← Torna a D.Lgs. 28/2010 — Mediazione civile
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli incontri possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto (videoconferenza).
  • Le parti devono potersi vedere e ascoltare reciprocamente in tempo reale.
  • L'identificazione e l'integrità degli incontri sono assicurate dal mediatore.
  • La modalità è ibrida: alcuni partecipanti in presenza, altri da remoto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 8-ter D.Lgs. 28/2010 — (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto)

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinchè gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Commento

L'articolo 8-ter integra la disciplina telematica con riguardo specifico alle modalità audiovisive da remoto. Mentre l'art. 8-bis si concentra sulla dimensione documentale (firme digitali, verbali informatici), l'art. 8-ter regola la concreta tenuta degli incontri in videoconferenza.

Requisiti dell'incontro audiovisivo

La norma richiede che le parti possano vedersi e ascoltarsi in tempo reale. Non basta il semplice canale audio: l'aspetto visivo è considerato essenziale per la qualità del confronto. Le piattaforme utilizzate devono garantire qualità video adeguata, sicurezza dei canali, possibilità di scambio di documenti.

Modalità ibrida

Una delle innovazioni più pratiche è la modalità ibrida: alcuni partecipanti in presenza, altri da remoto. Tipicamente il mediatore e una parte si trovano nella sede dell'organismo, mentre l'altra parte partecipa da remoto. Questa flessibilità consente di adattare la procedura alle esigenze logistiche di tutti, senza penalizzare chi può essere presente fisicamente.

Ruolo del mediatore

Il mediatore è garante dell'integrità dell'incontro: verifica l'identità dei partecipanti, accerta che nessuno influenzi le parti fuori dalla videoconferenza, controlla che la registrazione (se prevista) avvenga correttamente. È un ruolo arricchito rispetto alla mediazione in presenza, perché richiede competenze tecniche di base.

Caucus da remoto

Le sessioni separate possono svolgersi con stanze virtuali distinte (breakout rooms). La piattaforma deve garantire che le comunicazioni in caucus non siano accessibili all'altra parte. La riservatezza degli interventi separati resta un cardine.

Profili pratici

Buona prassi: prima dell'incontro l'organismo invia istruzioni tecniche dettagliate, verifica la disponibilità di dispositivi adeguati, propone una sessione di prova. Durante l'incontro, eventuali interruzioni tecniche devono essere verbalizzate. In caso di problemi gravi, l'incontro può essere rinviato senza pregiudizio per il computo dei termini.

Domande frequenti

Audiovisivo da remoto è obbligatorio?

No, è una modalità a disposizione. Su richiesta delle parti o per organizzazione dell'organismo, gli incontri possono svolgersi anche in presenza.

Posso partecipare da remoto se l'altra parte è in presenza?

Sì, la modalità ibrida è consentita. È utile quando una parte ha difficoltà a spostarsi e l'altra preferisce essere fisicamente nella sede dell'organismo.

Cosa succede se cade la connessione durante l'incontro?

L'interruzione viene verbalizzata. In caso di problemi gravi l'incontro è rinviato. La sospensione tecnica non pregiudica i termini né la validità dell'incontro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.