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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di accordo, il verbale lo formalizza e ne descrive il contenuto.
  • In assenza di accordo, il mediatore può formulare una proposta che le parti accettano o rifiutano.
  • La proposta formulata e rifiutata produce effetti sulle spese del successivo giudizio (art. 13).
  • Il verbale finale chiude formalmente il procedimento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 11 D.Lgs. 28/2010 — Conclusione del procedimento

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale , fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.

6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall' articolo 2643 del codice civile , per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. (9) (10)

Commento

L'articolo 11 disciplina la chiusura del procedimento. Indica due esiti tipici (accordo o mancato accordo) e regola lo strumento intermedio della proposta del mediatore.

Verbale di accordo

Quando le parti raggiungono un'intesa, il mediatore redige verbale che ne riporta il contenuto. Il verbale è firmato dalle parti e dal mediatore. Se sottoscritto anche dagli avvocati che attestano la conformità a norme imperative e ordine pubblico, l'accordo acquista efficacia esecutiva ex art. 12 senza necessità di omologazione giudiziale. La distinzione tra accordo con e senza avvocati produce conseguenze sostanziali sulle modalità di esecuzione.

Mancato accordo

Se le parti non trovano l'intesa, il mediatore redige verbale di mancata conciliazione. Il verbale descrive sinteticamente lo svolgimento del procedimento, senza riportare i contenuti specifici delle proposte (riservatezza ex art. 10). Indica chi è comparso e chi no, eventuali condotte ostative.

La proposta del mediatore

Il mediatore può, su richiesta concorde delle parti o anche d'ufficio nei casi previsti, formulare una proposta di conciliazione. La proposta è documento autonomo, sottoposto alle parti che hanno un termine per accettare o rifiutare. Se accettata, vale come accordo; se rifiutata, segue il regime dell'art. 13.

Effetti del rifiuto della proposta

Quando il successivo giudizio si conclude con esito coincidente con la proposta rifiutata, opera l'art. 13: il giudice esclude la condanna alle spese della parte vittoriosa e può condannarla alle spese e a un versamento al bilancio dello Stato. È una sanzione forte, che incentiva la valutazione attenta delle proposte mediative.

Strategia della proposta

Il mediatore valuta con attenzione se formulare una proposta. Una proposta prematura può cristallizzare le posizioni; una tardiva può perdere efficacia. La buona prassi prevede di formularla solo quando il confronto ha esaurito le possibilità di accordo spontaneo e il mediatore percepisce uno spazio di soluzione obiettiva.

Trascrizione e pubblicità

Quando l'accordo riguarda diritti reali soggetti a trascrizione (vendita di immobili, costituzione di servitù), il verbale firmato dagli avvocati o autenticato dal notaio può essere trascritto nei registri immobiliari, producendo gli effetti tipici della trascrizione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 272/2012

La caducazione del modello obbligatorio della mediazione ha travolto, in via di consequenzialità, anche l'art. 11 nella parte funzionalmente legata alla procedibilità: il verbale di conciliazione e l'efficacia esecutiva del relativo accordo restano vigenti per le mediazioni effettivamente svolte, ma è venuto meno l'automatismo derivante dall'obbligo di esperimento.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi e linee guida

Pagina ministeriale · Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione

Sezione del sito ministeriale dedicata agli incentivi fiscali correlati alla conclusione dell'accordo di conciliazione: indica le agevolazioni in materia di imposta di registro (esenzione fino a 50.000 euro di valore) e i benefici fiscali riconosciuti alle parti in caso di esito positivo del procedimento, secondo gli artt. 17 e 20 del d.lgs. 28/2010.

Leggi il documento su www.giustizia.it

Domande frequenti

Cosa è il verbale di accordo?

Il documento che formalizza l'intesa raggiunta. Riporta il contenuto dell'accordo, le parti, il mediatore. Se sottoscritto dagli avvocati, ottiene efficacia esecutiva.

Quando il mediatore formula la proposta?

Su richiesta concorde delle parti o, in casi previsti, d'ufficio. È strumento usato con prudenza: tipicamente nelle fasi avanzate del procedimento.

Cosa succede se rifiuto la proposta del mediatore?

Se il giudizio successivo si chiude con esito coincidente con la proposta, l'art. 13 prevede pesanti conseguenze sulle spese. Il rifiuto va valutato con attenzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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