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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ammissione anticipata è valida per l'intero procedimento di mediazione.
  • La parte ammessa non deve corrispondere le indennità di mediazione (spese di avvio, indennità per il primo incontro e per gli incontri successivi).
  • L'ammissione si trasforma in definitiva solo a seguito del raggiungimento dell'accordo conciliativo, mediante visto di congruità sulla parcella.
  • L'avvocato non può chiedere o percepire dal cliente compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli del capo (nullità degli accordi contrari).
  • Applicazione dell'art. 85, comma 3, D.P.R. 115/2002 (sanzioni disciplinari).

Testo dell'articoloVigente

Art. 15-septies D.Lgs. 28/2010 — Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l' articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 . (9) (10)

Commento

L'articolo 15-septies è il fulcro applicativo del microsistema del patrocinio per la mediazione. Disciplina due aspetti decisivi: gli effetti dell'ammissione anticipata sulle indennità dell'organismo e sui compensi dell'avvocato, e il meccanismo di conferma del beneficio in caso di esito conciliato. La struttura della norma riflette la logica premiale dell'intero impianto: il vantaggio economico per l'ammesso si stabilizza solo se la mediazione produce un accordo.

L'ambito temporale dell'ammissione

Il comma 1 stabilisce che l'ammissione anticipata "è valida per l'intero procedimento di mediazione". La precisazione è importante: copre tutte le fasi, dal primo incontro alla chiusura. Non occorrono ulteriori provvedimenti per le attività successive, salvo l'ipotesi di revoca ex articolo 15-novies. La continuità temporale evita interruzioni e semplifica la gestione del rapporto professionale.

L'esonero dalle indennità dell'organismo

Il comma 2 esonera la parte ammessa dal pagamento delle indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4. Si tratta sia delle spese di avvio (importo fisso per l'apertura della pratica) sia delle indennità per il primo incontro, sia di quelle per gli incontri successivi e per la conclusione dell'accordo. L'organismo non riscuote nulla dalla parte ammessa al patrocinio. Per compensare l'organismo, l'articolo 20, comma 4 prevede un credito d'imposta a favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa, fino a 24.000 euro annui. È un meccanismo di indennizzo indiretto: l'organismo non incassa dalla parte ma recupera tramite credito fiscale.

La conferma in caso di accordo

Il comma 3 introduce il passaggio cruciale: "quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata". L'aggettivo "confermata" sottolinea la natura provvisoria dell'ammissione anticipata, che diventa definitiva solo a esito favorevole. La conferma è subordinata all'istanza dell'avvocato e si esprime mediante l'apposizione del visto di congruità sulla parcella. Il consiglio dell'ordine, esaminata la parcella, attesta la congruità del compenso rispetto al valore dell'accordo (indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto).

L'istanza di conferma: contenuto e documentazione

Il comma 4 specifica il contenuto dell'istanza di conferma: deve indicare l'ammontare del compenso richiesto e va corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine procede a una doppia verifica. Prima, la completezza della documentazione (parcella, accordo, eventuali allegati). Seconda, la congruità del compenso rispetto al valore dell'accordo. Confermata l'ammissione e vistata la parcella, il consiglio trasmette copia all'ufficio competente del Ministero della giustizia per le verifiche e all'organismo di mediazione. Il Ministero, se ritiene necessario, può chiedere ulteriore documentazione: la mancata produzione comporta inammissibilità dell'istanza, con conseguente decadenza del beneficio.

Il divieto di compensi paralleli

Il comma 5 sancisce un divieto rigoroso: l'avvocato non può chiedere né percepire dal cliente ammesso compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dal capo. Ogni patto contrario è nullo. La sanzione civilistica della nullità si accompagna alle conseguenze disciplinari richiamate dall'articolo 85, comma 3 del D.P.R. 115/2002, che prevede la cancellazione dell'avvocato dall'elenco dei patrocinanti per cinque anni e la rilevanza disciplinare della condotta. Si tratta di sanzioni gravi, che presidiano la tenuta del sistema: lo Stato paga, ma il professionista non può integrare con prestazioni "in nero" o con rimborsi opachi.

Il rovescio della medaglia: il rischio per il professionista

La logica premiale del sistema scarica sul professionista un'asimmetria: se la mediazione fallisce, l'avvocato non viene liquidato dallo Stato (la conferma è subordinata all'accordo). È un'opzione legislativa controversa, che alcuni ritengono ostativa all'effettività del diritto di difesa. L'avvocato che assiste in mediazione un cliente ammesso al patrocinio deve quindi calibrare la propria attività con consapevolezza dei rischi economici. Per la parte ammessa, comunque, le indennità dell'organismo restano in ogni caso non dovute, anche in caso di mancato accordo: l'esonero del comma 2 non è subordinato all'esito.

Profili pratici di gestione della parcella

Per l'avvocato, la predisposizione della parcella richiede particolare cura. Il riferimento normativo è il D.M. sui parametri forensi, applicato al valore dell'accordo. Il visto di congruità del consiglio dell'ordine è un vaglio sostanziale: la parcella non può essere arbitraria. Comprende sia onorari per le attività svolte, sia spese vive documentate (escluse, come detto, quelle di trasferta se l'avvocato è di altro distretto). Il rigetto della richiesta di conferma comporta la mancata liquidazione: l'avvocato non ha rivalsa diretta sul cliente per le ragioni del divieto del comma 5.

Domande frequenti

L'ammissione anticipata copre tutta la mediazione?

Sì. È valida per l'intero procedimento di mediazione, dal primo incontro alla chiusura, senza necessità di provvedimenti integrativi salvo il caso di revoca ex art. 15-novies.

Quando la parte ammessa ottiene la conferma del patrocinio?

Solo se è raggiunto l'accordo di conciliazione. L'avvocato presenta istanza di conferma al consiglio dell'ordine, allegando l'accordo e la parcella. Il consiglio verifica la congruità, appone il visto e trasmette al Ministero della giustizia per la liquidazione.

L'avvocato può chiedere integrazioni al compenso al cliente ammesso?

No. Ogni patto contrario è nullo. L'avvocato che pretende o percepisce compensi diversi da quelli del capo è soggetto alle sanzioni dell'art. 85, comma 3 del T.U. spese di giustizia: cancellazione dagli elenchi per cinque anni e responsabilità disciplinare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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