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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il mediatore non può assumere diritti o obblighi connessi agli affari trattati, salvo quelli inerenti alla sua prestazione professionale.
  • Vietato percepire compensi direttamente dalle parti: la remunerazione passa esclusivamente per l'organismo.
  • Obbligo di sottoscrivere, per ogni incarico, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità secondo il regolamento dell'organismo.
  • Dovere di comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti ogni circostanza che incida sull'imparzialità.
  • Le proposte di conciliazione devono rispettare l'ordine pubblico e le norme imperative.
  • Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo può sostituire il mediatore.

Testo dell'articoloVigente

Art. 14 D.Lgs. 28/2010 — Obblighi del mediatore

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. (9) 10

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Commento

L'articolo 14 disegna lo statuto deontologico del mediatore civile, definendone i divieti e gli obblighi che presiedono alla credibilità dell'intera procedura conciliativa. La norma non si limita a porre regole astratte: costruisce un sistema di garanzie incentrate sulla terzietà del professionista, presupposto necessario perché le parti possano fidarsi del percorso negoziale e dell'eventuale proposta del mediatore.

Il divieto di interesse personale negli affari trattati

Il comma 1 fissa due divieti speculari ma distinti. Il primo impedisce al mediatore e ai suoi ausiliari di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati. È una clausola di anti-conflitto di interessi che opera in modo oggettivo: non rileva il dolo, basta l'oggettiva coincidenza tra interesse personale e materia conciliativa. L'eccezione riguarda i diritti e gli obblighi strettamente inerenti alla prestazione del servizio di mediazione (per esempio il diritto al compenso verso l'organismo). Il secondo divieto, ancor più stringente, vieta di percepire compensi direttamente dalle parti: tutto deve passare per la cassa dell'organismo, che resta unico interlocutore economico. Questo blocco serve a evitare derive nelle quali il mediatore "lavori" per la parte più disposta a remunerarlo extra-tariffa.

La dichiarazione di indipendenza e imparzialità

La lettera a) del comma 2 impone una formalità sostanziale: per ciascun affare il mediatore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza secondo le formule del regolamento applicabile. Non è un adempimento meramente burocratico. La dichiarazione cristallizza, in un momento preciso, l'assenza di legami significativi con le parti, i loro difensori, gli oggetti del contendere. Eventuali ulteriori impegni — ad esempio clausole di astensione rafforzata — possono essere previsti dal singolo regolamento. La sottoscrizione vale come assunzione di responsabilità: in caso di omissione di circostanze rilevanti, il mediatore espone sé stesso e l'organismo a contestazioni e a possibili azioni risarcitorie.

L'obbligo di trasparenza in itinere

La lettera b) introduce un obbligo dinamico: durante la procedura, ogni circostanza emersa che possa incidere su indipendenza e imparzialità va comunicata immediatamente al responsabile e alle parti. Il punto è cruciale per l'operatore: la verifica di terzietà non è confinata al momento iniziale, ma accompagna l'intero procedimento. Se, ad esempio, durante un incontro il mediatore scopre di avere un rapporto professionale pregresso con uno dei legali, la comunicazione deve essere immediata, indipendentemente dall'eventuale richiesta di sostituzione.

I limiti della proposta conciliativa

La lettera c) ricorda che la proposta del mediatore non è arbitraria: deve rispettare ordine pubblico e norme imperative. La mediazione non è uno spazio extra-ordinamentale, ma resta dentro la cornice della legalità. Una proposta che, pur soddisfacendo entrambe le parti, violi una norma inderogabile (per esempio diritti indisponibili in materia di lavoro o di status) non potrà essere formulata. Il mediatore deve quindi possedere una sensibilità giuridica tale da intercettare i confini del lecito anche in materie non strettamente codificate.

Sostituzione del mediatore su istanza di parte

Il comma 3 attribuisce alle parti uno strumento di reazione: possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore. Non occorre dimostrare un pregiudizio attuale; basta una circostanza che faccia ragionevolmente dubitare dell'imparzialità. È una valvola di sicurezza che bilancia la flessibilità della procedura. Il regolamento individua la diversa competenza quando la mediazione è svolta dallo stesso responsabile, evitando il paradosso del controllore controllato.

Riflessi pratici per l'operatore

Per il mediatore in formazione, l'articolo 14 è la cartina di tornasole dell'etica professionale. Tre cautele operative emergono con chiarezza. Primo, mantenere uno screening preventivo costante: prima di accettare l'incarico, verifica la propria agenda di rapporti professionali, familiari ed economici. Secondo, documentare per iscritto ogni comunicazione di circostanze sopravvenute: la prova della trasparenza protegge il mediatore in caso di contestazioni. Terzo, considerare con serietà l'autovalutazione: di fronte al dubbio, l'astensione spontanea è preferibile alla sostituzione forzata, che lascia traccia nel registro dell'organismo.

Domande frequenti

Il mediatore può accettare un compenso direttamente dalle parti?

No. La norma vieta espressamente al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. La remunerazione passa esclusivamente attraverso l'organismo, sulla base delle indennità previste dal regolamento approvato dal Ministero della giustizia.

Cosa deve fare il mediatore se durante la procedura scopre un legame con una delle parti?

Deve comunicare immediatamente la circostanza al responsabile dell'organismo e alle parti. La trasparenza in itinere è un obbligo continuativo: non basta la dichiarazione iniziale di indipendenza, occorre aggiornare la propria posizione ogni volta che emergano elementi rilevanti.

Le parti possono chiedere la sostituzione del mediatore?

Sì. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla sostituzione. Non è richiesto un pregiudizio attuale: basta una circostanza che faccia dubitare ragionevolmente dell'imparzialità. Quando la mediazione è svolta dal responsabile stesso, il regolamento individua un soggetto diverso per decidere.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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