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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 141/2006 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 230/1998 sull’obiezione di coscienza, nella parte in cui vieta ai prestatori del servizio civile di detenere e usare le armi: il divieto non lede il diritto al lavoro né il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

La questione di legittimità costituzionale

Il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è stato impugnato in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione dal TAR del Piemonte, nella parte in cui vieta ai prestatori del servizio civile di detenere e usare le armi previste dalla legge di pubblica sicurezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il divieto di detenzione e uso delle armi per gli obiettori di coscienza è coerente con la scelta volontaria del servizio civile e non viola né il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro né la tutela del lavoro.

Il principio

Chi sceglie volontariamente di prestare servizio civile in alternativa al servizio militare accetta le condizioni proprie di tale status, compreso il divieto di detenzione di armi: tale divieto non è irragionevole e non lede i diritti fondamentali al lavoro.

Domande e risposte

Chi aveva sollevato la questione e per quale ragione?

Il TAR del Piemonte aveva dubitato che il divieto di portare armi imposto agli obiettori di coscienza prestatori del servizio civile potesse limitare ingiustificatamente le possibilità di impiego, violando gli artt. 3, 4 e 35 Cost.

Qual è la differenza tra obiezione di coscienza e servizio militare?

La legge n. 230/1998 prevede che chi presenta obiezione di coscienza al servizio militare possa prestare in alternativa il servizio civile, con un regime giuridico diverso che include il divieto di detenere e usare le armi indicate dalla legge di pubblica sicurezza.

Il divieto riguarda anche le attività lavorative future dell’obiettore?

No: il divieto vale durante il periodo di servizio civile. La Corte ha escluso che tale limitazione temporanea comprima in modo irragionevole i diritti al lavoro e alla tutela del lavoro garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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