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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il PM può reclamare i decreti del giudice tutelare e quelli del tribunale per cui era necessario il suo parere.
  • Il termine è di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  • Il reclamo del PM si inserisce nel sistema generale dei reclami camerali dell'art. 739 c.p.c.
  • La norma tutela gli interessi pubblici coinvolti nei procedimenti camerali che richiedono il parere del PM.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 740 c.p.c. – Reclamo del pubblico ministero

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

In sintesi

  • Il PM può reclamare i decreti del giudice tutelare e quelli del tribunale per cui era necessario il suo parere.
  • Il termine è di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  • Il reclamo del PM si inserisce nel sistema generale dei reclami camerali dell'art. 739 c.p.c.
  • La norma tutela gli interessi pubblici coinvolti nei procedimenti camerali che richiedono il parere del PM.

Il pubblico ministero può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e del tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione, nei casi in cui il suo parere era necessario.

Ratio

L'art. 740 c.p.c. integra il sistema dei reclami camerali dell'art. 739 riconoscendo al pubblico ministero un autonomo potere di impugnazione dei decreti nei procedimenti in cui la sua partecipazione è obbligatoria per legge. La ratio è coerente con la funzione istituzionale del PM nel processo civile: tutela dell'ordine pubblico, degli interessi generali e dei soggetti deboli. Se il PM è obbligato a esprimere parere in determinati procedimenti (come la dichiarazione di assenza, l'interdizione, i provvedimenti in materia di minori), è logico che abbia anche il potere di contestare la decisione adottata dal giudice in difformità dalle sue conclusioni o in violazione della legge.

Analisi

La disposizione è sintetica ma precisa. Individua: (a) il soggetto titolare del reclamo, il pubblico ministero; (b) il termine, 10 giorni; (c) il dies a quo, la comunicazione del decreto (unico riferimento, a differenza dell'art. 739 che distingue tra comunicazione e notificazione per le parti private); (d) l'oggetto del reclamo, decreti del giudice tutelare e decreti del tribunale «per i quali è necessario il suo parere». Quest'ultima limitazione è fondamentale: il PM non può reclamare qualsiasi decreto camerale, ma solo quelli per cui la legge impone il suo intervento consultivo. Il reclamo si propone nelle stesse forme dell'art. 739, con ricorso agli organi ivi indicati.

Quando si applica

Il potere di reclamo del PM trova applicazione nei procedimenti in cui la legge prevede obbligatoriamente il suo parere o intervento: procedimenti di interdizione e inabilitazione (art. 712 c.p.c.), dichiarazione di assenza (art. 723 c.p.c.), dichiarazione di morte presunta (art. 725 c.p.c.), procedimenti per l'adozione nelle fasi iniziali, procedure di tutela di minori in situazioni di pregiudizio. In tutti questi casi, il PM che abbia ricevuto comunicazione del decreto e lo ritenga illegittimo o pregiudizievole per gli interessi che rappresenta può proporre reclamo entro 10 giorni.

Connessioni

La norma va letta in stretto coordinamento con l'art. 739 c.p.c. (sistema generale dei reclami), l'art. 70 c.p.c. (intervento obbligatorio del PM) e l'art. 738 c.p.c. (comunicazione degli atti al PM nel procedimento camerale). L'art. 69 c.p.c. disciplina le azioni del PM a tutela degli interessi pubblici. Nei procedimenti di interdizione, l'art. 712 c.p.c. prevede l'intervento obbligatorio del PM; nella dichiarazione di assenza, l'art. 723; nella dichiarazione di morte presunta, l'art. 725.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nel procedimento di dichiarazione di assenza di Tizio, il PM aveva espresso parere favorevole alla dichiarazione con determinate misure cautelari a tutela del patrimonio. Il tribunale emette decreto che dichiara l'assenza ma omette le misure cautelari richieste. Comunicato il decreto al PM entro i termini di ufficio, questi ritiene che l'omissione pregiudichi i terzi creditori. Propone quindi reclamo alla corte d'appello entro 10 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 740 c.p.c. La corte, in camera di consiglio, integra il decreto con le misure cautelari omesse.

Caso 2: Caso 2

Il giudice tutelare emette decreto che nomina tutore del minore Caio uno zio, nonostante il PM avesse segnalato precedenti penali a carico di quest'ultimo. Ricevuta la comunicazione del decreto, il PM propone reclamo al tribunale entro 10 giorni ai sensi dell'art. 740 c.p.c., allegando certificato del casellario giudiziale. Il tribunale, in camera di consiglio, accoglie il reclamo del PM, revoca il decreto del giudice tutelare e nomina tutore del minore Caio la zia materna Sempronia, ritenuta persona più idonea nell'interesse del minore.

Domande frequenti

Il pubblico ministero può sempre reclamare i decreti camerali?

No. Il PM può reclamare solo i decreti del giudice tutelare e quelli del tribunale per cui era necessario il suo parere. Non ha un potere generale di impugnazione su qualsiasi decreto camerale.

Quando decorre il termine di 10 giorni per il reclamo del PM?

Dalla comunicazione del decreto al PM. A differenza dell'art. 739 per le parti private, l'art. 740 prevede un unico dies a quo: la comunicazione, senza distinguere tra procedimenti monopartitici o pluripartitici.

In quali procedimenti il PM ha il potere di reclamo ex art. 740?

Nei procedimenti in cui la legge prevede obbligatoriamente il suo parere o intervento: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte presunta, procedimenti di tutela minori con rilevanza pubblica e altri casi espressamente previsti.

Il reclamo del PM e il reclamo delle parti possono coesistere?

Sì. Possono essere proposti reclami sia dal PM sia dalle parti private sullo stesso decreto. I due reclami vengono riuniti e trattati congiuntamente dall'organo adito, che pronuncia un unico provvedimento decisorio.

Se il PM non ha proposto reclamo, può intervenire nel reclamo proposto da una parte privata?

L'art. 740 disciplina il reclamo autonomo del PM, non il suo intervento nel reclamo altrui. Tuttavia, nei procedimenti in cui il PM deve intervenire, la sua partecipazione è assicurata anche in sede di reclamo, con comunicazione degli atti e facoltà di depositare conclusioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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