Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)) , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. ((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote))

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale , si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

In sintesi

L'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità degli enti ai delitti in materia di falsità monetaria, falsità in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché ai delitti di contraffazione di marchi e segni distintivi (artt. 473 e 474 c.p.). La norma articola le sanzioni pecuniarie su sei fasce calibrate sulla gravità della singola fattispecie: dalle 300-800 quote per la fabbricazione di moneta falsa (art. 453 c.p.) - il reato più grave - fino alle 200 quote per la spendita di moneta contraffatta ricevuta in buona fede (art. 457 c.p.) e la falsità in valori di bollo (art. 464, comma 2). Per la contraffazione di marchi (lett. f-bis), la sanzione è fino a 500 quote. Il comma 2 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive (art. 9, comma 2) per una durata non superiore a un anno in caso di condanna per i delitti più gravi (artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473, 474 c.p.). Il MOG deve presidiare i rischi connessi alla gestione di valori monetari, carte di credito aziendali, valori bollati e gestione dei marchi dell'ente.

L'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001 inserisce nel catalogo dei reati presupposto un gruppo di fattispecie accomunate dalla falsità in ambito monetario e documentale-finanziario. La norma, introdotta con il D.Lgs. 61/2002 e successivamente integrata con l'aggiunta dei delitti di contraffazione di marchi (lett. f-bis), risponde all'esigenza di colpire anche sul piano della responsabilità degli enti i fenomeni di contraffazione monetaria e documentale, spesso realizzati attraverso strutture organizzate che possono assumere la forma di persona giuridica.

La struttura sanzionatoria è la più articolata dell'intero decreto: sei lettere (dalla a alla f, con la f-bis aggiuntiva) corrispondono a sei fasce pecuniarie distinte, proporzionate alla gravità delle singole fattispecie. Il delitto più grave - fabbricazione di moneta falsa (art. 453 c.p.) - attrae la sanzione massima di 300-800 quote; i reati di ricettazione e spendita colposa di moneta contraffatta (artt. 455, 457) godono delle riduzioni previste dalla norma. La contraffazione di marchi (artt. 473 e 474 c.p.), aggiunta con la lett. f-bis, copre le forme di contraffazione commerciale sistematica spesso realizzate attraverso strutture aziendali. Le sanzioni interdittive si applicano soltanto per i reati più gravi (comma 2) con un tetto massimo di un anno, a differenza di altri articoli del decreto che non prevedono tale limite superiore. Sul piano della compliance 231, il MOG deve presidiare: la gestione dei valori monetari e degli strumenti di pagamento aziendali; i processi di produzione e distribuzione di valori bollati (per gli enti che ne gestiscono); la tutela e il monitoraggio dei marchi registrati per prevenire coinvolgimenti in filiere contraffatte; i rapporti con fornitori e produttori di packaging, etichette e materiali recanti segni distintivi. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing può contribuire a far emergere eventuali coinvolgimenti di dipendenti o fornitori in attività di contraffazione. Il D.Lgs. 231/2001 non ha alcuna connessione con il D.Lgs. 231/2007.

Per la strutturazione di presidi MOG specifici nel settore della tutela dei marchi e della gestione dei valori monetari, è opportuno rivolgersi a un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Distribuzione organizzata di carte di credito contraffatte nell'interesse dell'ente

Caso 2: Contraffazione sistematica di marchi noti attraverso una controllata

Domande frequenti

Quali sono le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-bis per i reati di falsità monetaria più gravi?

Per la fabbricazione di moneta falsa (art. 453 c.p.) la sanzione è da 300 a 800 quote. Per le altre fattispecie la norma prevede riduzioni progressive: spendita colposa di moneta contraffatta (art. 455) da un terzo alla metà; alterazione di monete (art. 454), falsificazione di valori di bollo (art. 460) e contraffazione di strumenti di pagamento (art. 461) fino a 500 quote.

La contraffazione di marchi (artt. 473 e 474 c.p.) rientra nell'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001?

Sì, con la lett. f-bis aggiunta successivamente. Per questi reati la sanzione è fino a 500 quote e si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno (comma 2 dell'articolo).

Quali presidi deve prevedere il MOG per il rischio ex art. 25-bis?

Il MOG deve includere: procedure di verifica sull'autenticità degli strumenti di pagamento ricevuti e utilizzati; controlli sulle filiere di produzione di beni con marchi propri; protocolli per la segnalazione di materiali contraffatti nella catena di fornitura; formazione del personale addetto alle aree cassa, acquisti e marketing; canali di segnalazione interna ex D.Lgs. 24/2023.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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