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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'intervento volontario e la chiamata in arbitrato di terzi richiedono il consenso del terzo, di tutte le parti e degli arbitri.
  • Sono sempre ammessi l'intervento del terzo previsto dall'art. 105, secondo comma, e l'intervento del litisconsorte necessario.
  • Si applica l'art. 111 c.p.c. sulla successione nel diritto controverso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 816-quinquies c.p.c. – Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario.

Si applica l’articolo 111.

In sintesi

  • L'intervento volontario e la chiamata in arbitrato di terzi richiedono il consenso del terzo, di tutte le parti e degli arbitri.
  • Sono sempre ammessi l'intervento del terzo previsto dall'art. 105, secondo comma, e l'intervento del litisconsorte necessario.
  • Si applica l'art. 111 c.p.c. sulla successione nel diritto controverso.

L'intervento volontario o la chiamata di un terzo nell'arbitrato sono ammessi solo con il consenso del terzo, delle parti e degli arbitri; sono sempre ammessi l'intervento litisconsortile necessario e quello ex art. 105, secondo comma.

Ratio

L'art. 816-quinquies c.p.c. disciplina l'intervento di terzi nell'arbitrato, affrontando il problema della compatibilità tra l'efficacia relativa della convenzione arbitrale (che vincola solo le parti che vi hanno aderito) e le esigenze processuali di estensione soggettiva del giudizio. La regola generale è restrittiva: poiché la convenzione arbitrale è res inter alios acta, un terzo non può essere costretto a sottoporsi alla giurisdizione arbitrale senza il suo consenso.

Le eccezioni al principio del consenso rispondono a specifiche esigenze processuali: evitare la disgregazione di controversie inscindibili (litisconsorzio necessario) e tutelare i diritti del terzo che affermi un interesse pregiudicato dalla decisione (art. 105, comma 2).

Analisi

Il primo comma pone la regola generale: qualunque forma di intervento, volontario, coatto o su chiamata, richiede la triplice condizione del consenso del terzo, delle parti e degli arbitri. Il consenso degli arbitri tutela l'integrità del procedimento già avviato, evitando che l'ingresso di nuovi soggetti ne alteri la struttura.

Il secondo comma introduce due eccezioni che prescindono dalla regola del consenso unanime: l'intervento ex art. 105, secondo comma (il terzo che interviene per evitare di essere pregiudicato dalla decisione, senza fare valere un diritto proprio incompatibile) e l'intervento del litisconsorte necessario (soggetto senza la cui partecipazione la decisione non può essere utilmente pronunciata). In questi casi, l'intervento è ammissibile anche in assenza di accordo. Il terzo comma richiama l'art. 111 c.p.c. sulla successione nel diritto controverso, applicando all'arbitrato le medesime regole del giudizio ordinario in caso di alienazione della res litigiosa o successione universale della parte.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i procedimenti arbitrali in cui, nel corso del giudizio, emerga la necessità o l'opportunità di estendere il contraddittorio a soggetti terzi rispetto alla convenzione originaria. Casi tipici: subappaltatori in controversie d'appalto, garanti in controversie su contratti garantiti, soci in controversie societarie.

La clausola di applicabilità temporale prevista in fondo all'articolo (applicazione ai soli procedimenti in cui la domanda di arbitrato sia stata proposta dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo) ha rilevanza transitoria e nella pratica odierna non è più in discussione.

Connessioni

L'art. 816-quinquies si raccorda con l'art. 816-quater (pluralità di parti ab initio), l'art. 105 c.p.c. (intervento volontario nel processo ordinario), l'art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario), l'art. 111 c.p.c. (successione nel diritto controverso) e con gli artt. 806-808-ter c.p.c. (convenzione arbitrale e sua efficacia soggettiva). Il principio di consenso espresso nella norma riflette il fondamento contrattuale dell'arbitrato, che trova radici nell'art. 1372 c.c. sull'efficacia relativa dei contratti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio sono in arbitrato per una controversia su un contratto di appalto

Nel corso del procedimento, Tizio ritiene necessario chiamare in causa anche Sempronio, subappaltatore che ha eseguito parte dei lavori contestati. Sempronio acconsente a intervenire nell'arbitrato, le parti non si oppongono e gli arbitri danno il proprio consenso. La chiamata è ammessa e il procedimento prosegue con tre parti. Se Sempronio avesse rifiutato il suo consenso, la chiamata non avrebbe potuto essere disposta e Tizio avrebbe dovuto eventualmente avviare un separato procedimento contro Sempronio.

Caso 2: Caso 2

Mevio e Filano sono in arbitrato per una controversia sulla validità di una delibera societaria. Tizio, terzo azionista della stessa società, teme che la decisione arbitrale pregiudichi i propri diritti come socio, pur non vantando un diritto incompatibile con quello di entrambe le parti. Tizio chiede di intervenire ex art. 105, secondo comma, c.p.c. Questo tipo di intervento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 816-quinquies, senza necessità del consenso delle parti o degli arbitri. Tizio viene ammesso nel procedimento per esporre le proprie ragioni a tutela della posizione di socio.

Domande frequenti

Un terzo può essere costretto a partecipare a un arbitrato a cui non ha aderito?

No, in linea di principio. La convenzione arbitrale vincola solo chi vi ha aderito. L'intervento o la chiamata di un terzo richiedono il suo consenso espresso. Le uniche eccezioni sono l'intervento del litisconsorte necessario e l'intervento ex art. 105, secondo comma, c.p.c., che sono ammessi anche senza consenso unanime.

Cosa succede se il terzo chiamato in arbitrato non vuole partecipare?

Se il terzo non consente all'intervento, la chiamata non è ammessa (salvo i casi di litisconsorzio necessario e intervento ex art. 105 cpv.). La parte che intende agire contro quel terzo dovrà proporre una distinta domanda, eventualmente davanti al giudice ordinario se il terzo non è vincolato da convenzione arbitrale.

Se una parte cede il diritto litigioso in corso di arbitrato, cosa succede al procedimento?

Si applica l'art. 111 c.p.c. sulla successione nel diritto controverso: il procedimento continua tra le parti originarie, ma il successore può intervenire o essere chiamato. La decisione fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare.

Gli arbitri possono opporsi all'ingresso di un terzo nel procedimento anche se le parti sono d'accordo?

Sì, per l'intervento volontario e la chiamata coatta la norma richiede il consenso di tutti: terzo, parti e arbitri. Se anche un solo arbitro si oppone, l'intervento non è ammesso, salvo si tratti dei casi di litisconsorzio necessario o di intervento ex art. 105, secondo comma.

L'intervento del litisconsorte necessario nell'arbitrato richiede il consenso del terzo?

No. L'intervento del litisconsorte necessario è sempre ammesso ai sensi dell'art. 816-quinquies, senza necessità del consenso del terzo, delle parti o degli arbitri. Questo perché in caso di litisconsorzio necessario la decisione non può essere utilmente pronunciata senza la partecipazione di quel soggetto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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