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L’ordinanza n. 143/2006 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater, del Testo unico immigrazione, sollevata in relazione all’istituto dell’improcedibilità per avvenuta espulsione dello straniero imputato.

Di cosa si tratta

Più giudici avevano sollevato questioni identiche sulla legittimità dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui, a seguito dell’espulsione dello straniero, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. I rimettenti lamentavano la violazione dei principi di ragionevolezza e dei diritti difensivi dello straniero espulso che si trovi impossibilitato ad esercitare le proprie facoltà difensive.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è stato impugnato da più giudici rimettenti in riferimento a parametri costituzionali relativi ai diritti processuali e difensivi dello straniero espulso, con questioni identiche riunite dalla Corte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: il rimettente aveva prospettato una violazione dei diritti difensivi dello straniero espulso ma, nel caso concreto, non deduceva che l’imputato avesse espresso un interesse a comparire nel processo per ottenere un proscioglimento nel merito.

Il principio

Non è manifestamente fondata la questione che si limita a invocare in astratto l’interesse dell’imputato a comparire nel processo, senza che tale interesse sia stato concretamente evocato nel giudizio a quo. La richiesta di eliminare sic et simpliciter il beneficio dell’improcedibilità è infondata.

Domande e risposte

Qual era il profilo di incostituzionalità lamentato dai rimettenti?

I rimettenti sostenevano che l’improcedibilità automatica per avvenuta espulsione comprimesse il diritto dell’imputato straniero a difendersi e a conseguire un proscioglimento nel merito, violando i principi del giusto processo.

Perché la questione era manifestamente inammissibile?

Perché il giudice a quo non deduceva che l’imputato avesse effettivamente manifestato l’interesse a comparire nel processo per ottenere un proscioglimento nel merito: l’interesse era meramente ipotetico.

Il beneficio dell’improcedibilità tutela o danneggia l’imputato straniero?

La Corte ha evidenziato che l’improcedibilità può essere un beneficio per l’imputato straniero che preferisce non affrontare il processo: eliminarlo in modo generalizzato potrebbe risultare contrario agli interessi dello stesso imputato.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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