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L’ordinanza n. 146/2006 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 283/1962 sulla disciplina igienica degli alimenti, nella parte in cui subordina al pagamento di una somma di danaro la facoltà di chiedere la revisione delle analisi.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Trani aveva impugnato l’art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande), nella parte in cui subordina al versamento di una somma di danaro l’esercizio della facoltà di richiedere la revisione delle analisi di campioni di sostanze alimentari. Il Tribunale ometteva però di indicare la fattispecie concreta e di motivare sulla praticabilità materiale dell’accertamento.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è stato impugnato dal Tribunale di Trani, nella parte in cui subordina al pagamento di una somma l’esercizio della facoltà di revisione delle analisi di campioni alimentari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: il giudice rimettente non aveva indicato i fatti oggetto di imputazione, non aveva chiarito se l’accertamento fosse materialmente esperibile in ragione della non deteriorabilità dei prodotti e non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve descrivere la fattispecie concreta e motivare sulla rilevanza in modo specifico: la censura di una norma che prevede un onere finanziario per un accertamento processuale deve chiarire se tale accertamento sia materialmente possibile nel caso di specie.

Domande e risposte

Cosa prevede la norma impugnata sulla revisione delle analisi?

L’art. 1 della legge n. 283/1962 prevede che l’interessato che voglia contestare i risultati delle analisi sui campioni di sostanze alimentari possa chiederne la revisione, subordinando però tale facoltà al versamento di una somma di danaro.

Perché il Tribunale di Trani riteneva la norma incostituzionale?

Riteneva che il pagamento necessario per la revisione delle analisi limitasse il diritto di difesa dell’imputato, che potrebbe non essere in condizione di sostenere tale onere economico.

Quali carenze rendevano inammissibile la questione?

Il Tribunale non aveva descritto la fattispecie concreta, non aveva chiarito se i prodotti sequestrati fossero deteriorabili o meno (il che avrebbe reso impossibile la revisione) e non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel giudizio.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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