Indice
In sintesi
- Se nessuna parte si costituisce nei termini, si applica l'art. 307 c.p.c. sull'estinzione
- Se una sola parte si è costituita tempestivamente, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza
- La costituzione tardiva comporta le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c.
- Si applicano anche le decadenze dell'art. 38 c.p.c. in tema di competenza
- Le decadenze operano anche se la parte tardiva compare alla prima udienza prima del provvedimento del giudice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 171 c.p.c. – Ritardata costituzione delle parti
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’art. 307, primo e secondo comma.
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167.
La parte che non si costituisce entro il termine di cui all’articolo 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all’articolo 171-bis , salva la disposizione dell’art. 291.
Stesso numero, altri codici
- Art. 171 Cod. Amb. — canoni per le utenze di acqua pubblica
- Art. 171 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
- Art. 171 D.Lgs. 42/2004 — Collocazione e rimozione illecita
- Art. 171 Codice Civile: Cessazione del fondo
- Articolo 171 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 171 C.d.S.: Uso del casco protettivo per gli utenti di veic
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 171 c.p.c. disciplina la ritardata costituzione delle parti, prevedendo decadenze e possibili effetti estintivi del processo se nessuna parte si costituisce tempestivamente.
Ratio della norma
L'art. 171 c.p.c. mira a garantire il regolare svolgimento del processo civile, sanzionando l'inerzia delle parti nel rispetto dei termini di costituzione previsti dagli artt. 165 e 166 c.p.c. La norma bilancia l'esigenza di celerita processuale con il diritto di difesa, consentendo una costituzione tardiva ma con conseguenze precise sul piano delle decadenze. Il legislatore ha cosi voluto evitare che il processo si trascini indefinitamente per inerzia, pur garantendo alla parte ritardataria la possibilita di partecipare al giudizio.
Analisi del testo
La disposizione si articola su tre livelli: il primo comma sanziona con l'estinzione (art. 307 c.p.c.) il caso in cui nessuna parte si sia tempestivamente costituita; il secondo comma consente la costituzione tardiva fino alla prima udienza, ma con applicazione delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. (riconvenzionale, eccezioni non rilevabili d'ufficio, chiamata di terzo); il terzo comma estende l'operativita delle decadenze ex artt. 38 (incompetenza) e 167 c.p.c. anche all'ipotesi di comparizione anticipata in prima udienza.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i procedimenti ordinari di cognizione davanti al tribunale, ogni volta che una o entrambe le parti non rispettino i termini di costituzione previsti dagli artt. 165 (attore: 10 giorni dalla notifica) e 166 c.p.c. (convenuto: almeno 70 giorni prima dell'udienza). E centrale per valutare ammissibilita di domande riconvenzionali, eccezioni di incompetenza e chiamate di terzo proposte tardivamente.
Connessioni con altre norme
L'art. 171 c.p.c. richiama espressamente l'art. 307 c.p.c. (estinzione del processo per inattivita), l'art. 167 c.p.c. (contenuto della comparsa di risposta e relative decadenze) e l'art. 38 c.p.c. (eccezione di incompetenza). Si collega inoltre agli artt. 165 e 166 c.p.c. sui termini di costituzione di attore e convenuto, nonche all'art. 291 c.p.c. in materia di rinnovazione della notifica nulla, che puo influire sulla regolarita della costituzione iniziale.
Domande frequenti
Cosa succede se nessuna delle parti si costituisce nei termini?
Si applica l'art. 307 c.p.c. e il giudice dichiara l'estinzione del processo per inattivita delle parti, con conseguente cessazione del giudizio.
Entro quando puo costituirsi tardivamente la parte rimasta inerte?
La parte puo costituirsi tardivamente fino alla prima udienza di comparizione, ma incorre nelle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. e dall'art. 38 c.p.c.
La comparizione personale alla prima udienza evita le decadenze?
No. L'art. 171, ultimo comma, c.p.c. chiarisce che le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. operano anche se la parte tardiva compare alla prima udienza prima del provvedimento del giudice.
Quali decadenze subisce il convenuto che si costituisce tardivamente?
Decade dalla possibilita di proporre domande riconvenzionali, sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, chiamare in causa terzi (art. 167 c.p.c.) e eccepire l'incompetenza (art. 38 c.p.c.).
Fonti consultate: 1 fonte verificate