Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 D.Lgs. 28/2010 – Accesso alla mediazione

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito. (9) 10

2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. (9) 10

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. (4) (9) 10

In sintesi

  • L'istanza si deposita presso l'organismo del luogo del giudice territorialmente competente.
  • Più istanze sulla stessa controversia: prevale quella depositata per prima.
  • L'avvocato informa il cliente per iscritto della possibilità di accedere alla mediazione (sanzione: annullabilità del contratto di patrocinio).
  • L'informativa scritta è documento essenziale del rapporto difensivo.
Indice dei contenuti

L'articolo 4 disciplina il momento di accesso al procedimento. È norma operativa e insieme di tutela: garantisce certezza sulla competenza territoriale e impone all'avvocato un puntuale obbligo informativo verso il cliente.

Competenza territoriale

L'istanza deve essere depositata presso un organismo che ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La regola serve a evitare il forum shopping conciliativo. La competenza si determina applicando i criteri ordinari del codice di procedura civile (residenza del convenuto, luogo dell'inadempimento, ecc.).

Istanze multiple

Quando più parti depositano istanze separate sulla stessa controversia, prevale quella presentata per prima, secondo un criterio temporale puro. La regola previene la moltiplicazione dei procedimenti e l'incertezza sull'organismo competente. La verifica della priorità si fa sulla base della data di protocollazione dell'istanza.

L'obbligo informativo dell'avvocato

L'art. 4, comma 3, impone all'avvocato di informare il cliente per iscritto, al momento del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi della mediazione e delle relative agevolazioni fiscali. L'informazione deve essere chiara e documentata. La violazione comporta annullabilità del contratto di patrocinio: una sanzione civile severa, che riflette il rilievo della scelta informata.

Forma e contenuto dell'informativa

Tipicamente l'informativa viene redatta come allegato al mandato. Deve specificare i casi di mediazione obbligatoria, le agevolazioni fiscali (esenzione imposta di registro fino a 100.000 euro, credito d'imposta), le caratteristiche del procedimento. È buona prassi farla controfirmare dal cliente, per documentare l'adempimento.

Rapporti con il principio di accessibilità

L'articolo va letto in chiave di apertura: il legislatore non vuole creare ostacoli all'accesso, ma assicurare che chi accede sia consapevole. La forma scritta dell'informativa non burocratizza, ma protegge la parte meno informata, normalmente il cliente.

Casi pratici

Caso 1: forum shopping fallito

Tizio, residente a Milano, tenta di depositare istanza presso un organismo di Bari sperando in tempi più rapidi. La controparte eccepisce l'incompetenza territoriale e l'istanza viene dichiarata inammissibile. Tizio deve ricominciare presso un organismo di Milano, con perdita di tempo e di prescrizione non interrotta.

Caso 2: mancata informativa

Caia, dopo aver perso una causa, scopre che il proprio avvocato non le aveva fornito l'informativa scritta sulla possibilità di mediare. Agisce per l'annullamento del contratto di patrocinio e ottiene la restituzione di parte delle competenze. L'episodio mostra quanto la sanzione dell'art. 4 sia operativa e non meramente formale.

Domande frequenti

Dove va depositata l'istanza di mediazione?

Presso un organismo che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, secondo i criteri ordinari del codice di procedura civile.

Cosa succede se due parti depositano istanze sulla stessa controversia?

Prevale quella depositata per prima. Si applica un criterio temporale che evita la duplicazione e individua l'organismo competente in modo univoco.

Cosa rischia l'avvocato che non informa il cliente?

L'annullabilità del contratto di patrocinio. La sanzione è prevista direttamente dalla legge ed è una misura forte a tutela della consapevolezza del cliente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.