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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Regola il calcolo del reddito per evasione e invenzione di spese.
  • Applicabile quando il contribuente non documenta adeguatamente i ricavi/costi.
  • Eredità di accertamenti passati influenza i successivi periodi d'imposta.
  • Criteri per rettifica della base imponibile in assenza di documentazione idonea.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 88 TUIR – Sopravvenienze attive

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 9

“1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita’ iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche’ la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita’ iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennita’ di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:(3)

a) le indennita’ conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita’, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche’ quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita’ i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione.

3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalita’ dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche’ alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa’ controllate dall’impresa o controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure (2).

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne’ gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (1).

4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e’ assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).

4-ter. Non si considerano, altresi’, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis (1).(4)

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.”

____________________________

(1) L’originario comma 4 e’ stato sostituito dagli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter dall’art. 13, comma 1, lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nei sopra citati commi vedasi l’art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

(2) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 1 decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016 n. 49. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi i commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 del citato decreto-legge n. 18 del 2016.

(3) Vedi comma 431 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

(4) Per l’interpretazione del presente comma vedi l’art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 41 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Commento del professionista
Inquadramento sistematico e ratio

L’art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina le sopravvenienze attive nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa. La norma rappresenta uno dei punti di raccordo più delicati dell’intera architettura del testo unico, poiché si trova al crocevia tra il principio di autonomia dei periodi d’imposta (art. 76 TUIR) e il principio di competenza (art. 109, commi 1 e 2, TUIR).

Le sopravvenienze risolvono un problema strutturale: l’ordinamento tributario segmenta artificiosamente la vita dell’impresa in esercizi annuali, ma i fatti di gestione si intrecciano tra esercizi diversi, e un costo dedotto in passato può trasformarsi in un provento futuro. Le sopravvenienze imputano al periodo in cui si verifica l’evento sopravvenuto l’effetto di rettifica di componenti reddituali già trattati in esercizi chiusi. La struttura dell’art. 88 è articolata: il comma 1 contiene la definizione in senso proprio; il comma 2 regolamenta le indennità risarcitorie conseguite in esercizi successivi; il comma 3 enumera le sopravvenienze assimilate; i commi 3-bis, 4, 4-bis e 4-ter identificano le fattispecie escluse; il comma 5 disciplina la cessione del contratto di locazione finanziaria.

La nozione fiscale di sopravvenienze attive in senso proprio (comma 1)

Il comma 1 identifica tre distinte fattispecie: i ricavi o proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri già dedotti o di passività già iscritte in esercizi precedenti; i ricavi o proventi conseguiti per un ammontare superiore a quello che aveva già concorso a formare il reddito; la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

I caratteri essenziali che accomunano le fattispecie del comma 1 sono due. In primo luogo, è necessario che l’evento sopravvenuto si colleghi causalmente a poste di competenza di esercizi precedenti: se il fatto si verificasse nel medesimo esercizio di competenza del componente rettificato, non si tratterebbe di sopravvenienza ma di semplice determinazione dell’importo esatto del componente reddituale. In secondo luogo, l’operazione originaria deve aver assunto rilevanza fiscale: se il costo a cui la sopravvenienza si ricollega non era deducibile, la sua successiva insussistenza non genera una sopravvenienza attiva imponibile. Questo è il c.d. principio di simmetria fiscale, confermato dall’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 41/2021) e da una giurisprudenza ormai consolidata: ciò che non è entrato nel calcolo del reddito come costo, non può rientrare come provento.

Un’applicazione pratica frequente riguarda i fondi rischi e oneri costituiti con accantonamenti fiscalmente non dedotti: il loro successivo utilizzo o stralcio non genera sopravvenienza attiva imponibile. La tesi contraria sostenuta in alcune pronunce della Cassazione (sentt. n. 23812/2017 e n. 18719/2018) — secondo cui il loro stralcio sarebbe tassabile — è da respingere perché condurrebbe a una palese doppia imposizione, espressamente vietata dall’art. 163 TUIR.

