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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La mediazione può svolgersi in modalità telematica con strumenti digitali sicuri.
  • I documenti possono essere firmati digitalmente; il verbale è informatico.
  • L'organismo garantisce identificazione delle parti e sicurezza delle comunicazioni.
  • La modalità telematica equivale a tutti gli effetti a quella in presenza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 — (Mediazione in modalità telematica)

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all' articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005 .

Commento

L'articolo 8-bis disciplina la mediazione telematica, valorizzata dalla Cartabia come modalità ordinaria, non eccezionale. Il legislatore prende atto della trasformazione digitale del lavoro giuridico e ne integra le regole nella mediazione.

Equiparazione piena

La modalità telematica produce effetti identici a quella in presenza. Non vi è differenza di valore tra un accordo raggiunto in sala e uno raggiunto in videoconferenza, purché la procedura abbia rispettato le garanzie tecniche. Questo elimina dubbi che avevano accompagnato la fase emergenziale Covid-19, durante la quale la mediazione telematica era stata sdoganata in via temporanea.

Requisiti tecnici

L'organismo deve garantire identificazione certa delle parti (es. SPID, CIE, firma digitale), sicurezza delle comunicazioni (canali cifrati), conservazione dei documenti elettronici con valore legale. Il regolamento dell'organismo deve disciplinare nel dettaglio queste modalità, secondo standard tecnici prefissati.

Firma digitale e verbale informatico

I documenti del procedimento, compreso il verbale finale, possono essere firmati digitalmente. La firma digitale qualificata produce gli stessi effetti della firma autografa autenticata, ai sensi del CAD (D.Lgs. 82/2005). L'accordo firmato digitalmente è quindi pienamente utilizzabile per le finalità dell'art. 12 (efficacia esecutiva).

Vantaggi pratici

La mediazione telematica offre vantaggi tangibili: riduzione dei costi di trasferta, maggiore flessibilità nella calendarizzazione, possibilità di coinvolgere parti residenti in diverse regioni o paesi, accessibilità per chi ha difficoltà fisiche o organizzative. Statistiche degli organismi mostrano tassi di conciliazione comparabili a quelli in presenza.

Limiti

Resta possibile, per le parti, richiedere modalità in presenza quando il caso lo richieda: controversie particolarmente conflittuali, esigenze di valutazione diretta di documenti, situazioni in cui la prossimità fisica favorisce la composizione. Il mediatore può valutare la richiesta e modulare la modalità di volta in volta.

Prassi e linee guida

Decreto ministeriale · D.M. Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150

Regolamento attuativo della riforma Cartabia: disciplina i criteri di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, i requisiti di onorabilità e formazione dei mediatori, le modalità di svolgimento del procedimento (incluso il primo incontro, la mediazione telematica e i casi pratici) e le nuove tariffe applicabili alle domande presentate dal 15 novembre 2023.

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Pagina ministeriale · Decreto 150/2023 (scheda)

Scheda ufficiale del Ministero della Giustizia sul d.m. 150/2023, con testo completo, allegati tariffari e istruzioni operative per organismi di mediazione ed enti di formazione. Include i modelli applicativi e il riferimento all'elenco ADR per le controversie nazionali e transfrontaliere.

Leggi il documento su www.giustizia.it

Domande frequenti

La mediazione telematica ha lo stesso valore di quella in presenza?

Sì, produce gli stessi effetti giuridici. La Cartabia ha equiparato pienamente le due modalità.

Come si firma il verbale a distanza?

Con firma digitale qualificata, che produce gli stessi effetti della firma autografa autenticata. Il verbale informatico ha pieno valore legale.

L'organismo è obbligato a offrire la modalità telematica?

L'organismo deve disciplinare la modalità telematica nel proprio regolamento. È diventato uno standard, anche se la modalità in presenza resta sempre disponibile su richiesta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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