Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 162 T.U.B. – Entrata in vigore.

In vigore dal 01/01/1994

“1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 gennaio 1994. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”

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In sintesi

  • Data certa di entrata in vigore: il T.U.B. (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385) entra in vigore il 1° gennaio 1994, in deroga al termine ordinario di quindici giorni di vacatio legis previsto dall'art. 73 c. 3 Cost. e dall'art. 10 disp. prel. c.c., con cesura netta rispetto alla disciplina previgente abrogata dall'art. 161
  • Formula di promulgazione e sigillo dello Stato: la norma contiene la clausola formale di chiusura tipica dei decreti legislativi ("sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana") ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 1092/1985 sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi
  • Obbligo di osservanza erga omnes: la formula "e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare" è espressione dell'efficacia normativa generale del decreto, conformemente all'art. 1 disp. prel. c.c. sulle fonti del diritto e all'art. 87 c. 5 Cost. sulla promulgazione presidenziale
  • Decreto legislativo come fonte primaria: il T.U.B. è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella L. 19 febbraio 1992 n. 142 art. 25, ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost., con la forza propria delle leggi ordinarie ex art. 14 L. 400/1988
  • Coordinamento con l'art. 161 (abrogazioni): l'entrata in vigore del T.U.B. fissata dall'art. 162 è contestuale all'abrogazione della legge bancaria del 1938 disposta dall'art. 161, garantendo l'assenza di vuoti normativi e una transizione ordinata tra i due sistemi
  • Effetti ratione temporis sui rapporti pendenti: il decreto si applica ai rapporti costituiti dopo il 1° gennaio 1994; per i rapporti già in corso operano le norme transitorie degli artt. 154-160 T.U.B. e i principi generali del diritto intertemporale (tempus regit actum, principio di irretroattività)
Indice dei contenuti

Inquadramento: l'art. 162 come clausola finale del T.U.B.

L'art. 162 T.U.B., intitolato "Entrata in vigore", costituisce la norma di chiusura formale del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). È una norma di apparente semplicità tecnica - stabilisce la data di inizio di efficacia del decreto e contiene la formula di promulgazione - ma ha rilevanza sistematica fondamentale. Nello specifico, fissa l'entrata in vigore al 1° gennaio 1994, in deroga al termine ordinario di quindici giorni di vacatio legis previsto dall'art. 73 c. 3 Cost. e dall'art. 10 disp. prel. c.c.

La scelta della data - 1° gennaio 1994 - non e' casuale: corrisponde all'inizio dell'esercizio finanziario e bancario, ed e' allineata con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1° novembre 1993) e con il completamento del mercato unico nei servizi finanziari (1° gennaio 1993 per la circolazione dei capitali ex dir. 88/361/CEE). Il T.U.B. rappresenta lo strumento principale di adeguamento del nostro ordinamento alla seconda direttiva bancaria 89/646/CEE (banca universale, mutuo riconoscimento) e ad altre direttive di armonizzazione (dir. 89/647/CEE sulla solvibilità, dir. 92/30/CEE sul controllo consolidato), il cui termine di trasposizione era stato fissato al 1° gennaio 1993 con proroga italiana ottenuta in sede europea.

Sul piano tecnico-giuridico, l'art. 162 svolge tre funzioni essenziali: (a) determinazione della dies a quo di efficacia del decreto, sciogliendo il rapporto tra pubblicazione (Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993) ed entrata in vigore (1° gennaio 1994), con vacatio legis di tre mesi anziché quindici giorni; (b) formula di promulgazione con sigillo dello Stato, riconducibile all'art. 87 c. 5 Cost. che attribuisce al Presidente della Repubblica la funzione di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge; (c) clausola di obbligatorietà erga omnes, espressa nella tradizionale formula "e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

La vacatio legis e il principio di certezza del diritto

Il termine ordinario di vacatio legis, fissato dall'art. 73 c. 3 Cost. e dall'art. 10 disp. prel. c.c., e' di quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. Il T.U.B., pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, supplemento ordinario n. 92, ha previsto una vacatio rafforzata di tre mesi, fino al 1° gennaio 1994.