Le riserve occulte

Una questione storicamente dibattuta riguarda le c.d. riserve occulte: componenti positivi di reddito sfuggiti a tassazione in esercizi precedenti, che emergono contabilmente in esercizi successivi. Con l’adozione del TUIR la previsione espressa contenuta nell’art. 107 del D.P.R. n. 645/1958 non fu riprodotta. La posizione prevalente in dottrina e in alcune pronunce della Cassazione (sent. n. 19219/2017) è che tale mancata riproduzione esprima una scelta deliberata del legislatore di rispettare il principio di autonomia dei periodi d’imposta: una passività fittizia iscritta in un esercizio precedente non diventa sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui la fittizietà emerge. Alcune pronunce più recenti (Cass. nn. 2517/2024 e 4666/2024) hanno invece ammesso il recupero a tassazione di passività pregresse inesistenti: tale orientamento appare in contrasto con il principio di competenza e la materia attende un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Le sopravvenienze attive assimilate e le indennità risarcitorie (commi 2 e 3)

Il comma 3 estende la categoria a fattispecie che il legislatore ha ritenuto di attrarre al medesimo regime impositivo. La lettera a) considera sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli che configurano ricavi (ex art. 85, comma 1, lett. f) o plusvalenze (ex art. 86, comma 1, lett. b). Il criterio ordinario di distinzione si fonda sulla bipartizione tra lucro cessante — sempre tassabile — e danno emergente — in linea di principio non imponibile. Sono sempre imponibili i risarcimenti che ristorino costi già dedotti in precedenza.

Un profilo controverso riguarda i risarcimenti correlati a oneri indeducibili: la Cassazione (sent. n. 17011/2020) ha ritenuto imponibile l’indennizzo percepito da una società a copertura di oneri fiscali indeducibili nell’ambito di una clausola di garanzia in un contratto di cessione di partecipazioni, con argomentazioni difficilmente conciliabili con il principio di simmetria fiscale in senso rigoroso. In tema di clausole di earn out nelle cessioni di partecipazioni, l’Agenzia (risposte nn. 956-2412/2021 e 110/2022) ha riconosciuto la possibilità di qualificare l’indennizzo come rettifica di prezzo della partecipazione ceduta, con conseguente neutralità fiscale se la partecipazione rientra nel regime pex di cui all’art. 87 TUIR.

Il comma 2 regolamenta l’indennità correlata alla perdita o al danneggiamento di beni non merci conseguita per un ammontare superiore a quello che aveva già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi: in questo caso l’eccedenza concorre al reddito con le stesse modalità previste dall’art. 86, comma 4, per le plusvalenze, con possibilità di rateizzazione in quote costanti nell’esercizio di conseguimento e nei quattro successivi, purché il bene fosse posseduto da almeno tre anni al momento della perdita.

I contributi (comma 3, lett. b)

La lettera b) del comma 3 considera sopravvenienze attive i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, con esclusione dei contributi in conto esercizio (classificati come ricavi ex art. 85) e dei contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili. La distinzione tradizionale è: i contributi in conto esercizio sono ricavi; i contributi in conto impianti riducono il valore fiscalmente riconosciuto del cespite; i contributi in conto capitale sono sopravvenienze attive assimilate, con possibile rateizzazione fino al quarto esercizio successivo.

Il criterio discretivo tra contributo in conto impianti e in conto capitale risiede nella finalità dell’erogazione: se vi è nesso causale diretto con l’acquisizione di specifici beni ammortizzabili è in conto impianti; se è finalizzato a potenziare genericamente il patrimonio senza essere condizionato a uno specifico investimento è in conto capitale (Cass. nn. 7950/2019 e 33051/2019). I contributi concorrono al reddito non dal momento della delibera di erogazione, ma da quando il diritto alla loro percezione è definitivamente acquisito, coincidendo di norma con la notifica del provvedimento di liquidazione. La normativa Covid (art. 10-bis del D.L. n. 137/2020) ha stabilito la non imponibilità, ai fini IRES e IRAP, dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Conferimenti atipici e apporti dei soci (comma 4) — Contributi a soggetti in procedura concorsuale (comma 3-bis)

Il comma 4 esclude espressamente dalla nozione di sopravvenienza attiva i versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci delle società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a e b, nonché gli apporti dei possessori di strumenti similari alle azioni. La norma ha natura ricognitiva, in quanto sul piano civilistico e contabile (OIC 28) i versamenti dei soci senza vincolo di restituzione sono già considerati apporti di capitale. La simmetria è confermata dagli artt. 47, comma 2, 94, comma 6, e 101, comma 7, TUIR, che prevedono l’aggiunta dei versamenti al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio.

Il comma 3-bis esclude da imposizione i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942, dal D.Lgs. n. 270/1999, dal D.L. n. 347/2003, dalla procedura di crisi ex art. 20 D.Lgs. n. 180/2015 e dalla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 385/1993. L’esenzione si estende ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. Sono tuttavia esclusi dall’esenzione i contributi provenienti da società controllanti o controllate dall’impresa in crisi, in modo da evitare che il comma 3-bis si trasformi in uno strumento di trasferimento agevolato di risorse infragruppo verso entità in difficoltà.

