Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 D.Lgs. 28/2010 – Controversie oggetto di mediazione

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi. (9) 10

In sintesi

  • Definisce il perimetro oggettivo: controversie civili e commerciali su diritti disponibili.
  • I diritti indisponibili (status, alimenti irrinunciabili) restano fuori dall'area mediabile.
  • La norma vale come criterio di selezione preliminare: senza disponibilità del diritto, non c'è mediazione utile.
  • L'accesso volontario alla mediazione è sempre possibile, anche oltre le materie obbligatorie.
Indice dei contenuti

L'articolo 2 individua l'ambito oggettivo della mediazione in modo apparentemente semplice ma denso di implicazioni. La formula «controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili» opera un duplice filtro: di materia (civile/commerciale, con esclusione del penale e del tributario non disciplinato altrove) e di disponibilità.

Il concetto di disponibilità

Disponibile è il diritto su cui la parte titolare può transigere, rinunciare o disporre per atto inter vivos. Non lo sono, tipicamente, i diritti personalissimi, lo status familiare, gli alimenti necessari, i diritti dei minori, le situazioni in cui interviene un ordine pubblico cogente. La disponibilità è un crinale mobile: alcune controversie familiari, formalmente non disponibili nel cuore (status), hanno aspetti patrimoniali pienamente negoziabili.

Volontaria, obbligatoria, demandata

La norma copre tutte le forme di mediazione previste dal decreto: la volontaria, in cui le parti scelgono liberamente di tentarla; l'obbligatoria, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5; la demandata dal giudice, oggi disciplinata in modo organico dall'art. 5-quater. In ogni caso il requisito della disponibilità del diritto resta presupposto comune.

Rapporto con gli ADR speciali

L'articolo 2 chiarisce che la disciplina del D.Lgs. 28/2010 non interferisce con altri sistemi di composizione (conciliazione paritetica nel consumo, mediazione presso il Garante delle telecomunicazioni, procedure ADR settoriali). Le parti possono scegliere lo strumento più adatto; quando una norma speciale impone un percorso conciliativo specifico, quest'ultimo prevale sul regime generale.

Effetto post-Cartabia

La riforma del 2022 ha ampliato le materie soggette a condizione di procedibilità (art. 5), introducendo casi come associazioni in partecipazione, consorzi, franchising, leasing, opera intellettuale. L'articolo 2 fa da cornice: tutte queste materie restano collocate nell'area civile-commerciale e sono governate dalla disponibilità del diritto.

Frontiere problematiche

Restano questioni aperte sulla mediabilità di aree miste, come quelle in cui convivono profili patrimoniali e profili pubblicistici. La tendenza interpretativa prevalente è di ammettere la mediazione sui soli aspetti disponibili, lasciando al giudice la decisione sui restanti.

Casi pratici

Caso 1: separazione e profili patrimoniali

Tizio e Caia, coniugi separati, hanno una controversia sulla divisione di un immobile e sulla restituzione di mobili. Mentre lo status di separati è indisponibile, gli aspetti patrimoniali sono pienamente negoziabili. Le parti accedono alla mediazione per definire il piano divisorio e l'accordo viene poi recepito in sede giudiziale per i profili che richiedono omologazione.

Caso 2: clausola consumeristica

Sempronio acquista un servizio difettoso e tenta la mediazione contro l'operatore. La controversia è mediabile per il profilo risarcitorio; resta non mediabile la rinuncia preventiva ai diritti consumeristici inderogabili, che il mediatore deve tutelare nella formulazione dell'accordo finale.

Domande frequenti

Tutte le controversie civili sono mediabili?

No. Solo quelle vertenti su diritti disponibili. Le questioni di status, gli alimenti irrinunciabili e i diritti personalissimi sono escluse.

Si può mediare un diritto del consumatore?

Sì, in linea generale, ma con cautela: alcune tutele consumeristiche sono inderogabili e non possono essere oggetto di rinuncia in sede di accordo.

Le controversie di lavoro rientrano nell'art. 2?

Le controversie di lavoro hanno proprie procedure conciliative speciali; la mediazione civile non vi si applica direttamente, salvo aree marginali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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