In sintesi
- Le parti possono prevedere clausole contrattuali o statutarie di mediazione preventiva.
- La clausola produce effetti analoghi alla condizione di procedibilità.
- L'eccezione di mancato esperimento è proposta nel primo atto difensivo.
- La clausola valorizza l'autonomia privata come fonte di disciplina ADR.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010 — Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. (9) 10
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Commento
L'articolo 5-sexies riconosce e valorizza la clausola contrattuale o statutaria che prevede l'esperimento della mediazione prima di rivolgersi al giudice. È una norma di apertura verso l'autonomia privata e gli strumenti ADR di matrice negoziale.
Natura della clausola
La clausola può essere inserita in contratti commerciali, atti societari (statuti), regolamenti associativi, contratti di consorzio, di rete d'impresa, di franchising. Tipicamente prevede che, in caso di controversia, le parti debbano esperire la mediazione presso un organismo identificato o secondo regole concordate prima di adire il giudice.
Effetti procedurali
La clausola opera con effetti analoghi a quelli della mediazione obbligatoria. Se una parte agisce in giudizio senza aver tentato la mediazione, la controparte può eccepire l'improcedibilità. L'eccezione va sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo. Il giudice, accolta l'eccezione, sospende il processo e assegna termine per il deposito dell'istanza.
Validità della clausola
La clausola è valida se rispetta requisiti minimi di chiarezza e accessibilità. In contratti per adesione (consumatori) deve essere specificamente sottoscritta o approvata, secondo le regole del codice civile sulle clausole vessatorie. In ambito societario, la clausola statutaria deve essere conforme allo statuto-tipo e alle norme imperative.
Rapporto con la mediazione obbligatoria
Se la materia è già coperta da mediazione obbligatoria ex art. 5, la clausola contrattuale ha effetto integrativo (può specificare l'organismo, le tariffe, le modalità telematiche). Se la materia non è coperta dall'obbligatorietà, la clausola assume effetto costitutivo della condizione di procedibilità.
Limiti
La clausola non può estendere l'obbligatorietà a materie sottratte alla disponibilità delle parti. Non può inoltre imporre tempi o costi sproporzionati che pregiudichino l'accesso alla tutela giudiziaria: in tal caso può essere invalidata in tutto o in parte.
Domande frequenti
Cosa è una clausola di mediazione contrattuale?
Una previsione del contratto o dello statuto che impone alle parti di esperire la mediazione prima di rivolgersi al giudice. Produce effetti procedurali analoghi alla mediazione obbligatoria.
Quando va eccepito il mancato esperimento?
Nel primo atto difensivo, a pena di decadenza. Se eccepita tempestivamente, l'eccezione produce sospensione del processo e termine per il deposito dell'istanza.
Le clausole sono sempre valide?
Sono valide se chiare, accessibili e non sproporzionate. In contratti con consumatori richiedono specifica sottoscrizione; non possono coprire diritti indisponibili.
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