Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 125 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’AGCom nelle controversie con gli operatori di telecomunicazioni.
Norma impugnata
Art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nelle controversie fra utenti e operatori di telecomunicazioni.
Parametro costituzionale
Artt. 3, 24 e 25 della Costituzione: principio di eguaglianza, diritto di difesa e diritto al giudice naturale precostituito per legge.
Giudice rimettente
Giudice di pace di Capaccio.
Esito
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non illustrava in modo adeguato perché la norma censurata dovesse trovare applicazione nel giudizio a quo né argomentava sufficientemente il dubbio di costituzionalità.
Principio espresso
La questione di legittimità costituzionale relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra con adeguata motivazione la rilevanza della questione nel giudizio pendente e il fumus di incostituzionalità della norma censurata.
Norme collegate
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