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Il Presidente del Consiglio aveva impugnato leggi di Calabria e Abruzzo che prevedevano la decadenza automatica delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento dell’insediamento dei nuovi organi. La Corte ha in parte dichiarato le questioni non fondate, in parte cessata la materia del contendere.
Di cosa si tratta
Dopo le elezioni regionali, la Calabria (l.r. n. 12/2005) e l’Abruzzo (l.r. n. 27/2005) avevano introdotto meccanismi di decadenza automatica di nomine e incarichi dirigenziali conferiti dagli organi uscenti. Il Governo riteneva che questi meccanismi violassero i principi di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.) e la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l) e ordinamento degli enti pubblici nazionali (lett. g).
La questione di legittimità costituzionale
Tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (r.ric. nn. 75, 84, 86 del 2005) avverso: art. 1, commi 1-8, l.r. Calabria n. 12/2005; artt. 1, commi 1 e 2, e 2, l.r. Abruzzo n. 27/2005; artt. 14, comma 3, e 24, l.r. Calabria n. 13/2005. Parametri: artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: non fondate le questioni sull’Abruzzo (l.r. n. 27/2005); cessata la materia del contendere su alcune disposizioni della Calabria dopo modifiche legislative intervenute; non fondate le questioni residue. Le Regioni possono disciplinare la cessazione degli incarichi conferiti dai propri organi nel rispetto dei principi di buon andamento.
Il principio
Le Regioni sono competenti a disciplinare la decadenza degli incarichi e delle nomine di propria competenza al cambio degli organi di governo, purché la disciplina rispetti i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e non invada la competenza statale sull’ordinamento civile.
Domande e risposte
Perché le nomine degli organi uscenti possono essere azzerate?
Le Regioni hanno interesse a che i propri collaboratori di vertice condividano l’indirizzo politico della nuova giunta; la Corte ha ritenuto che la decadenza automatica non sia di per sé irragionevole.
Cosa succede agli incarichi dirigenziali statali in un ente regionale?
Dipende: se si tratta di nomine in enti appartenenti alla struttura regionale, la Regione è competente; se gli enti sono statali, la competenza statale prevale.
Art. 97 Cost. impone la continuità degli incarichi dirigenziali?
No: l’art. 97 richiede buon andamento e imparzialità, ma non garantisce la permanenza in carica di singoli dirigenti nominati da organi politici uscenti.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della P.A.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di ordinamento
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