La rinuncia dei soci ai crediti (comma 4-bis)

Il comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, ha profondamente rinnovato il trattamento fiscale delle rinunce dei soci ai crediti vantati verso la società partecipata. Il meccanismo funziona così: la rinuncia si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia. Il socio è tenuto a comunicare tale valore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore fiscale si assume pari a zero, con la conseguenza che l’intera rinuncia concorre a formare il reddito della partecipata. La ratio è evitare asimmetrie: se il socio ha dedotto perdite o svalutazioni sul credito riducendone il valore fiscale, non sarebbe coerente esentare integralmente la corrispondente sopravvenienza in capo alla debitrice.

Nei casi di conversione del credito in partecipazioni, il medesimo meccanismo opera indipendentemente dalla modalità tecnica seguita (sottoscrizione di aumento di capitale con compensazione o altro), e il valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal creditore è assunto in misura pari al valore fiscale del credito convertito, al netto delle eventuali perdite su crediti deducibili per il creditore per effetto della conversione.

Sul tema del c.d. incasso giuridico — la tesi secondo cui la rinuncia di un credito relativo a un reddito tassato per cassa equivale all’incasso del credito stesso — la Cassazione ha subito un importante revirement con la sentenza n. 16595/2023, riconoscendo che la riforma del 2015 ha introdotto una simmetria puntuale che rende superflua tale tesi: se il credito ha valore fiscale zero, la sopravvenienza in capo alla partecipata è integralmente tassabile, il che recupera la deduzione già accordata senza necessità di tassare il creditore per un reddito non materialmente percepito. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha continuato a sostenere la tesi contraria (risposta a interpello n. 182/2025) per i crediti relativi a redditi tassati per cassa in capo a soci persone fisiche non imprenditori, valorizzando il fatto che per tali soggetti il valore del credito non è zero, ma coincide con il valore nominale. Il contrasto permane e attende definizione.

La riduzione dei debiti nelle procedure di crisi (comma 4-ter): meccanismo e procedure

Il comma 4-ter, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, costituisce il cuore della disciplina delle sopravvenienze attive da esdebitamento. Opera una distinzione fondamentale tra due tipologie di procedure: le procedure con finalità liquidatorie (concordato fallimentare, concordato preventivo liquidatorio e procedure estere equivalenti) generano riduzioni di debiti che non si considerano sopravvenienze attive, in modo incondizionato e integrale. Le procedure con finalità di risanamento (concordato ex art. 186-bis l.fall., accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d, l.fall.) producono invece riduzioni di debiti che non costituiscono sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, gli interessi passivi indeducibili ex art. 96 e la deduzione ACE.

Per le procedure di risanamento, il meccanismo di calcolo chiarito dall’Agenzia (risposte a interpello nn. 85/2018 e 120/2018) funziona come segue: la perdita di periodo va determinata senza considerare la sopravvenienza attiva; si confronta poi la sopravvenienza con quella perdita; l’eccedenza va confrontata con le perdite pregresse disponibili, che possono essere utilizzate senza il limite dell’80%; la parte della sopravvenienza coperta da perdite pregresse è esclusa da tassazione ma comporta la consumazione di quelle perdite. Ne deriva che la sopravvenienza da esdebitamento non origina in concreto un reddito imponibile aggiuntivo, ma comporta l’erosione delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi, ACE) che altrimenti avrebbero potuto ridurre i redditi futuri dell’impresa risanata.

Per i piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d, l.fall., la detassazione è condizionata alla pubblicazione del piano nel registro delle imprese (Agenzia, risposta n. 319/2021). Un nodo interpretativo di grande attualità riguarda il concordato semplificato liquidatorio ex art. 25-sexies del Codice della crisi: l’Agenzia (risposta n. 179/2025) ha escluso l’applicazione del comma 4-ter con il rischio di rendere tale procedura meno conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. L’interpretazione non appare condivisibile: la legge delega n. 111/2023 ha previsto l’estensione del comma 4-ter a tutti gli istituti del Codice della crisi, e lo schema di decreto attuativo sembrerebbe andare in questa direzione.

Il piano attestato, i soggetti IAS/IFRS e il meccanismo del credito d’imposta

Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, il principio di derivazione rafforzata (art. 83 TUIR) impone in linea di massima il riconoscimento fiscale delle qualificazioni contabili. Tuttavia l’art. 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48, preserva l’applicazione delle disposizioni TUIR che prevedono esclusioni o esenzioni da reddito, indipendentemente dalla qualificazione contabile. Ciò significa che anche i soggetti IAS/IFRS adottano le regole sulle sopravvenienze attive previste dall’art. 88, comprese le esclusioni del comma 4-ter.

