- Il procedimento di mediazione ha durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi con accordo scritto delle parti.
- Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza.
- La durata non si computa ai fini della ragionevole durata del processo (art. 7).
- La proroga è strumento utile per controversie complesse che richiedono perizie o approfondimenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 28/2010 — (Durata)
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta. 12
Commento
L'articolo 6 fissa il tempo del procedimento mediativo. È norma di equilibrio: garantisce un confronto effettivo ma impedisce dilazioni indefinite.
Il termine ordinario
Tre mesi dal deposito dell'istanza sono il tempo standard. Si tratta di un termine di natura processuale, computato secondo le regole ordinarie. Entro questo termine devono concludersi tutti gli incontri e formalizzarsi il verbale finale. Se la mediazione si conclude prima, il verbale chiude immediatamente il procedimento.
La proroga
Il termine può essere prorogato di altri tre mesi con accordo scritto delle parti. La proroga si presta a casi complessi: controversie con pluralità di parti, necessità di perizie tecniche, esigenza di tempo per ricostruire la documentazione, mediazioni che hanno generato proposte di accordo da valutare con calma. La forma scritta è requisito essenziale: serve a documentare l'estensione dei termini.
Rapporto con la sospensione del processo
Se la mediazione interviene dopo che il processo è già stato sospeso ex art. 5 o 5-quater, la durata del procedimento mediativo non incide sulla durata del processo: i tempi sono «sterilizzati».
Effetti del decorso del termine
Scaduto il termine (eventualmente prorogato), la mediazione si considera conclusa anche se non si è raggiunto l'accordo. Il mediatore redige il verbale finale con annotazione della mancata conciliazione. Le parti possono procedere in giudizio.
Buone prassi sulla calendarizzazione
Gli organismi più strutturati fissano il primo incontro entro 30 giorni dal deposito, lasciando margine ad almeno due o tre sessioni successive. La calendarizzazione iniziale è cruciale: incontri troppo ravvicinati impediscono l'elaborazione, incontri troppo distanziati disperdono il momentum conciliativo.
Domande frequenti
Quanto dura la mediazione?
Tre mesi dal deposito dell'istanza, prorogabili di altri tre mesi con accordo scritto delle parti. Sei mesi è il limite massimo.
Cosa succede se la mediazione non si conclude entro il termine?
Si considera conclusa con verbale di mancata conciliazione. Le parti possono procedere in giudizio.
La proroga è automatica?
No, richiede accordo scritto delle parti. Si presta a casi complessi che richiedono perizie o tempi maggiori di valutazione.
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