- L'interessato in condizioni reddituali idonee può chiedere ammissione anticipata al patrocinio per la mediazione obbligatoria.
- L'istanza deve rispettare, a pena di inammissibilità, gli artt. 78, comma 2, e 79, comma 1, lett. b), c), d) del T.U. spese di giustizia.
- Deve contenere le enunciazioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa.
- Per redditi esteri di non comunitari/apolidi: certificazione consolare o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000.
- L'istanza è il primo atto del microsistema del patrocinio in mediazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 15-quater D.Lgs. 28/2010 — Istanza per l’ammissione anticipata
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2 , e 79, comma 1, lettere b) , c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 , e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . (9) 10
Commento
L'articolo 15-quater disciplina il contenuto e i requisiti formali dell'istanza con cui l'interessato chiede l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione. È un articolo cerniera: traduce sul piano procedurale il diritto sostanziale riconosciuto dall'articolo 15-bis. La tecnica legislativa è quella del rinvio strutturato al Testo unico delle spese di giustizia, con l'aggiunta di alcune previsioni specifiche per la mediazione.
Il presupposto soggettivo e oggettivo
Il comma 1 lega l'istanza ai due binari delineati negli articoli precedenti: condizioni reddituali ex articolo 15-ter (reddito imponibile entro la soglia) e ambito oggettivo della mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1. L'istanza può essere proposta in due momenti alternativi: per avviare un nuovo procedimento di mediazione, oppure per partecipare a un procedimento già attivato dalla controparte. La scelta del momento è strategica: presentare l'istanza prima dell'incontro consente di disporre dell'assistenza legale fin dal primo momento conciliativo.
Il rinvio agli articoli del T.U.S.G.
Il comma 2 stabilisce, a pena di inammissibilità, che l'istanza sia redatta e sottoscritta in conformità a tre disposizioni del D.P.R. 115/2002. L'articolo 78, comma 2 disciplina la forma scritta e la sottoscrizione dell'istante o, in alternativa, del difensore con autenticazione. L'articolo 79, comma 1 individua i contenuti minimi: la lettera b) impone l'indicazione delle generalità dell'istante e dei conviventi, la lettera c) richiede la dichiarazione sostitutiva sui redditi, la lettera d) impone le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa. La sanzione di inammissibilità è particolarmente severa: omissioni o vizi anche minimi possono comportare il rigetto, costringendo l'istante a riproporre l'istanza con perdita di tempo.
La non manifesta infondatezza della pretesa
Una previsione critica è quella della lettera d): l'istanza deve contenere "le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere". È un filtro sostanziale: il consiglio dell'ordine deve poter apprezzare, sia pure sommariamente, la consistenza giuridica della posizione del richiedente. Si tratta di un giudizio prognostico minimale, non di un giudizio di merito anticipato: basta che la pretesa non sia manifestamente infondata. In dottrina si discute se questo filtro sia coerente con la natura volontaria e dialogica della mediazione, dove il "merito" della pretesa è proprio ciò che si discute al tavolo. Resta il fatto che l'avvocato del richiedente deve curare con attenzione l'illustrazione della fattispecie, anche per evitare rigetti pretestuosi.
Redditi prodotti all'estero
Il comma 3 introduce una disciplina specifica per i cittadini di Stati non UE e per gli apolidi che abbiano redditi prodotti all'estero. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere corredata da una certificazione consolare attestante la veridicità delle dichiarazioni reddituali. Solo in caso di "impossibilità di presentare tale certificazione" è ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Il legislatore si tutela contro il rischio di sottrazione al controllo dei redditi esteri, ma la formula "impossibilità di presentare" — non specificata — lascia margini interpretativi al consiglio dell'ordine, che dovrà valutare caso per caso la genuinità degli impedimenti.
Modalità di presentazione
L'istanza, ai sensi dell'articolo 15-quinquies, può essere presentata personalmente, a mezzo raccomandata, a mezzo PEC o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La modalità telematica è oggi quella largamente prevalente, anche in ragione della velocità e della tracciabilità. La firma dell'istante può essere autenticata dall'avvocato che assiste la parte (con i poteri ex articolo 38 del D.P.R. 445/2000), evitando il passaggio del notaio o del pubblico ufficiale.
Errori frequenti e cautele dell'avvocato
Sul piano pratico, l'esperienza applicativa segnala alcuni errori ricorrenti. Primo, incompletezza delle generalità del nucleo familiare: dimenticanze sui conviventi sono causa frequente di rigetto. Secondo, dichiarazione reddituale carente o non aggiornata. Terzo, esposizione troppo sintetica della pretesa: in dubbio, meglio una narrazione più ampia che una sbrigativa. Quarto, mancato riscontro dei requisiti per i redditi esteri quando rilevanti. Per il professionista, predisporre un template standard di istanza con checklist dei requisiti del T.U.S.G. riduce drasticamente il rischio di inammissibilità.
Domande frequenti
Cosa deve contenere l'istanza di ammissione anticipata al patrocinio per la mediazione?
A pena di inammissibilità, deve rispettare gli artt. 78, comma 2 e 79, comma 1, lett. b), c), d) del T.U. spese di giustizia: generalità dell'istante e del nucleo, dichiarazione sostitutiva sui redditi, enunciazioni in fatto e diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa.
L'istanza può essere autenticata dall'avvocato?
Sì. La firma dell'istante può essere autenticata dall'avvocato che presenta l'istanza, sulla base dei poteri previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Non occorre l'intervento di notaio o pubblico ufficiale.
Cosa succede se il richiedente ha redditi prodotti all'estero?
Se è cittadino non UE o apolide, deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità delle dichiarazioni reddituali. In caso di impossibilità di ottenere tale certificazione, è ammessa la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000.
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