Un aspetto tecnico rilevante riguarda la rinegoziazione dei debiti con variazione sostanziale dei termini, che in base all’IFRS 9 e all’OIC 19 comporta la cancellazione del debito originario e la rilevazione di uno nuovo al fair value: la differenza positiva (c.d. day one profit) concorre al reddito come sopravvenienza attiva, soggiaccendo al medesimo regime del comma 4-ter quando emerge nell’ambito di procedure di crisi. L’Agenzia (risposte nn. 302/2022 e 303/2022) ha confermato che anche il day one profit beneficia della detassazione, ove ricorrano i presupposti del comma 4-ter.

Cessione del contratto di locazione finanziaria (comma 5)

Il comma 5 stabilisce che in caso di cessione del contratto di leasing il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva in capo al cedente, con finalità antielusiva. Il valore normale va assunto al netto dei canoni ancora da corrispondere e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data della cessione al tasso contrattuale (circ. n. 108/E/1996, confermata dalla ris. n. 212/E/2007). La Cassazione (sent. n. 17775/2024) ha chiarito che tale valore costituisce un valore minimo fiscalmente rilevante: se il corrispettivo pattuito è inferiore al valore normale si opera una variazione in aumento per la differenza; se è superiore, l’eccedenza è pienamente imponibile come corrispettivo aggiuntivo. La norma non si applica quando il contratto di leasing venga ceduto nell’ambito di una cessione d’azienda (Cass., ord. n. 9584/2021). Per i beni le cui quote di canoni sono parzialmente indeducibili, la sopravvenienza attiva va computata proporzionalmente alla quota di canoni effettivamente dedotti.

Osservazioni conclusive

L’art. 88 TUIR è una delle disposizioni più stratificate dell’intera imposta sulle società, nonché una delle più dinamiche sotto il profilo interpretativo. Tre sono i fronti su cui il professionista deve mantenere costante attenzione.

Il primo è quello della simmetria fiscale: la tassabilità di qualsiasi provento sopravvenuto dipende sempre dalla verifica preventiva del trattamento fiscale del costo o della passività cui esso si ricollega. Saltare questo passaggio espone sia a recuperi a tassazione ingiustificati, sia alla perdita di variazioni in diminuzione legittime.

Il secondo è quello delle procedure di crisi: il comma 4-ter è in costante evoluzione, sia per via normativa — con il Codice della crisi che ha introdotto istituti nuovi non ancora ricompresi esplicitamente — sia per via interpretativa. Il caso del concordato semplificato è emblematico: in attesa dell’intervento normativo annunciato, la prudenza impone di valutare con attenzione le implicazioni fiscali prima di scegliere la procedura.

Il terzo è quello della rinuncia dei soci ai crediti: la tensione tra la tesi dell’incasso giuridico e l’impostazione sistemica introdotta dal D.Lgs. n. 147/2015 non è ancora del tutto risolta. La comunicazione del valore fiscale del credito da parte del socio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è un adempimento che non va mai trascurato: in assenza, l’intera rinuncia diventa sopravvenienza imponibile per la partecipata, senza possibilità di rimedio.

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Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 427 del 12 agosto 2022

Chiarisce la qualificazione fiscale dei contributi pubblici ai fini dell'art. 88, comma 3, lett. b) TUIR (contributi in conto impianti vs. conto esercizio), evidenziando che il criterio dirimente e la finalita per cui il contributo e attribuito secondo gli accordi negoziali.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 240 del 9 marzo 2023

Affronta il trattamento delle sopravvenienze attive da insussistenza di passivita ex art. 88 TUIR, in relazione a fondi rischi e debiti gia dedotti o iscritti in esercizi precedenti, e la rilevanza reddituale del relativo storno.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 183 del 7 febbraio 2023

Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR in tema di esclusione da imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa nell'ambito di procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 77 per invenzione di spese?

Quando il contribuente dichiara spese non documentate o prive di giustificazione fiscale; l'Agenzia rettifica riducendo il reddito di utilità.

Cosa significa evasione secondo l'art. 77?

Non dichiarazione di ricavi/proventi; viene rettificato il reddito sommando gli importi non documentati alla base imponibile dichiarata.

Quale prova serve per documentazione?

Fatture regolari, scontrini, contratti, giustificativi di pagamento; bilanci/registri contabili coerenti e terzisti verificabili.

L'accertamento è definitivo o rettificabile?

Può essere rettificato se il contribuente fornisce documentazione integrativa entro i termini; dopo decadenza è stabile.

Quanto aumentano le sanzioni?

Dal 10% al 100% dell'imposta evasa a seconda della gravità; si aggiungono interessi legali sul differenziale d'imposta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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