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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'istanza si presenta al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente ex art. 4, comma 1.
  • Modalità: personalmente, raccomandata, PEC o altro servizio elettronico certificato qualificato.
  • Il consiglio dell'ordine può richiedere documentazione probatoria a pena di inammissibilità.
  • Entro 20 giorni dalla presentazione, il consiglio ammette in via anticipata e provvisoria e comunica l'esito.
  • Copia del provvedimento è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche ex art. 127 T.U.S.G.
  • L'ammesso nomina avvocato tra gli iscritti negli elenchi del patrocinio del distretto della sede dell'organismo. Avvocato di altro distretto = no spese di trasferta.

Testo dell'articoloVigente

Art. 15-quinquies D.Lgs. 28/2010 — Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall' articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1. 12

3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi. (9) (10)

Commento

L'articolo 15-quinquies disciplina il "dove" e il "come" dell'istanza di ammissione anticipata, oltre alle regole sulla nomina dell'avvocato difensore. È la norma che dà concretezza operativa al diritto: senza chiarezza sull'organo competente, sui termini, sulle modalità di presentazione e di nomina del legale, il sistema sarebbe paralizzato. Il legislatore opta per soluzioni snelle, riducendo le formalità e prediligendo il canale telematico.

L'organo competente: il consiglio dell'ordine territoriale

Il comma 1 individua l'organo competente nel consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente. Il rinvio è all'articolo 4, comma 1, che disciplina i criteri di competenza territoriale dell'organismo (in linea generale, il giudice territorialmente competente per la controversia in caso di mancata conciliazione). Si tratta di una scelta logica: il consiglio dell'ordine territoriale conosce meglio il tessuto professionale locale e gli elenchi degli avvocati per il patrocinio attivi nel distretto.

Le modalità di presentazione

Sempre il comma 1 indica quattro modalità alternative di presentazione dell'istanza: personalmente, raccomandata, PEC o "altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato" (formula che ricomprende i sistemi eIDAS-compliant alternativi alla PEC italiana). Il canale telematico è oggi quello largamente prevalente per ragioni di velocità e tracciabilità. La presentazione personale è ammessa ma sempre meno frequente. La modalità di raccomandata risulta residuale, utile in casi di indisponibilità di strumenti digitali. L'istanza può essere presentata dall'interessato direttamente, o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma — soluzione che semplifica notevolmente la pratica.

Il potere istruttorio del consiglio dell'ordine

Il comma 1-bis attribuisce al consiglio dell'ordine un potere istruttorio rilevante: se ritiene necessario, può chiedere all'interessato la produzione della documentazione utile ad accertare la veridicità delle dichiarazioni. La mancata produzione comporta inammissibilità dell'istanza. È un meccanismo di controllo preventivo che integra i controlli a posteriori della Guardia di finanza ex articolo 15-decies. Per l'avvocato che assiste l'istante, la cautela operativa è preparare in anticipo la documentazione di supporto (modello CUD, ultima dichiarazione fiscale, certificazione ISEE, stato di famiglia anagrafico) per evitare il rigetto.

Il termine di 20 giorni

Il comma 2 fissa un termine ordinatorio di 20 giorni dalla presentazione entro il quale il consiglio dell'ordine deve verificare l'ammissibilità e ammettere l'interessato in via anticipata e provvisoria. La provvisorietà è coerente con la natura "anticipata" del beneficio: la stabilizzazione avviene solo a seguito della conferma di cui all'articolo 15-septies, dopo l'eventuale conciliazione. Il termine, pur non perentorio, costituisce uno standard operativo che i consigli dell'ordine generalmente rispettano. In caso di silenzio prolungato, l'istante può sollecitare il consiglio o, in casi estremi, attivare strumenti di tutela.

La comunicazione all'ufficio finanziario

Il comma 2-bis impone la trasmissione di copia del provvedimento di ammissione all'ufficio finanziario competente, per le verifiche previste dall'articolo 127 del T.U.S.G. (controlli a campione sulle dichiarazioni reddituali). Si tratta di un raccordo informativo che attiva il controllo a posteriori dell'Agenzia delle Entrate sulla veridicità della dichiarazione reddituale resa dall'istante. È un meccanismo di prevenzione delle false attestazioni che si affianca ai controlli della Guardia di finanza ex articolo 15-decies.

La scelta del difensore

Il comma 3 disciplina la nomina dell'avvocato. L'ammesso può scegliere il proprio difensore esclusivamente tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente. La scelta non è libera: occorre che l'avvocato sia previamente accreditato come patrocinante secondo le procedure dell'articolo 81 del T.U.S.G. (requisiti di esperienza, assenza di sanzioni disciplinari rilevanti, iscrizione nel relativo elenco). Per l'avvocato che ambisce a questo tipo di assistenza, la previa iscrizione negli elenchi è quindi un prerequisito essenziale.

Il difensore di altro distretto

Il comma 3-bis introduce una previsione di razionalizzazione della spesa: quando l'avvocato nominato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione, non sono dovute le spese e indennità di trasferta previste dai parametri forensi. La ratio è evitare che l'avvocato beneficiario impegni risorse statali superiori a quelle che sarebbero necessarie scegliendo un professionista del territorio. Il dato pratico: il cliente che insiste per il legale fuori distretto deve sapere che la trasferta resta a carico della parte (o non è retribuita).

Domande frequenti

A chi si presenta l'istanza di ammissione anticipata al patrocinio?

Al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente ex art. 4, comma 1. Modalità ammesse: personalmente, raccomandata, PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Entro quanto tempo si ottiene l'ammissione?

Entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza il consiglio dell'ordine, verificata l'ammissibilità, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria, dandone comunicazione. Il termine è ordinatorio ma rispettato di norma.

L'ammesso può scegliere qualsiasi avvocato?

No. La scelta è limitata agli avvocati iscritti negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato del distretto della sede dell'organismo di mediazione. Se l'avvocato è di altro distretto, le spese di trasferta non sono dovute dallo Stato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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