Indice
- Il consumatore può recedere liberamente dal contratto di conto di base ai sensi dell'art. 126-septies TUB (recesso senza penali con preavviso).
- Il PSP può recedere dal conto di base solo al ricorrere di cause tassative: uso illecito, conto incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi, informazioni errate, perdita della residenza UE, apertura di conto alternativo.
- Il recesso del PSP deve avvenire con preavviso scritto di almeno due mesi, senza spese; nei casi gravi (uso illecito, informazioni false) il recesso è immediato.
- Il consumatore è informato delle procedure di reclamo e della facoltà di ricorrere all'ABF ex art. 128-bis TUB.
- Il PSP può sospendere i servizi collegati al conto in caso di incapienza, ma non può concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base.
Testo dell'articoloVigente
Art. 126 ter et vicies T.U.B. – Recesso (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. Il consumatore puo’ esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 126-septies, commi 1 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo’ recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu’ delle seguenti condizioni:
a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
c) l’accesso al conto di base e’ stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
d) il consumatore non soggiorna piu’ legalmente nell’Unione europea;
e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall’allegato A.
3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l’articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l’articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e’ informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta’ di inviare un esposto alla Banca d’Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis.
5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo’ disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.”
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il recesso dal conto di base: asimmetria tutelante per il consumatore
L'art. 126-ter-et-vicies TUB, introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (PAD), disciplina il regime del recesso applicabile al contratto di conto di base, introducendo una marcata asimmetria normativa a vantaggio del consumatore: mentre quest'ultimo può esercitare il recesso liberamente, il prestatore di servizi di pagamento (PSP) può recedere soltanto al ricorrere di specifiche cause tassativamente elencate. La norma si raccorda con le disposizioni generali sull'apertura e trasferimento dei conti di pagamento (artt. 126-septies e 126-sexies-decies TUB) e con le tutele previste dalla Direttiva PSD2 (2015/2366/UE), recepita con D.Lgs. 218/2017.
Il recesso del consumatore: libertà senza penali
Il comma 1 dell'articolo stabilisce che il consumatore può esercitare il diritto di recesso secondo le modalità previste dall'art. 126-septies, commi 1 e 3, TUB. Il richiamo a quest'ultima disposizione comporta: (a) il riconoscimento del diritto di recesso in qualsiasi momento, senza penali contrattuali; (b) la previsione di un preavviso minimo che il PSP può richiedere per la chiusura del conto; (c) la restituzione del saldo residuo al consumatore. L'assenza di penali per il recesso del consumatore è coerente con il principio di mobilità bancaria che permea l'intera Direttiva PAD e costituisce uno dei presidi essenziali contro il «lock-in» dei clienti.
Le cause tassative di recesso del PSP
Il comma 2 elenca in modo esaustivo le ipotesi in cui il PSP può recedere dal contratto di conto di base: (a) uso intenzionale del conto per fini illeciti; (b) conto incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi, salvo ripristino dei fondi entro il preavviso; (c) accesso al conto ottenuto con informazioni errate determinanti; (d) il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione europea; (e) il consumatore ha successivamente aperto in Italia un altro conto di pagamento con le funzionalità dell'allegato A (servizi equivalenti al conto di base). Il carattere tassativo dell'elenco impedisce al PSP di introdurre contrattualmente ulteriori cause di recesso, che sarebbero nulle per violazione di norma imperativa.
Modalità e termini del recesso del PSP
Il comma 3 disciplina le modalità procedurali del recesso del PSP: deve avvenire per iscritto, con comunicazione al consumatore dei motivi e con un preavviso di almeno due mesi, senza addebito di spese. Nei casi di uso illecito del conto (lettera a) e di accesso fraudolento mediante informazioni false (lettera c), il recesso produce effetto immediato, stante la gravità delle condotte che lo giustificano. Si applica altresì l'art. 126-septies, comma 3, TUB per la gestione operativa della chiusura del conto, nonché la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) con riguardo alla comunicazione delle motivazioni del recesso.
Informazione del consumatore sulle vie di tutela
Il comma 4 impone al PSP un obbligo informativo fondamentale nella comunicazione di recesso: il consumatore deve essere informato delle procedure di reclamo disponibili e della propria facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB, vale a dire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Tale previsione garantisce che il consumatore, al momento in cui subisce un recesso unilaterale da parte del PSP, sia messo nelle condizioni di valutarne la legittimità e di azionare i rimedi disponibili senza necessità di ricorrere al contenzioso giudiziario ordinario.
Il divieto di fido e la sospensione dei servizi per incapienza
Il comma 5 introduce due regole specifiche per la gestione dell'incapienza del conto di base: (a) il divieto assoluto per il PSP di concedere aperture di credito o autorizzare sconfinamenti, coerente con la natura del conto di base come strumento di inclusione finanziaria a rischio controllato; (b) la facoltà del PSP di sospendere i servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi, senza che ciò configuri recesso. La sospensione dei servizi, distinta dalla chiusura del conto, costituisce una misura proporzionale che consente al PSP di gestire il rischio operativo senza pregiudicare irrimediabilmente i diritti del consumatore.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Posso recedere dal conto di base in qualsiasi momento senza pagare penali?
Sì. L'art. 126-ter-et-vicies, comma 1, TUB riconosce al consumatore il diritto di recedere dal contratto di conto di base in qualsiasi momento, senza penali, secondo le modalità dell'art. 126-septies TUB. Il PSP può richiedere un preavviso minimo ma non può addebitare commissioni per la chiusura del conto.
Il PSP può chiudere il mio conto di base senza una ragione specifica?
No. L'art. 126-ter-et-vicies, comma 2, TUB elenca tassativamente le sole cause per cui il PSP può recedere: uso illecito del conto, conto incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi, accesso ottenuto con informazioni false, perdita della residenza legale in UE, oppure apertura di un conto alternativo con servizi equivalenti. Qualsiasi altra clausola contrattuale di recesso del PSP è nulla.
Con quanti giorni di preavviso il PSP deve comunicarmi il recesso dal conto di base?
Il PSP deve comunicare il recesso per iscritto con almeno due mesi di preavviso, indicando i motivi, senza addebito di spese. Solo nei casi di uso illecito del conto o di accesso ottenuto con informazioni false il recesso ha effetto immediato, senza preavviso.
Se il PSP recede dal mio conto, a chi posso rivolgermi per contestare la decisione?
Nella comunicazione di recesso il PSP è obbligato a informarti delle procedure di reclamo disponibili e della facoltà di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ai sensi dell'art. 128-bis TUB, oppure di inviare un esposto alla Banca d'Italia. L'ABF è competente a valutare la legittimità del recesso e può accordare rimedi in tempi più rapidi del giudice ordinario.
Il PSP può concedermi uno scoperto sul conto di base se vado in rosso?
No. L'art. 126-ter-et-vicies, comma 5, TUB vieta espressamente al PSP di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base. In caso di incapienza, il PSP può solo sospendere i servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi, non erogare credito.