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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 142/2006 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 3-quater, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), sollevata prima del dibattimento in relazione alla sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Ascoli Piceno e altri giudici avevano sollevato questioni sulla disciplina dell’art. 13, commi 3 e 3-quater, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando lo straniero imputato è stato espulso. I rimettenti chiedevano che tale pronuncia potesse essere emessa anche in sede dibattimentale.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione), è stato impugnato da più giudici rimettenti in riferimento a vari parametri costituzionali, in relazione alla sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: quella del Tribunale di Ascoli Piceno perché la rilevanza era solo futura e ipotetica (il quesito era formulato prima del dibattimento); le altre per difetto di motivazione sulla descrizione della fattispecie concreta e sulla rilevanza.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la sua rilevanza nel giudizio a quo è solo futura e ipotetica, ovvero quando l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta e di adeguata motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286/1998?

Prevede che il giudice, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e lo straniero è stato espulso con il nulla osta del giudice, pronunci sentenza di non luogo a procedere.

Perché la questione del Tribunale di Ascoli Piceno era inammissibile?

Perché il giudice formulava il quesito di costituzionalità prima del dibattimento, in sede di decisione su una richiesta di nulla osta all’espulsione: la rilevanza era quindi solo eventuale e futura, non attuale.

Perché erano inammissibili le altre questioni riunite?

Perché le ordinanze di rimessione difettavano della descrizione della fattispecie concreta e non contenevano adeguata motivazione sulla rilevanza: carenze che rendono la questione ex plurimis manifestamente inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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