La ratio della vacatio rafforzata risponde a tre esigenze concrete:

  • Adeguamento degli intermediari: il T.U.B. ha rivoluzionato la disciplina bancaria, introducendo la banca universale, nuovi obblighi di trasparenza (artt. 115-128 T.U.B.), una vigilanza prudenziale basata su ratios patrimoniali, comunicazioni periodiche e segnalazioni di vigilanza. Gli intermediari avevano bisogno di tempo per adeguare procedure interne, sistemi informativi, modulistica contrattuale.
  • Coordinamento con l'inizio dell'esercizio: il 1° gennaio coincide con l'inizio dell'esercizio bancario (la chiusura del bilancio bancario e' al 31 dicembre, art. 2423 c.c. e disciplina speciale ex D.Lgs. 87/1992 oggi assorbito nella circolare BdI 262/2005 sui bilanci bancari). Allineare l'entrata in vigore con l'esercizio evita complicazioni contabili intertemporali.
  • Emanazione delle disposizioni attuative: il T.U.B. delega ampiamente alla Banca d'Italia, al CICR e al Ministro del Tesoro l'emanazione di norme attuative (es. art. 53 sulla vigilanza prudenziale, art. 115 sulla trasparenza, art. 128 sui controlli). La vacatio di tre mesi ha consentito al regolatore secondario di predisporre i primi atti normativi (Circolare BdI 229/1999 - prima Istruzioni di vigilanza, e successive).

Il principio di vacatio legis rafforzata e' una scelta legislativa frequente per i testi unici complessi: si pensi al D.Lgs. 196/2003 Codice della Privacy (vacatio fino al 1/1/2004), al D.Lgs. 81/2008 T.U. Sicurezza (vacatio fino al 15/5/2008), al D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi (vacatio rafforzata e poi differita più volte). È espressione del principio di certezza del diritto, che richiede la conoscibilità effettiva delle nuove regole prima della loro applicazione.

La formula di promulgazione e il sigillo dello Stato

La formula di promulgazione presente nell'art. 162 ("Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana") richiama la disciplina della Raccolta ufficiale, regolata dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092 (Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana). Il sigillo dello Stato, apposto dal Ministro della Giustizia (Guardasigilli), e' atto di autenticazione formale del documento normativo.

La Raccolta ufficiale, oggi sostituita ai fini operativi dalla pubblicazione telematica in www.gazzettaufficiale.it (L. 69/2009), conserva natura giuridica di fonte di cognizione del diritto. La sua importanza sistematica era maggiore prima dell'avvento dell'informatica giuridica: oggi la Banca dati Normattiva (www.normattiva.it), gestita dal Dipartimento per la Documentazione Giuridica della Presidenza del Consiglio, costituisce lo strumento principale di consultazione del diritto vigente, con la versione consolidata degli atti normativi - utile per consultare il T.U.B. nel testo attuale, frutto di decine di modifiche successive (le più recenti D.Lgs. 23/2025 DORA e D.Lgs. 212/2025 CCD2).

La formula "e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare" e' la tradizionale clausola di obbligatorietà, presente in tutti gli atti normativi promulgati dal Capo dello Stato. Essa esprime il principio di obbligatorietà erga omnes della legge (art. 1 disp. prel. c.c.) e l'obbligo specifico delle autorità pubbliche di darne attuazione. Sul piano del diritto amministrativo, fonda l'obbligo della Banca d'Italia, del CICR, del Ministro del Tesoro (oggi MEF), della CONSOB nei profili di sovrapposizione, di adottare gli atti regolamentari di attuazione del T.U.B. - obbligo che, in caso di inerzia, sarebbe azionabile attraverso il giudizio sul silenzio dinanzi al TAR ex art. 117 c.p.a.

La fonte di produzione: decreto legislativo e delega ex L. 142/1992

Il T.U.B. e' un decreto legislativo, fonte primaria del diritto ex art. 76 Cost. e art. 14 L. 23/08/1988 n. 400. La delega legislativa e' contenuta nella L. 19 febbraio 1992 n. 142 (legge comunitaria 1991), art. 25, che ha autorizzato il Governo a:

  • Coordinare in un testo unico le disposizioni previgenti in materia bancaria;
  • Recepire la seconda direttiva bancaria 89/646/CEE e le altre direttive sull'attività degli enti creditizi;
  • Razionalizzare la disciplina dei controlli e della vigilanza, in coerenza con i principi del mercato unico.

Il T.U.B. e' quindi tecnicamente un testo unico innovativo (non puramente compilativo, come confermato dalla Corte costituzionale in pronunce sulle leggi delega), con forza di legge ordinaria. La sua natura non e' costituzionale né rinforzata: ammette modifiche con legge ordinaria successiva, e infatti il T.U.B. e' stato modificato decine di volte negli anni, fino ai recenti D.Lgs. 23/2025 (DORA) e D.Lgs. 212/2025 (CCD2). Le modifiche sono apportate attraverso decreti legislativi (tipicamente per il recepimento di direttive europee) o leggi ordinarie (legge finanziaria, leggi settoriali).

