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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La norma disciplina il rapporto tra mediazione e azione di classe ex art. 840-bis c.p.c.
  • La conciliazione raggiunta dopo la scadenza del termine per l'adesione ha effetto solo verso gli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
  • Si conferma la regola del consenso espresso: nessuna estensione automatica dell'accordo conciliativo a tutti gli aderenti.
  • Il singolo aderente conserva piena autonomia decisionale sull'adesione al contenuto dell'accordo.
  • La disposizione coordina lo strumento collettivo con la natura volontaria della mediazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 15 D.Lgs. 28/2010 — Mediazione nell’azione di classe

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall' articolo 840-bis del codice di procedura civile , la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. (9) 10

Commento

L'articolo 15 affronta un nodo tecnico delicato: come si combina la mediazione, strumento individuale e volontario per definizione, con la dimensione collettiva dell'azione di classe disciplinata dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile. La risposta della norma è coerente con i principi generali: anche nel contesto di un giudizio collettivo, l'eventuale accordo conciliativo raggiunto dopo la scadenza del termine per l'adesione vincola solo chi vi consente espressamente.

La cornice dell'azione di classe ex art. 840-bis c.p.c.

L'azione di classe codicistica, introdotta dalla legge 31/2019 nel libro IV del codice di procedura civile, consente la tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei. Caratteristica chiave è il meccanismo opt-in: il singolo titolare di un diritto omogeneo deve aderire entro un termine fissato dal giudice. Aderendo, accetta gli effetti della futura sentenza o conciliazione collettiva. Questo schema si scontra però con un dato strutturale della mediazione: l'accordo conciliativo è frutto di trattativa privata e richiede consenso individuale.

La regola del consenso espresso post-termine

La disposizione risolve la tensione con una soluzione di compromesso: se la conciliazione interviene dopo la scadenza del termine per l'adesione, essa produce effetti solo verso quegli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. La formula "espressamente consentito" è significativa: non basta il silenzio o l'inerzia, occorre una manifestazione di volontà inequivoca. Ciò significa che, in pratica, l'organismo di mediazione e le parti contraenti devono predisporre un meccanismo di acquisizione del consenso individuale degli aderenti, tipicamente attraverso comunicazioni dedicate e termini di risposta.

Coordinamento con il procedimento collettivo

La disposizione si inserisce in un quadro più ampio nel quale l'articolo 840-quaterdecies c.p.c. disciplina la conciliazione nell'ambito dell'azione di classe e gli effetti del piano risarcitorio. La mediazione gestita ai sensi del decreto 28/2010, quando inserita in questo contesto, deve coordinarsi con le regole processuali della class action. La norma in commento serve a chiarire che, fuori dalla finestra di adesione iniziale, non si producono effetti automatici di estensione: il principio di autonomia negoziale del singolo titolare prevale.

Implicazioni pratiche per il proponente della class action

Chi promuove o aderisce a una class action deve essere consapevole che eventuali tentativi di soluzione conciliativa successivi al termine di adesione non potranno essere trasversalmente imposti. L'organismo di mediazione, dal canto suo, deve attrezzarsi per gestire una pluralità di consensi individuali, con tempistiche e modalità che garantiscano la libera formazione della volontà di ciascun aderente. È prassi che il regolamento di mediazione preveda termini di acquisizione del consenso, modalità di informativa scritta sui contenuti dell'accordo e clausole di trasparenza sui benefici offerti a ciascuno.

Sinergie con la riforma Cartabia

Il decreto legislativo 149/2022 ha potenziato il ruolo della mediazione anche nelle controversie complesse, ampliando le materie di mediazione obbligatoria e introducendo strumenti di mediazione demandata dal giudice. In tale cornice, l'articolo 15 conserva un ruolo di chiusura sistematica: ricorda che, anche dove la mediazione assume rilievo collettivo o quasi-pubblicistico, il principio del consenso individuale non viene mai sacrificato. Il singolo aderente alla class action mantiene il diritto di rifiutare l'accordo conciliativo collettivo e di proseguire individualmente, qualora ne abbia ancora la possibilità processuale.

Domande frequenti

L'accordo conciliativo raggiunto in mediazione vincola automaticamente tutti gli aderenti alla class action?

No. Se la conciliazione interviene dopo la scadenza del termine per l'adesione, l'accordo produce effetti solo verso gli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. È necessaria una manifestazione di volontà inequivoca, non bastando il silenzio.

Come si raccoglie il consenso degli aderenti?

Tipicamente l'organismo di mediazione, in coordinamento con le parti, predispone una comunicazione individuale agli aderenti contenente l'informativa sull'accordo e un termine entro il quale ciascuno deve esprimere la propria adesione. Le modalità sono definite dal regolamento dell'organismo e dalle scelte delle parti.

L'aderente che rifiuta l'accordo perde il diritto alla tutela?

No. Il rifiuto preserva la posizione individuale dell'aderente, che conserva la possibilità di proseguire l'azione nei limiti consentiti dal procedimento collettivo e dalle regole processuali della class action.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.