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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2510-bis c.c. – Trasferimento della sede all’estero
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il trasferimento all’estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all’estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall’operazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2510 - Art. 2510 c.c.: Società con prevalenti interessi stranieri→Cod. civ. art. 2511 - Articolo 2511 Codice Civile: Società cooperative.→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2505 c.c.: Società costituite all’estero con sede nel terri→Art. 2504 quater Codice Civile: Invalidità della fusione→Art. 2504 ter Codice Civile: Divieto di assegnazione di azioni o quote→Art. 2504 bis Codice Civile: Effetti della fusione→Articolo 2504 Codice Civile: Atto di fusione→Art. 2503 bis Codice Civile: Obbligazioni→Articolo 2503 Codice Civile: Opposizione dei creditori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 2510-bis c.c. consente il trasferimento all'estero della sede statutaria mediante trasformazione transfrontaliera.
Ratio della norma
L'art. 2510-bis c.c. è stato introdotto dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 (cd. Direttiva sulla mobilità delle società). La ratio è duplice: da un lato, impedire che il trasferimento della sede all'estero possa essere realizzato aggirando le garanzie sostanziali e procedurali previste per le trasformazioni transfrontaliere; dall'altro, assicurare certezza qualificatoria, evitando che la società possa scegliere liberamente se configurare l'operazione come trasformazione oppure come mero spostamento della sede. La norma ha funzione antielusiva e nominalistica: il nomen iuris attribuito dall'autonomia privata non rileva, conta la sostanza economica dell'operazione.
Analisi del testo
Il primo comma impone che il trasferimento della sede statutaria all'estero si realizzi mediante trasformazione disciplinata dalle norme sulle trasformazioni transfrontaliere e internazionali (artt. 2500-novies ss. c.c. e D.Lgs. n. 19/2023). Non è quindi sufficiente una delibera assembleare di spostamento della sede, né è possibile ricorrere a operazioni straordinarie diverse. Il secondo comma contiene una clausola interpretativa: la trasformazione compiuta ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede a prescindere dal luogo di destinazione della sede statutaria della società risultante. In questo modo si chiude un potenziale varco elusivo: la società non può sostenere di aver mutato solo forma giuridica senza trasferire la sede, o viceversa, per sfuggire alla disciplina di tutela.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una società di diritto italiano intende spostare la propria sede statutaria in un altro Stato (UE o extra-UE), trasformandosi in un tipo societario regolato dall'ordinamento di destinazione. Si applica, ad esempio, quando una S.r.l. italiana intende diventare una GmbH tedesca o una S.A. francese trasferendo contestualmente la sede. Non si applica al trasferimento della sola sede amministrativa o operativa quando la sede statutaria rimane in Italia, né alle fusioni o scissioni transfrontaliere, che restano disciplinate da norme separate.
Connessioni con altre norme
La norma si raccorda con: gli artt. 2500-novies ss. c.c. sulle trasformazioni eterogenee e transfrontaliere; il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha introdotto la disciplina organica delle operazioni transfrontaliere in attuazione della Dir. 2019/2121/UE; l'art. 25 della Legge n. 218/1995 (diritto internazionale privato), che individua la legge applicabile alle società in base al luogo di costituzione; l'art. 2437 c.c. sul diritto di recesso del socio dissenziente, richiamato nelle trasformazioni transfrontaliere; le norme fiscali di cui all'art. 166 TUIR sul realizzo dei plusvalori latenti in caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero (exit tax).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio guida una società costituita in Italia che intende trasferire la sede in Francia. Secondo l'articolo 2510-bis c.c., il trasferimento avviene mediante trasformazione in conformità alle norme sulle operazioni transfrontaliere, quale operazione è qualificata come trasferimento di sede indipendentemente dal luogo della sede statutaria finale.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, socio della società, consente al trasferimento della sede, che non comporta scioglimento della personalità giuridica né nuova costituzione, ma mera continuità gestionale con cambio di legge applicabile.
Domande frequenti
Una società può trasferire la sede all'estero con una semplice delibera assembleare?
No. L'art. 2510-bis c.c. impone che il trasferimento avvenga mediante una procedura di trasformazione transfrontaliera o internazionale, con tutti i passaggi formali e le tutele previste dalla legge (progetto, relazioni, pubblicità, diritti di recesso e opposizione). Una delibera di mero spostamento della sede non è sufficiente né efficace.
Cosa si intende per trasformazione transfrontaliera?
È l'operazione con cui una società di diritto italiano si trasforma in una società soggetta alla legge di un altro Stato, trasferendo contestualmente la propria sede statutaria all'estero. È disciplinata dagli artt. 2500-novies ss. c.c. e dal D.Lgs. n. 19/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/2121.
Il socio dissenziente può opporsi o uscire dalla società?
Sì. Nelle trasformazioni transfrontaliere è riconosciuto al socio dissenziente il diritto di recesso, con liquidazione della quota secondo i criteri legali. Il diritto deve essere esercitato nei termini previsti dalla procedura, pena la decadenza.
Il trasferimento della sede all'estero ha conseguenze fiscali?
Sì. Il trasferimento della sede comporta, ai sensi dell'art. 166 del TUIR, l'imposizione sui plusvalori latenti dei beni d'impresa (exit tax), salvo che la società mantenga una stabile organizzazione in Italia cui attribuire quei beni. Occorre quindi una valutazione fiscale preventiva prima di avviare l'operazione.
La norma si applica anche al trasferimento della sede amministrativa?
No. L'art. 2510-bis c.c. riguarda esclusivamente la sede statutaria (quella indicata nell'atto costitutivo). Il trasferimento della sola sede amministrativa o operativa, senza modifica della sede statutaria, non ricade nella fattispecie e non richiede la procedura di trasformazione transfrontaliera, ferme restando le eventuali conseguenze fiscali e di diritto internazionale privato.