L'art. 162 e il principio di irretroattività e di tempus regit actum

L'entrata in vigore del T.U.B. fissata al 1° gennaio 1994 determina i seguenti profili di diritto intertemporale:

  • Irretroattività: il T.U.B. si applica alle fattispecie sorte dopo il 1° gennaio 1994, in conformità al principio generale di irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. c.c. e (per il diritto sanzionatorio) ex art. 25 c. 2 Cost. (irretroattività della legge penale e, per estensione, della lex sanctionatrix amministrativa - Corte cost. 196/2010, 68/2017).
  • Tempus regit actum: ogni atto e' disciplinato dalla legge vigente al momento del suo perfezionamento. Per i rapporti bancari pendenti al 1°/1/1994, la disciplina del T.U.B. si applica agli atti successivi alla data, mentre quelli pregressi restano regolati dalla legge bancaria del 1938. La Cassazione, con SS.UU. 24418/2010 e 6315/2018 sull'anatocismo, ha precisato che la disciplina contrattuale (validità, vessatorità) e' quella al momento della stipula, mentre la disciplina dei poteri di vigilanza (e talora di calcolo degli interessi) può aggiornarsi automaticamente con la nuova normativa.
  • Norme transitorie ex artt. 154-160 T.U.B.: il legislatore del 1993 ha previsto specifiche norme di transizione per le procedure concorsuali in corso, per le sezioni autonome del credito speciale, per i ricorsi pendenti. L'art. 162 va letto in combinato con tali disposizioni.
  • Favor rei nelle sanzioni: per le sanzioni amministrative del T.U.B. (artt. 144-145) opera il principio di retroattività della lex mitior, così come consolidato da CEDU Engel-Oztürk e dalla Corte cost. 68/2017 (sanzioni di natura sostanzialmente penale).

L'art. 162 nel quadro delle modifiche successive del T.U.B.

Sebbene l'art. 162 sancisca l'entrata in vigore del decreto originario, la disciplina del T.U.B. e' stata profondamente modificata negli oltre trent'anni successivi. Ciascuna modifica (con D.Lgs., L. di conversione di D.L., L. ordinaria) introduce proprie disposizioni di entrata in vigore, indipendenti dall'art. 162. Si pensi:

  • al D.Lgs. 141/2010 di trasposizione CCD1, entrato in vigore il 19/09/2010 per le disposizioni sul credito ai consumatori (artt. 121-126 T.U.B.);
  • al D.Lgs. 72/2015 di trasposizione CRD IV, in vigore dal 27/06/2015, che ha riformato la vigilanza prudenziale e le sanzioni;
  • al D.Lgs. 23/2025 di recepimento DORA reg. (UE) 2022/2554, in vigore dal 12/03/2025, che ha riformato le sanzioni amministrative su resilienza ICT (art. 144-ter T.U.B.);
  • al D.Lgs. 212/2025 di trasposizione CCD2 dir. (UE) 2023/2225, in vigore dal 10/01/2026, che ha riformato la disciplina del credito ai consumatori (artt. 124-bis, 125-quinquies, ecc.).

Sul piano delle tecniche di redazione legislativa, le successive modifiche del T.U.B. seguono la regola della novellazione: sostituiscono, abrogano, integrano singoli articoli del decreto base. L'art. 162 originario non viene mai toccato, perché ha esaurito i suoi effetti il 1° gennaio 1994. La sua funzione e' storica-strutturale, non operativa: oggi l'operatore consulta la versione consolidata del T.U.B. su Normattiva, dove l'art. 162 figura immutato dal 1993.

Considerazioni di tecnica legislativa e profili sistematici

Sul piano dottrinale e di tecnica legislativa, l'art. 162 si presta a tre osservazioni conclusive:

1. Decreto legislativo e limiti della delega: il T.U.B. e' decreto legislativo, soggetto ai limiti della delega ex art. 76 Cost. In caso di eccesso di delega, il decreto e' incostituzionale (Corte cost. 230/2010, 5/2014). Per il T.U.B., la delega della L. 142/1992 era ampia e non si sono consolidate censure costituzionali rilevanti.

2. Pubblicazione e conoscibilità del diritto consolidato: il T.U.B., dopo trent'anni di modifiche, richiede strumenti di consultazione moderni. Oltre a Normattiva, fondamentali sono le Circolari della Banca d'Italia (in particolare la Circolare 285/2013 sulle disposizioni di vigilanza per le banche, costantemente aggiornata) e le Disposizioni di vigilanza sulla trasparenza (Provv. BdI 09/02/2011 e succ. mod., da ultimo 25/07/2025). L'art. 162 nella sua versione originaria conserva valore di norma fondante, ma il diritto vivente del T.U.B. e' quello evolutosi attraverso interventi legislativi successivi e prassi di vigilanza.

3. Funzione simbolica: più che norma tecnica, l'art. 162 ha valore di chiusura simbolica dell'ordinamento del 1938. Insieme all'art. 161 (abrogazioni), realizza il passaggio di sistema. Per il commercialista e il consulente bancario l'art. 162 e' raramente invocato, ma rappresenta la chiave storica del T.U.B. Va collocato nelle disposizioni finali (artt. 154-162) ricordando che ogni modifica successiva ha propria data di entrata in vigore.

