Testo dell'articoloVigente
Art. 10 D.Lgs. 28/2010 – Inutilizzabilità e segreto professionale
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell' articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell' articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 10 è la traduzione processuale della riservatezza dell'art. 9. Stabilisce due regole fondamentali: inutilizzabilità delle dichiarazioni e segreto professionale del mediatore.
Inutilizzabilità delle dichiarazioni
Tutto ciò che è stato detto e prodotto nel procedimento di mediazione non può essere utilizzato come prova in un eventuale giudizio successivo. La regola riguarda dichiarazioni orali e documenti predisposti specificamente per la mediazione. Restano fuori i documenti preesistenti, che mantengono il loro valore probatorio (es. contratti, fatture, perizie già esistenti prima del procedimento).
Senso della regola
L'incentivo alla sincerità è il fondamento. Le parti devono potersi confidare con il mediatore (in caucus) e tra loro (in sessione congiunta) senza temere che le proprie ammissioni siano utilizzate contro di loro se il giudizio prosegue. Senza questa protezione, la mediazione si ridurrebbe a un confronto strategico e formale, perdendo il suo valore esplorativo.
Il segreto professionale
Il mediatore è tenuto al segreto professionale ai sensi del codice di procedura penale (artt. 200-201 c.p.p.). Non può essere chiamato a deporre come testimone sui fatti del procedimento, salvo dispensa dal segreto da parte delle parti interessate. La posizione del mediatore è quindi rafforzata rispetto al testimone ordinario.
Limiti
L'inutilizzabilità non opera in caso di reati. Se nel corso della mediazione emergono fatti di rilevanza penale (es. minacce, false dichiarazioni a pubblico ufficiale), il mediatore può essere chiamato a riferirne. Le dichiarazioni rese spontaneamente in sede penale dalle parti non sono coperte dalla protezione.
Effetti pratici
Una parte può rivelare in mediazione la consapevolezza di una propria debolezza giuridica (es. mancanza di prove documentali, fragilità di una posizione) senza che ciò pregiudichi le sue chance in giudizio. Questa protezione è il vero motore della creatività mediativa: si possono esplorare ipotesi anche distanti dalla posizione ufficiale.
Coordinamento con il segreto degli avvocati
L'avvocato che assiste la parte in mediazione mantiene il proprio segreto professionale, già garantito dalla legge professionale. La combinazione tra segreto dell'avvocato e segreto del mediatore costruisce una bolla di riservatezza intensa, paragonabile a quella delle sessioni più protette del processo.
Casi pratici
Caso 1: prova rifiutata
Tizio, in giudizio, cerca di produrre una proposta transattiva formulata da Caio durante la mediazione fallita. Il giudice dichiara inutilizzabile il documento ex art. 10. Caio non è penalizzato per aver esplorato l'ipotesi di accordo.
Caso 2: documento preesistente
Sempronio aveva consegnato in mediazione un contratto firmato anni prima. In giudizio, il contratto resta utilizzabile come prova: la sua natura preesistente lo sottrae alla protezione dell'art. 10, che copre solo i contenuti specifici del procedimento.
Domande frequenti
Cosa significa inutilizzabilità delle dichiarazioni?
Le dichiarazioni e i documenti specifici del procedimento di mediazione non possono essere utilizzati come prova in un eventuale giudizio. I documenti preesistenti restano utilizzabili.
Il mediatore può essere chiamato a testimoniare?
No, è tenuto al segreto professionale, salvo dispensa delle parti. Può deporre solo se emergono reati o se le parti lo autorizzano espressamente.
Posso parlare liberamente in mediazione?
Sì, la protezione dell'art. 10 è proprio finalizzata a incoraggiare la sincerità. Quanto detto non si può rivolgere contro di voi in giudizio.