Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 719 c.p.c. – Termine per l’impugnazione
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 718 - Art. 718 c.p.c.: Legittimazione all’impugnazione→Cod. proc. civ. art. 720 - Art. 720 c.p.c.: Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 717 c.p.c.: Nomina del tutore e del curatore provvisorio→Art. 721 c.p.c.: Provvedimenti conservativi nell’interesse dello→Art. 716 c.p.c.: Capacità processuale dell’interdicendo e dell’i→Art. 722 c.p.c.: Domanda per dichiarazione d’assenza→Art. 715 c.p.c.: Impedimento a comparire dell’interdicendo o del→Art. 723 c.p.c.: Fissazione dell’udienza di comparizione→Articolo 714 Codice di Procedura Civile: Istruzione preliminare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il termine per impugnare la sentenza di interdizione decorre dalla notifica a tutti i partecipanti al giudizio; se c'è tutore provvisorio, va notificato anche a lui.
Ratio
L'articolo 719 c.p.c. coordina il regime dei termini di impugnazione con la legittimazione allargata prevista dall'art. 718. La difficoltà sistematica è la seguente: se i legittimati all'impugnazione sono più numerosi dei partecipanti al giudizio, il termine deve decorrere in modo tale che tutti abbiano un'effettiva possibilità di conoscere la sentenza e valutare l'opportunità di impugnarla.
La soluzione adottata, termine che decorre per tutti dalla notifica a chi ha partecipato, è bilanciata: evita che il termine resti aperto all'infinito per chi non ha partecipato, ma garantisce che chi ha partecipato notifichi la sentenza a tutti, mettendoli in condizione di impugnare.
Analisi
Il primo comma stabilisce che il termine decorre per tutte le persone indicate nell'art. 718 dalla «notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio». La notifica deve essere eseguita a tutti i partecipanti, non solo alla controparte: questo è il momento da cui decorre il termine anche per i legittimati assenti. Il secondo comma aggiunge un requisito formale ulteriore: se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione (non la sentenza, ma il ricorso o l'atto introduttivo dell'impugnazione) deve essere notificato anche a lui, affinché sia messo a conoscenza del gravame e possa tutelare gli interessi dell'interdicendo/inabilitando.
Quando si applica
L'art. 719 si applica dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sulle domande di interdizione e inabilitazione. Il termine ordinario di impugnazione (30 giorni per l'appello ex art. 325 c.p.c., salvo che si tratti di sentenza non definitiva) decorre dalla notifica eseguita nelle forme ordinarie. Per chi non ha partecipato al giudizio ma è legittimato ex art. 718, il termine decorre dalla notifica eseguita ai partecipanti, ma è discusso in dottrina se il termine possa anche decorrere dal momento della conoscenza effettiva della sentenza.
Connessioni
L'art. 719 si collega all'art. 718 c.p.c. (legittimazione all'impugnazione), agli artt. 325-327 c.p.c. (termini ordinari di impugnazione), all'art. 326 c.p.c. (decorrenza del termine dalla notifica), all'art. 717 c.p.c. (tutore/curatore provvisorio) e all'art. 291 c.p.c. (forme ordinarie di notificazione). La notifica al tutore provvisorio è un adempimento la cui omissione potrebbe comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Casi pratici
Caso 1: Il tribunale pronuncia sentenza di interdizione di Tizio
Il figlio Caio, parte del giudizio, notifica la sentenza nelle forme ordinarie a tutti i partecipanti: alla sorella Mevia (che aveva pure partecipato), al P.M. e all'interdicendo Tizio. Da quella data decorre il termine di 30 giorni per proporre appello, sia per Caio e Mevia sia per il cugino Filano (quarto grado, legittimato ex art. 718) che non aveva partecipato al giudizio. Filano, venuto a conoscenza della sentenza tramite la notifica al padre, propone appello entro il termine.
Caso 2: Sempronia propone appello avverso la sentenza di inabilitazione del padre Mevio
Nel ricorso in appello notifica l'atto alla corte d'appello, alla controparte e, come richiede l'art. 719 secondo comma, al curatore provvisorio già nominato dal giudice istruttore (l'avvocato Filano). La notifica al curatore provvisorio è adempimento formale obbligatorio: la sua omissione potrebbe rendere inammissibile il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di inabilitazione.
Domande frequenti
Da quando decorre il termine per fare appello contro la sentenza di interdizione?
Il termine decorre dalla notifica della sentenza nelle forme ordinarie a tutti i partecipanti al giudizio. Il giorno della notifica è il dies a quo; da quel momento decorrono 30 giorni per proporre appello (termine breve ex art. 325 c.p.c.).
Chi è obbligato a notificare la sentenza di interdizione?
La parte che vuole far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti degli altri deve notificare la sentenza a tutti i partecipanti al giudizio nelle forme ordinarie. Se nessuno notifica, si applica il termine lungo di impugnazione (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c.).
Devo notificare l'atto di appello anche al tutore provvisorio?
Sì. Il secondo comma dell'art. 719 prevede espressamente che, se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. L'omissione può rendere inammissibile l'impugnazione.
Un parente che non ha partecipato al giudizio ha comunque lo stesso termine per impugnare?
Sì. Il termine decorre per tutti i legittimati ex art. 718 (compresi i non partecipanti) dalla notifica effettuata ai partecipanti al giudizio. Chi non ha partecipato non può beneficiare di un termine più lungo solo per non aver partecipato: deve attivarsi entro lo stesso termine.
Cosa succede se il termine per impugnare scade senza che nessuno abbia fatto appello?
La sentenza passa in giudicato. Se è una sentenza di interdizione, l'interdizione diventa definitiva e il tutore nominato può esercitare pienamente i suoi poteri. Se è un rigetto della domanda, l'interessato resta capace di agire. In entrambi i casi, nessuna impugnazione è più possibile nelle vie ordinarie.