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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro entro 30 giorni dal deposito.
  • Le parti possono partecipare personalmente o tramite rappresentante con potere conciliativo.
  • L'avvocato è obbligatorio per la parte (assistenza tecnica), salvo eccezioni minori.
  • Il primo incontro è effettivo: si discute della controversia, non solo dell'opportunità di mediare.
  • Possibilità di sessioni separate (caucus) con singole parti per esplorare interessi.

Testo dell'articoloVigente

Art. 8 D.Lgs. 28/2010 — Procedimento

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell' articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile . (9) (10)

Commento

L'articolo 8 disciplina lo svolgimento del procedimento mediativo. È la norma operativa per eccellenza, che fissa le scansioni e gli adempimenti del procedimento.

Designazione del mediatore

L'organismo, ricevuta l'istanza, designa il mediatore. La scelta avviene secondo criteri di rotazione e di specializzazione: per controversie tecniche (immobiliari, sanitarie, finanziarie) si preferiscono mediatori con specifica preparazione. Le parti possono richiedere un mediatore particolare se il regolamento dell'organismo lo consente.

Convocazione e tempi

Il primo incontro è fissato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. La convocazione viene inviata a tutte le parti con preavviso ragionevole, indicando luogo, data e modalità (in presenza o telematica). La parte chiamata può accettare, rifiutare o non rispondere; in quest'ultimo caso opera la presunzione di non comparizione.

Partecipazione personale e assistenza tecnica

Le parti partecipano personalmente, assistite dai propri avvocati. La presenza personale è essenziale: la mediazione presuppone capacità di valutazione diretta delle proposte. Solo eccezionalmente, e per giustificati motivi, è ammessa la partecipazione di un rappresentante con procura speciale e potere conciliativo pieno. La Cartabia ha rafforzato il principio della presenza personale.

Effettività del primo incontro

Snodo decisivo, ridisegnato dalla riforma: il primo incontro è effettivo, non un mero filtro. Si discute della controversia, delle posizioni delle parti, delle prospettive conciliative. La vecchia prassi del «primo incontro informativo» come adempimento meramente formale è stata superata. Il mediatore conduce un confronto sostanziale.

Sessioni congiunte e separate

Il mediatore può alternare sessioni congiunte (tutte le parti insieme) e sessioni separate o caucus (con ciascuna parte singolarmente). I caucus sono strumento prezioso per esplorare interessi non rivelabili pubblicamente, valutare BATNA, formulare ipotesi creative. Tutto ciò che si dice in caucus è riservato anche rispetto all'altra parte, salvo autorizzazione.

Verbalizzazione

Il mediatore tiene traccia degli incontri con verbali sintetici. Al termine redige il verbale finale (positivo o negativo). Il verbale finale è il documento che produce gli effetti giuridici dell'articolo 12 (efficacia esecutiva, se sottoscritto da avvocati) o del 11-bis (amministrazioni pubbliche).

Domande frequenti

Quando si svolge il primo incontro?

Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. Il termine è stretto e mira a evitare dilazioni iniziali.

Posso farmi rappresentare in mediazione?

Solo eccezionalmente, con procura speciale e potere conciliativo pieno. La regola è la presenza personale, rafforzata dalla riforma Cartabia.

L'avvocato è obbligatorio?

Sì, l'assistenza tecnica è obbligatoria nelle materie di mediazione obbligatoria e in genere è la prassi anche nelle volontarie, perché l'accordo produce effetti vincolanti.

Cosa sono le sessioni separate?

Incontri tra il mediatore e una sola parte (caucus), in cui si esplorano interessi e ipotesi riservate. Tutto ciò che si dice è coperto da segretezza anche verso l'altra parte.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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