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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'onere finanziario derivante dal capo sul patrocinio in mediazione è valutato in 2.082.780 euro annui a decorrere dal 2023.
  • La copertura è assicurata mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile (art. 1, comma 39, L. 206/2021).
  • La norma rappresenta l'attuazione del principio di copertura finanziaria ex art. 81 Cost.
  • L'importo riflette la stima del legislatore sulla domanda di patrocinio in mediazione.
  • L'eventuale superamento richiederebbe rimodulazione normativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 15-undecies D.Lgs. 28/2010 — Disposizioni finanziarie

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all' articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206 . (9) 10

Commento

L'articolo 15-undecies, pur breve, ha una rilevanza sistematica importante: garantisce la copertura finanziaria dell'intero capo sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione. Senza tale copertura, l'istituto non avrebbe potuto essere introdotto, in osservanza dell'articolo 81 della Costituzione che impone l'indicazione della provvista finanziaria per ogni nuova spesa pubblica.

L'importo dell'onere finanziario

La norma valuta l'onere derivante dall'attuazione del capo sul patrocinio in 2.082.780 euro annui a decorrere dal 2023. Si tratta di una stima ex ante predisposta dal Governo in fase di scrittura del decreto delegato (D.Lgs. 149/2022). La stima si basa su proiezioni del numero atteso di domande di mediazione patrocinata, sull'incidenza media degli onorari forensi e sul tasso atteso di esito conciliato (che attiva la conferma e la liquidazione). L'importo riflette anche le esperienze del patrocinio civile generale, che fornisce parametri per la modellazione.

La fonte di copertura: il Fondo per l'efficienza del processo civile

La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, istituito dall'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Il Fondo Cartabia è uno strumento finanziario complessivo, dedicato all'attuazione dell'intera riforma del processo civile e degli strumenti di ADR. La scelta di trarre la copertura da questo Fondo è coerente: il patrocinio in mediazione è parte integrante della riforma, di cui costituisce un tassello qualificante. La logica è la fungibilità interna alle risorse della riforma: ciò che si spende per il patrocinio non si spende per altre misure dello stesso pacchetto.

Il principio di copertura finanziaria

L'articolo 81, comma 3 della Costituzione richiede che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte. La norma in commento adempie esattamente a questo obbligo: senza tale clausola, il decreto legislativo sarebbe stato esposto a censure di legittimità costituzionale. La formulazione è quella standard utilizzata in tutta la riforma Cartabia: una stima quantitativa dell'onere, identificazione del fondo di copertura, indicazione del meccanismo (riduzione corrispondente). Il controllo sull'effettività della copertura è demandato in primis al MEF (Ragioneria generale dello Stato) e, in caso di scostamenti significativi, al Parlamento.

Profili di adeguatezza della stima

La somma di 2.082.780 euro annui appare contenuta. La criticità potenziale è il fenomeno della "domanda indotta": la possibilità di accedere al patrocinio gratuito può incrementare il numero di mediazioni proposte da soggetti non abbienti che, in assenza del beneficio, non avrebbero attivato il procedimento. Se la domanda indotta supera le proiezioni, il Fondo Cartabia potrebbe risultare insufficiente, richiedendo rifinanziamenti o rimodulazione dei criteri di ammissione. Al contrario, se la domanda risulta inferiore (per esempio per scarsa conoscenza dello strumento o per la disincentivazione legata alla condizione premiale ex articolo 15-bis), si genererà un margine inutilizzato.

Il monitoraggio e la rendicontazione

Anche se non espressamente previsto da questa disposizione, il sistema di copertura finanziaria implica meccanismi di monitoraggio. L'articolo 17, comma 7 del decreto attribuisce al Ministero della giustizia il compito di monitorare le mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità. Il dato è utile sia per verificare l'effettivo utilizzo del Fondo, sia per le statistiche giudiziarie e per future rimodulazioni normative. I dati di monitoraggio entrano nelle relazioni annuali del Ministero al Parlamento sull'andamento della giustizia civile.

Rilevanza pratica per l'operatore

Per l'operatore — avvocato patrocinante, mediatore, organismo — la norma può sembrare distante dalla quotidianità professionale. In realtà, ha implicazioni concrete. Primo, la sufficienza della provvista finanziaria condiziona la tempestività della liquidazione: in caso di esaurimento, i pagamenti possono subire ritardi. Secondo, eventuali rimodulazioni normative future (riduzione degli importi liquidati, restringimento dei criteri di ammissione) sarebbero giustificate proprio dall'esaurimento della copertura. Terzo, la cornice finanziaria condiziona l'aggiornamento del decreto interministeriale ex articolo 15-octies: gli importi del compenso dipendono anche dalla disponibilità di risorse.

Una norma di chiusura del capo

L'articolo 15-undecies chiude il capo del decreto 28/2010 dedicato al patrocinio in mediazione. Dopo aver disciplinato istituzione (15-bis), condizioni reddituali (15-ter), istanza (15-quater), competenza e nomina (15-quinquies), ricorso avverso il rigetto (15-sexies), effetti e conferma (15-septies), liquidazione (15-octies), revoca (15-novies) e sanzioni (15-decies), il legislatore ricorda — con questa norma finanziaria — che dietro ogni diritto sostanziale c'è un costo per la collettività che deve essere previsto, coperto e monitorato. È un riallineamento sistematico utile a evitare la fragilità giuridica delle riforme prive di reale copertura.

Domande frequenti

Da dove provengono le risorse per il patrocinio in mediazione?

Dalla riduzione corrispondente del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, istituito dall'art. 1, comma 39, della L. 206/2021 (riforma Cartabia). Il Fondo finanzia complessivamente l'attuazione della riforma del processo civile e degli strumenti ADR.

Qual è la stima dell'onere annuo?

2.082.780 euro a decorrere dal 2023. La stima è stata predisposta dal Governo in fase di scrittura del decreto legislativo 149/2022 sulla base di proiezioni di utilizzo. Eventuali scostamenti significativi richiederebbero rifinanziamenti o rimodulazioni normative.

Cosa succede se la domanda supera le risorse stanziate?

Si possono verificare ritardi nei tempi di liquidazione o, in casi estremi, sospensioni dei pagamenti fino al rifinanziamento del Fondo. Il Ministero della giustizia monitora l'andamento e segnala eventuali criticità per i necessari interventi normativi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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