Domande frequenti

L'art. 162 T.U.B. e' la norma che disciplina le pene accessorie per i reati bancari?

No. L'art. 162 T.U.B. si occupa unicamente dell'entrata in vigore del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993), fissata al 1° gennaio 1994. Le pene accessorie nei reati bancari (interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio di attività bancaria, ecc.) sono regolate dalle disposizioni penali generali (artt. 28-32 c.p.) e da specifiche norme sanzionatorie del T.U.B. (art. 137 sul mendacio bancario, art. 138 falsità nelle comunicazioni alla vigilanza). Le sanzioni amministrative accessorie - tra cui l'interdizione dalle cariche - sono disciplinate dall'art. 144-ter T.U.B., come riformulato dal D.Lgs. 23/2025 di recepimento DORA.

Perché la vacatio legis del T.U.B. e' stata di tre mesi e non di quindici giorni come previsto in via ordinaria?

L'art. 73 c. 3 Cost. e l'art. 10 disp. prel. c.c. fissano la vacatio legis ordinaria in quindici giorni, ma consentono al legislatore di stabilire un termine diverso. Il T.U.B., pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 1993, ha previsto una vacatio rafforzata di tre mesi, fino al 1° gennaio 1994. Le ragioni sono tre: (i) consentire agli intermediari di adeguare procedure interne, sistemi informativi e modulistica contrattuale alla nuova disciplina rivoluzionaria; (ii) allineare l'entrata in vigore con l'inizio dell'esercizio bancario (1° gennaio); (iii) consentire al regolatore secondario (Banca d'Italia, CICR) di predisporre i primi atti normativi di attuazione. La vacatio rafforzata e' tecnica frequente nei testi unici (vd. D.Lgs. 196/2003 Privacy, D.Lgs. 81/2008 Sicurezza, D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi).

Le modifiche successive del T.U.B. (D.Lgs. 23/2025 DORA, D.Lgs. 212/2025 CCD2) entrano in vigore secondo l'art. 162 o secondo proprie disposizioni?

Secondo proprie disposizioni. Ogni intervento di modifica del T.U.B. (sia esso di natura legislativa, sia di decreto delegato di recepimento di direttive UE) contiene proprie norme di entrata in vigore, indipendenti dall'art. 162 originario. Così, il D.Lgs. 23/2025 DORA e' in vigore dal 12/03/2025; il D.Lgs. 212/2025 di trasposizione CCD2 e' in vigore dal 10/01/2026 (con efficacia operativa di alcune previsioni dal 19/06/2026). L'art. 162 ha esaurito i propri effetti il 1° gennaio 1994 e oggi ha valore storico-strutturale, non operativo: l'operatore consulta la versione consolidata del T.U.B. su Normattiva per il diritto vigente in ogni dato momento.

Cosa significa che il T.U.B. e' "munito del sigillo dello Stato"?

Il sigillo dello Stato e' l'atto formale di autenticazione di un documento normativo, apposto dal Ministro della Giustizia (Guardasigilli). Esso attesta l'originalità e ufficialità del testo di legge promulgato dal Capo dello Stato. La formula "munito del sigillo dello Stato" e' tradizionale negli atti normativi italiani e va letta in combinato con l'art. 87 c. 5 Cost. (promulgazione presidenziale) e con il D.P.R. 1092/1985 (Raccolta ufficiale degli atti normativi). Oggi la sua importanza pratica e' diminuita: ai fini di consultazione del diritto vigente si fa riferimento alla pubblicazione telematica in Gazzetta Ufficiale (L. 69/2009) e a Normattiva. Conserva però valore di fonte di cognizione autoritativa, rilevante in caso di contestazione sull'autenticità del testo.

Per i contratti bancari conclusi prima del 1° gennaio 1994 si applica il T.U.B. o la disciplina previgente?

Vale il principio del tempus regit actum. La validità e qualificazione del contratto si determina secondo la legge in vigore al momento della stipula: se il contratto e' anteriore al 1°/1/1994, questa e' la legge bancaria del 1938 (L. 141/1938, abrogata dall'art. 161 T.U.B.). L'esecuzione del rapporto, invece, e' soggetta alla legge sopravvenuta quando questa contenga norme imperative innovative di portata generale (es. la disciplina dell'usura del 1996, L. 108, applicabile anche ai rapporti pregressi). Le Cass. SS.UU. 6315/2018 (anatocismo) e 24418/2010 hanno consolidato questi principi nel settore bancario. Per le sanzioni amministrative, opera invece il favor rei con retroattività della lex mitior, in linea con CEDU e Corte cost. 68/2017.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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