Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 125 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’AGCom nelle controversie con gli operatori di telecomunicazioni.

Norma impugnata

Art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nelle controversie fra utenti e operatori di telecomunicazioni.

Parametro costituzionale

Artt. 3, 24 e 25 della Costituzione: principio di eguaglianza, diritto di difesa e diritto al giudice naturale precostituito per legge.

Giudice rimettente

Giudice di pace di Capaccio.

Esito

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non illustrava in modo adeguato perché la norma censurata dovesse trovare applicazione nel giudizio a quo né argomentava sufficientemente il dubbio di costituzionalità.

Principio espresso

La questione di legittimità costituzionale relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra con adeguata motivazione la rilevanza della questione nel giudizio pendente e il fumus di incostituzionalità della norma censurata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.