Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 D.Lgs. 28/2010 – Definizioni

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa ; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 .

In sintesi

  • Definisce mediazione, mediatore, conciliazione e organismo: cornice lessicale dell'intera disciplina.
  • La mediazione è attività professionale svolta da un terzo imparziale per assistere le parti nella ricerca di un accordo.
  • La conciliazione è il risultato positivo della mediazione, ossia la composizione della controversia.
  • L'organismo è l'ente pubblico o privato iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia.
  • Le definizioni reggono l'intero impianto del decreto e vanno lette in chiave funzionale.
Indice dei contenuti

L'articolo 1 apre il D.Lgs. 28/2010 con il vocabolario tecnico della materia. Si tratta di una norma definitoria, non precettiva, ma il suo peso operativo è notevole: ogni successivo richiamo a «mediazione», «mediatore» o «organismo» va riempito di senso a partire da qui.

Mediazione come attività, non come esito

La norma distingue nettamente l'attività dal risultato. La mediazione è il procedimento; la conciliazione è l'eventuale accordo conclusivo. Questa distinzione, apparentemente sottile, riflette la natura del modello italiano: l'obbligo di esperire il tentativo non implica un obbligo di raggiungere l'accordo. Il dovere è di prendere parte al confronto, non di accettare la soluzione.

Il ruolo del terzo imparziale

Il mediatore è qualificato come soggetto privo di poteri decisori. La differenza con l'arbitro è strutturale: l'arbitro decide, il mediatore facilita. La sua autorità è puramente funzionale, ancorata alla capacità di ricostruire il dialogo e di valorizzare gli interessi sottostanti alle posizioni giuridiche delle parti.

L'organismo come centro di imputazione

L'organismo iscritto nel registro ministeriale è il soggetto presso cui si svolge il procedimento. Non è un mero contenitore amministrativo: risponde della regolarità della procedura, della formazione dei mediatori e dei profili deontologici. Il D.M. 150/2023 (regolamento attuativo post-Cartabia) ha rafforzato i requisiti di affidabilità e trasparenza degli organismi.

Coordinamento con la riforma Cartabia

Le definizioni sono state in parte aggiornate dal D.Lgs. 149/2022, che ha esteso l'area applicativa della mediazione (con introduzione degli artt. 5-bis, 5-ter, 5-quater) e rafforzato il ruolo della modalità telematica (artt. 8-bis, 8-ter). Le definizioni vanno quindi lette in chiave evolutiva, tenendo conto della centralità che il legislatore ha voluto dare agli strumenti complementari al processo.

Funzione interpretativa

Nei dubbi applicativi, l'articolo 1 opera come bussola. Quando un giudice valuta se una determinata attività di composizione amichevole rientri nella mediazione disciplinata dal decreto, deve confrontare la fattispecie con queste definizioni. Strumenti analoghi (negoziazione assistita, conciliazione paritetica) sono regolati da fonti diverse e non beneficiano automaticamente del regime del D.Lgs. 28/2010.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 272/2012

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE PER ECCESSO DI DELEGA

La Corte ha dichiarato l'illegittimità del carattere obbligatorio della mediazione introdotto dal d.lgs. 28/2010, perché la legge delega 69/2009 non prevedeva tale connotato. Restano operative le definizioni e l'impianto generale del decreto, ma cade il requisito della procedibilità per come originariamente disegnato.

Prassi e linee guida

Pagina ministeriale

Ministero della Giustizia - Organismi di mediazione

Il Ministero della Giustizia tiene il registro degli organismi di mediazione abilitati a gestire procedimenti ai sensi del d.lgs. 28/2010 e ne pubblica l'elenco aggiornato, insieme alle informazioni sulle modalità di iscrizione e ai requisiti di onorabilità e formazione previsti dal regolamento attuativo.

Casi pratici

Caso 1: distinzione tra mediazione e arbitrato

Tizio e Caio inseriscono in un contratto una clausola che prevede di rivolgersi a un «terzo» in caso di controversia. La formulazione ambigua porta a discutere se si tratti di mediazione o arbitrato. Il giudice, applicando l'articolo 1, qualifica la clausola come mediativa perché il terzo non è investito di potere decisorio ma solo di funzione assistenziale. La distinzione produce effetti diversi sull'impugnabilità dell'esito.

Caso 2: organismo non iscritto

Sempronio promuove una procedura presso un ente non iscritto nel registro ministeriale, credendolo abilitato. La controversia in giudizio rivela il vizio: la procedura non vale come mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, con la conseguenza che la condizione di procedibilità eventualmente prevista non si considera assolta.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra mediazione e conciliazione?

La mediazione è il procedimento svolto davanti al mediatore; la conciliazione è l'eventuale accordo che lo conclude positivamente. Si può avere mediazione senza conciliazione, ma non viceversa.

Il mediatore può imporre una decisione?

No. Il mediatore è soggetto imparziale privo di poteri decisori. Può formulare una proposta (art. 11), ma le parti restano libere di accettarla o rifiutarla.

Cosa si intende per organismo di mediazione?

L'ente pubblico o privato iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso cui si svolgono le procedure secondo regole prefissate e tariffe predeterminate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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