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Art. 10 D.Lgs. 28/2010 — Inutilizzabilità e segreto professionale

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Art. 10 D.Lgs. 28/2010 — Inutilizzabilità e segreto professionale

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell' articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell' articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.