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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una norma della delibera legislativa dell’ARS che escludeva gli onorari per la sicurezza dei cantieri dal computo a base di gara, in contrasto con direttive UE. La norma impugnata è stata poi omessa in sede di promulgazione: la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa ARS del 10 novembre 2005 (d.d.l. n. 771-774) escludeva gli onorari per la sicurezza dei cantieri dal calcolo dell’importo stimato a base di gara negli appalti pubblici. Il Commissario dello Stato aveva eccepito che ciò eludesse le direttive europee 92/50/CEE e 2004/18/CE, le quali impongono di computare tutti gli onorari nel valore dell’appalto.

La questione di legittimità costituzionale

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (depositato 24 novembre 2005, iscritto r.ric. n. 92/2005), in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione, avverso l’art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa ARS 10 novembre 2005.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La delibera legislativa è stata pubblicata come legge regionale siciliana n. 16 del 29 novembre 2005 con omissione della disposizione impugnata: l’esaurimento del potere promulgativo in modo unitario preclude definitivamente che la norma omessa acquisti efficacia.

Il principio

L’omissione in sede di promulgazione di una parte della delibera legislativa regionale impedisce definitivamente a quella parte di acquistare o esplichare efficacia, privando di oggetto il relativo giudizio di legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa significa ‘esaurimento del potere promulgativo’?

La promulgazione è un atto unitario: una volta che il Presidente della Regione ha promulgato la legge, non può promulgarla una seconda volta. Se una parte del testo viene omessa, quella parte non può più diventare legge attraverso quel procedimento.

Le direttive UE prevalgono sulle leggi regionali?

Sì: le direttive europee, una volta recepite, vincolano tutti i livelli dell’ordinamento italiano, comprese le Regioni a statuto speciale come la Sicilia.

Come si distingue la ‘cessata materia del contendere’ dalla ‘manifesta inammissibilità’?

La cessata materia del contendere si verifica quando la norma impugnata cessa di esistere o di produrre effetti dopo il ricorso; la manifesta inammissibilità riguarda vizi del ricorso o dell’ordinanza di rimessione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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