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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'insussistenza dei presupposti reddituali (art. 15-ter), comunque accertata, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha ammesso.
  • Le sopravvenute modifiche reddituali che escludono il diritto al patrocinio devono essere immediatamente comunicate dalla parte o dal suo avvocato.
  • Il consiglio dell'ordine, dopo verifiche, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.
  • Avverso la revoca è ammesso ricorso entro 20 giorni al presidente del tribunale.
  • Si applica l'art. 99, commi 2, 3 e 4 del T.U. spese di giustizia.

Testo dell'articoloVigente

Art. 15-novies D.Lgs. 28/2010 — Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l' articolo 99, commi 2 , 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 . (9) 10

Commento

L'articolo 15-novies disciplina la patologia del sistema: il caso in cui il presupposto del beneficio venga meno, sia perché era originariamente inesistente, sia perché sopravviene una modifica delle condizioni. La norma costruisce un meccanismo a tre tempi (accertamento, comunicazione obbligatoria, revoca) con possibilità di impugnazione, replicando lo schema dell'articolo 15-sexies per garantire pieno controllo giurisdizionale.

L'insussistenza originaria dei presupposti

Il comma 1 si occupa del caso in cui l'insussistenza delle condizioni reddituali (articolo 15-ter) sia accertata. La formula "da chiunque accertata" è significativa: la rilevazione può provenire dall'Agenzia delle Entrate (in esito ai controlli ex articolo 127 T.U.S.G.), dalla Guardia di finanza (ex articolo 15-decies), dal consiglio dell'ordine stesso (in esito a successive verifiche), o anche da una segnalazione esterna. L'unico requisito è la fondatezza dell'accertamento. Il consiglio dell'ordine destinatario della comunicazione è quello che ha deliberato l'ammissione, a tutela dell'unicità della filiera procedimentale.

L'obbligo di comunicazione spontanea

Il comma 2 introduce un obbligo informativo a carico della parte ammessa e del suo avvocato: le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono il diritto al patrocinio devono essere immediatamente comunicate al consiglio dell'ordine. È un obbligo di buona fede, sanzionato indirettamente: l'omissione consapevole può integrare il reato di falsità in dichiarazione sostitutiva ex articolo 76 del D.P.R. 445/2000, oltre a esporre l'avvocato a responsabilità disciplinare. La tempistica — "immediatamente" — non lascia margini di tolleranza: la parte deve aggiornare la propria posizione non appena prende conoscenza della modifica.

Il procedimento di revoca

Il comma 3 disciplina la dinamica della revoca. Ricevute le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine: prima, effettua le verifiche ritenute necessarie (richiesta di documentazione integrativa, accertamenti incrociati); seconda, revoca l'ammissione se le verifiche confermano l'insussistenza dei presupposti; terza, comunica la revoca a tre soggetti: l'interessato (titolare del diritto al patrocinio), l'avvocato (per le conseguenze sulla retribuzione) e l'organismo di mediazione (per le conseguenze sulle indennità non più esonerate). La triplicazione dei destinatari riflette la pluralità degli interessi coinvolti.

Effetti della revoca

La revoca produce effetti retroattivi: l'ammissione viene meno ab origine. Le indennità dell'organismo, prima esonerate, tornano dovute dalla parte. Il compenso dell'avvocato, se non ancora liquidato dallo Stato, non sarà liquidabile. Se è stata effettuata una liquidazione anticipata (rara, ma possibile nel sistema del credito d'imposta), si attivano i meccanismi di recupero. È un effetto severo che dimostra l'importanza dell'obbligo di comunicazione spontanea: chi attende che la revoca sia disposta d'ufficio si espone a conseguenze più gravi.

Il ricorso avverso la revoca

Il comma 4 garantisce il sindacato giurisdizionale: avverso il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine. Lo schema è identico a quello dell'articolo 15-sexies sul ricorso avverso il rigetto: termine perentorio di 20 giorni, autorità competente il presidente del tribunale, rinvio all'articolo 99, commi 2, 3 e 4 del T.U. spese di giustizia. In sede di ricorso, il giudice può riesaminare il merito della revoca (ad esempio se le modifiche reddituali erano state correttamente interpretate, se le verifiche dell'amministrazione erano fondate).

Coordinamento con i controlli a posteriori

L'articolo 15-novies si raccorda con l'articolo 15-decies, che disciplina le sanzioni penali per le false dichiarazioni e i controlli della Guardia di finanza. Quando l'insussistenza originaria dei presupposti deriva da una falsa attestazione, la revoca dell'ammissione si affianca al procedimento penale e alle conseguenze fiscali. Il sistema costruisce un'architettura di controllo multilivello: amministrativa (consiglio dell'ordine), fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza), penale (procura della Repubblica), disciplinare (consiglio dell'ordine in funzione disciplinare).

Cautele per la parte ammessa e l'avvocato

Sul piano pratico, l'avvocato deve informare il cliente ammesso dell'obbligo di comunicazione di variazioni reddituali. Il consiglio operativo è inserire questo obbligo nella lettera d'incarico o in apposita informativa, conservandone copia firmata dal cliente. La parte ammessa, dal canto suo, deve essere consapevole che la firma dell'istanza implica anche un dovere informativo continuativo. Cambiamenti come una nuova occupazione, una donazione, un'eredità o una vincita rilevante possono determinare il superamento della soglia e devono essere prontamente segnalati.

Domande frequenti

Chi deve comunicare le modifiche delle condizioni reddituali?

La parte ammessa o il suo avvocato. La comunicazione deve essere immediata e rivolta al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione. L'omissione consapevole può integrare il reato di falsità in dichiarazione sostitutiva ed espone a responsabilità disciplinare e penale.

A chi viene comunicata la revoca dell'ammissione?

A tre soggetti: l'interessato, l'avvocato e l'organismo di mediazione. La triplice comunicazione è funzionale agli effetti pratici della revoca: il cliente perde l'esonero dalle indennità, l'avvocato non viene liquidato dallo Stato, l'organismo recupera il diritto alle indennità.

È possibile impugnare la revoca?

Sì. Entro 20 giorni dalla comunicazione, l'interessato può proporre ricorso al presidente del tribunale del luogo del consiglio dell'ordine. Si applica l'art. 99, commi 2, 3 e 4 del T.U. spese di giustizia. Il giudice può riesaminare il merito della revoca.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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