione avverso un atto statale quando le stesse Regioni, attraverso la Conferenza unificata, abbiano già espresso consenso all’adozione di quell’atto.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra ‘decreto’ e ‘direttiva’ ministeriale?

Il decreto è un atto normativo formale con procedimento codificato; la direttiva è un atto di indirizzo meno vincolante. La legge 104/1992 richiedeva il decreto d’intesa, non una semplice direttiva.

Perché l’intesa in Conferenza unificata fa venir meno l’interesse?

Perché le Regioni avevano già accettato la proposta nella sede istituzionale prevista: non possono poi impugnarla dinanzi alla Corte, perché mancherebbe un’effettiva lesione delle loro attribuzioni.

Il Ministero avrebbe dovuto usare il decreto invece della direttiva?

Formalmente sì, secondo la legge 104/1992. Ma poiché l’intesa era stata raggiunta, la Corte non ha valutato nel merito la questione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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