Testo dell'articoloVigente
Art. 114 ter decies T.U.B. – Patrimonio destinato
In vigore dal 22/02/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2011 n. 230 Articolo 1
Nota:Contiene anche le modifiche recate dell’art. 4 decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 230.
“1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’ articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114-duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d’esercizio dell’istituto di pagamento.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d’Italia della pendenza del procedimento.
7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.”
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In sintesi
Il patrimonio destinato degli istituti di pagamento misti: art. 114-ter-decies TUB
L'articolo 114-ter-decies del Testo Unico Bancario disciplina l'obbligo di costituzione di un patrimonio destinato per gli istituti di pagamento (IP) che, oltre ai servizi di pagamento, svolgano anche attività imprenditoriali diverse. Questa norma tutela gli utenti dei servizi di pagamento dall'insolvenza dell'IP e dalla confusione del patrimonio destinato ai pagamenti con il restante patrimonio aziendale.
Ambito soggettivo e obbligo di costituzione
L'obbligo si applica agli IP cosiddetti ibridi, ossia quelli che, in aggiunta ai servizi di pagamento, esercitano anche altre attività imprenditoriali (es. commercio al dettaglio, attività di agenzia, servizi di telecomunicazione). Questi IP, autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4 TUB, devono costituire un patrimonio destinato che comprende tutti i beni e i rapporti giuridici impiegati per la prestazione dei servizi di pagamento e per le correlate attività accessorie e strumentali.
La deliberazione di costituzione del patrimonio destinato deve contenere l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, nonché le modalità di disposizione, integrazione e sostituzione degli elementi patrimoniali. La delibera è soggetta alle formalità di deposito e iscrizione nel registro delle imprese previste dall'art. 2436 c.c., con applicazione del meccanismo di opposizione dei creditori previsto dall'art. 2447-quater, comma 2, c.c.
Effetti della destinazione patrimoniale
Una volta perfezionata la costituzione, i beni e i rapporti giuridici inclusi nel patrimonio destinato diventano un patrimonio separato a tutti gli effetti. La separazione opera in duplice direzione: da un lato, sul patrimonio destinato possono agire soltanto i creditori titolari di diritti derivanti dai servizi di pagamento e dalle attività accessorie; dall'altro, i creditori generali dell'IP non possono soddisfarsi sul patrimonio destinato. In caso di incapienza di quest'ultimo, tuttavia, l'IP risponde con il proprio patrimonio generale verso gli utenti dei servizi di pagamento, in applicazione di una sorta di sussidiarietà prevista dal comma 3.
Gestione contabile e controlli
L'IP deve tenere libri e scritture contabili separate per il patrimonio destinato, nel rispetto dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Gli amministratori redigono un rendiconto separato da allegare al bilancio d'esercizio. Questa disciplina garantisce la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari legati ai servizi di pagamento, consentendo alla Banca d'Italia di esercitare un'efficace vigilanza prudenziale.
Procedura concorsuale e liquidazione
Il comma 5 disciplina il regime del patrimonio destinato in caso di sottoposizione dell'IP a procedura concorsuale. Gli organi della procedura gestiscono il patrimonio destinato separatamente dal residuo patrimonio aziendale, assicurando la continuità degli ordini di pagamento e delle attività già avviate. A decorrere dall'apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini. La Banca d'Italia può nominare un liquidatore ad hoc per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato, ove necessario. Ai fini della liquidazione, gli utenti dei servizi di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 91, commi 2 e 3 TUB, norma che assicura loro una tutela privilegiata nell'ambito della procedura.
Ratio della disciplina e confronto con la salvaguardia ordinaria
Il patrimonio destinato costituisce uno strumento di tutela degli utenti più stringente rispetto alla salvaguardia ordinaria prevista dall'art. 114-decies TUB, in quanto crea una barriera patrimoniale strutturale. La norma si pone in linea con le finalità di protezione degli utenti enunciate dalla PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) e con gli orientamenti EBA in materia di salvaguardia dei fondi degli utenti di servizi di pagamento.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quando un istituto di pagamento deve costituire un patrimonio destinato?
L'obbligo sussiste per gli IP ibridi, ossia quelli che svolgono anche attività imprenditoriali diverse dai servizi di pagamento (art. 114-novies, comma 4 TUB). Il patrimonio destinato serve a segregare i fondi dei clienti pagamento dal resto del patrimonio aziendale.
Come funziona la separazione patrimoniale?
I beni inclusi nel patrimonio destinato costituiscono un patrimonio separato a tutti gli effetti: su di esso possono agire solo i creditori legati ai servizi di pagamento e alle attività accessorie. I creditori generali dell'IP non vi possono accedere, salvo incapienza del patrimonio destinato.
Cosa succede al patrimonio destinato in caso di fallimento dell'istituto di pagamento?
Il patrimonio destinato è gestito separatamente dagli organi della procedura concorsuale. La Banca d'Italia può nominare un liquidatore ad hoc per la sua ordinata liquidazione. Gli ordini di pagamento già avviati prima dell'apertura della procedura continuano ad avere esecuzione.
Gli utenti dei servizi di pagamento sono tutelati in modo privilegiato nella procedura concorsuale?
Sì. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato, gli utenti dei servizi di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 91, commi 2 e 3 TUB, che assicura loro una posizione privilegiata.
Quali obblighi contabili ha l'IP rispetto al patrimonio destinato?
L'IP deve tenere libri e scritture contabili separati per il patrimonio destinato, in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Gli amministratori devono redigere un rendiconto separato da allegare al bilancio d'esercizio annuale dell'istituto.