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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195 del 2002, nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare gli stranieri già espulsi con accompagnamento alla frontiera per motivi diversi da quelli di ordine pubblico o sicurezza, violando il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
La normativa sulla legalizzazione del lavoro irregolare («sanatoria» del 2002) escludeva automaticamente dalla regolarizzazione tutti i lavoratori extracomunitari destinatari di un decreto di espulsione eseguito con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, senza distinguere tra chi era stato espulso per motivi di ordine pubblico e chi per semplice ingresso irregolare.
La questione di legittimità costituzionale
Numerosi giudici amministrativi (Consiglio di Stato, TAR Lombardia, TAR Trentino, TAR Friuli, TAR Valle d’Aosta, TAR Veneto, Giudice di pace di Ferrara) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195 del 2002, conv. in legge n. 222 del 2002, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie le questioni e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata: equiparare ai fini dell’esclusione dalla sanatoria chi è stato espulso per pericolosità sociale a chi lo è stato per mero ingresso irregolare è irragionevole; il divieto deve limitarsi alle ipotesi di espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pericolosità sociale.
Il principio
L’esclusione dalla legalizzazione del lavoro irregolare può essere applicata agli stranieri espulsi per ragioni di ordine pubblico o pericolosità, ma non a coloro espulsi per semplice ingresso o soggiorno irregolare, pena la violazione del principio di uguaglianza per irragionevole equiparazione di situazioni diverse.
Domande e risposte
Cosa è la «sanatoria» del 2002?
Il d.l. n. 195 del 2002 («Bossi-Fini bis») prevedeva la possibilità per i datori di lavoro di regolarizzare i propri dipendenti stranieri irregolari pagando un importo forfettario. Molte domande furono respinte per le cause ostative previste dalla legge.
Qual è la differenza tra espulsione con accompagnamento e espulsione con intimazione?
L’espulsione con accompagnamento è eseguita direttamente dalla forza pubblica alla frontiera; quella con intimazione impone allo straniero di partire autonomamente entro un termine. La prima è in genere più grave, ma non sempre per motivi di pericolosità.
La sentenza ha avuto effetti retroattivi?
In linea generale sì: la dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia erga omnes e si applica ai procedimenti non ancora definitivamente conclusi, consentendo la rivalutazione delle domande di sanatoria respinte per la sola causa di cui alla norma annullata.
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