Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 819 c.p.c. – Questioni pregiudiziali di merito
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della
controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato,
salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.
Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su
materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese
nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di
tutte le parti.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 818 - Articolo 818 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti cautelari→Cod. proc. civ. art. 819-bis - bis c.p.c.: Sospensione del procedimento arbitrale→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 819-ter c.p.c.: Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria→Articolo 820 Codice di Procedura Civile: Termine per la decisione→Articolo 817-bis Codice di Procedura Civile: Compensazione→Articolo 817 Codice di Procedura Civile: Eccezione d’incompetenza→Art. 821 c.p.c.: Rilevanza del decorso del termine→Art. 816-septies c.p.c.: Anticipazione delle spese→Art. 816-sexies c.p.c.: Morte, estinzione o perdita di capacità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli arbitri decidono le questioni pregiudiziali di merito senza giudicato, salvo richiesta di parte per materie arbitrabili.
Ratio
L'art. 819 c.p.c. bilancia due esigenze contrapposte: da un lato, permettere agli arbitri di risolvere compiutamente la controversia loro devoluta senza interruzioni continue per questioni incidentali; dall'altro, evitare che il giudicato arbitrale si estenda a materie sottratte all'autonomia privata o non coperte dalla clausola compromissoria. La norma sceglie un compromesso: piena cognizione pregiudiziale ma, di regola, senza autorità di giudicato.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale: gli arbitri risolvono senza giudicato tutte le questioni rilevanti, incluse quelle vertenti su materie non arbitrabili, a meno che per legge tali questioni debbano essere decise con efficacia di giudicato (es. stato delle persone, alcune questioni societarie). Il secondo comma introduce l'eccezione: su domanda di parte, le questioni pregiudiziali su materie arbitrabili possono diventare oggetto di decisione con giudicato. Se però la questione pregiudiziale esula dalla convenzione arbitrale originaria, occorre il consenso di tutte le parti, poiché si tratta di un'estensione dell'investitura arbitrale.
Quando si applica
Tipicamente la norma opera quando, nel corso di un arbitrato contrattuale, sorge una questione pregiudiziale di merito (es. validità di un contratto presupposto, esistenza di un credito correlato, interpretazione di una clausola di un altro negozio). Gli arbitri devono risolverla per decidere il merito principale, ma la decisione sulla pregiudiziale non vincola in altri giudizi futuri, salvo richiesta congiunta delle parti per le materie arbitrabili.
Connessioni
Art. 34 c.p.c. (questioni pregiudiziali nel processo ordinario); art. 806 c.p.c. (oggetto dell'arbitrato); art. 819-bis c.p.c. (sospensione per questioni pregiudiziali non arbitrabili che richiedono giudicato); art. 824-bis c.p.c. (efficacia del lodo). Il rapporto con l'art. 34 c.p.c. è rilevante: per il giudice ordinario la pregiudiziale può imporre la sospensione e la rimessione; per gli arbitri la regola è diversa, privilegiando la continuità del procedimento.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio chiede agli arbitri la risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento di Caio. Caio eccepisce che il contratto è nullo per mancanza di forma scritta. La questione di nullità è una pregiudiziale di merito: gli arbitri la esaminano e la risolvono (escludendo la nullità) per poter poi decidere sull'inadempimento. Poiché nessuna parte ha chiesto la decisione con giudicato, la statuizione sulla nullità del contratto non farà stato in eventuali futuri giudizi tra le stesse parti su quel contratto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio conviene Mevio in arbitrato per il pagamento di un corrispettivo contrattuale. Sorge questione pregiudiziale sull'esistenza di un credito compensativo di Mevio derivante da un diverso contratto, materia teoricamente arbitrabile ma non coperta dalla clausola compromissoria. Mevio chiede che la pregiudiziale sia decisa con efficacia di giudicato. Per ottenerla, occorre anche il consenso di Sempronio, che lo presta. Gli arbitri decidono quindi la pregiudiziale con giudicato, estendendo di fatto l'ambito del loro accertamento oltre la convenzione originaria.
Domande frequenti
Cosa si intende per questione pregiudiziale di merito nell'arbitrato?
È una questione giuridica che deve essere risolta prima di poter decidere il merito principale della controversia: ad esempio la validità del contratto da cui deriva la pretesa, l'esistenza di un credito presupposto o l'interpretazione di una clausola collegata.
La decisione arbitrale su una questione pregiudiziale vale come giudicato?
Di regola no: gli arbitri risolvono la pregiudiziale solo ai fini della controversia pendente, senza autorità di giudicato. La parte interessata deve espressamente chiedere la decisione con giudicato e, se la questione non è coperta dalla clausola arbitrale, serve il consenso di tutte le parti.
Gli arbitri possono decidere questioni su materie non arbitrabili?
Sì, ma solo incidentalmente e senza giudicato. Se invece la legge impone che quella materia sia decisa con giudicato, gli arbitri devono sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 819-bis c.p.c.
Se ottengo una decisione con giudicato su una questione pregiudiziale in arbitrato, posso usarla in un altro giudizio?
Sì: il giudicato arbitrale ha la stessa efficacia di quello giurisdizionale (art. 824-bis c.p.c.). La decisione con giudicato sulla pregiudiziale vincola quindi le stesse parti in futuri giudizi sulla stessa questione.
Cosa succede se la questione pregiudiziale non può essere oggetto di arbitrato e richiede giudicato per legge?
Gli arbitri devono sospendere il procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 819-bis c.p.c. e attendere che il giudice ordinario decida la questione con efficacia di giudicato.