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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La mancata partecipazione senza giustificato motivo costituisce argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
  • Il giudice condanna la parte non partecipante al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato.
  • Possibile condanna alle spese del procedimento e a sanzione equitativa.
  • La mancata partecipazione produce conseguenze cumulative e di rilievo economico.

Testo dell'articoloVigente

Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 — Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile .

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente. (9) (10)

Commento

L'articolo 12-bis disciplina in modo organico le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. È norma di sanzione, introdotta dalla Cartabia per dare effettività alla condizione di procedibilità e alla mediazione demandata.

Argomento di prova

Il giudice del successivo giudizio può trarre, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. È una valutazione discrezionale ma significativa: il giudice può ritenere che la condotta processuale della parte (rifiuto del confronto) corrobori la tesi avversaria. La sanzione probatoria è già di per sé pesante.

Sanzione pecuniaria

Il giudice condanna la parte assente al versamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. È sanzione automatica nell'an, discrezionale nel quantum entro i parametri normativi. Si applica indipendentemente dall'esito del giudizio.

Spese del procedimento mediativo

La parte non partecipante può essere condannata alle spese del procedimento di mediazione che la controparte ha sostenuto inutilmente. Sono spese determinate dall'organismo (indennità di mediazione, eventuali contributi a perizie).

Sanzione equitativa

Il giudice può inoltre comminare una sanzione equitativa a favore della controparte. È strumento ulteriore di dissuasione, applicabile in casi di particolare gravità della condotta omissiva (rifiuto reiterato, mancata risposta anche alle convocazioni, comportamento meramente dilatorio).

Giustificato motivo

La sanzione opera solo in assenza di giustificato motivo. È quindi onere della parte assente documentare le ragioni della non partecipazione: malattia grave, impedimento documentato, irraggiungibilità della convocazione, situazione di vulnerabilità. La giustificazione deve essere proposta tempestivamente, idealmente durante la mediazione stessa.

Mancata partecipazione effettiva

L'art. 12-bis opera anche quando la parte compare formalmente ma non partecipa effettivamente, rifiutando il confronto sostanziale. È il coordinamento con il principio del «primo incontro effettivo» introdotto dalla Cartabia per l'art. 5.

Effetto deflattivo

L'insieme delle sanzioni è progettato per dissuadere comportamenti opportunistici. Una parte che intenda rifiutare la mediazione deve prima valutarne il costo: argomento di prova sfavorevole, contributo unificato all'erario, spese mediative, sanzione equitativa. Il peso economico può facilmente eccedere il valore stesso della controversia.

Domande frequenti

Cosa rischio se non partecipo alla mediazione?

Argomento di prova ex art. 116 c.p.c., sanzione pari al contributo unificato, condanna alle spese mediative, possibile sanzione equitativa. Le conseguenze sono cumulative.

Cosa è giustificato motivo?

Malattia grave, impedimento documentato, irraggiungibilità della convocazione, situazione di vulnerabilità. La giustificazione va proposta tempestivamente.

La sanzione opera anche per chi partecipa formalmente?

Sì, se la partecipazione è meramente formale e rifiuta il confronto sostanziale. La Cartabia ha richiesto effettività del primo incontro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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