Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 D.Lgs. 28/2010 – Effetti sulla ragionevole durata del processo

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all' articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 .(4) (9) 10

In sintesi

  • Il periodo di durata della mediazione non si computa ai fini della ragionevole durata del processo.
  • La norma protegge il sistema giudiziario da contestazioni Pinto sui tempi della fase conciliativa.
  • Riconoscimento normativo della natura extragiudiziale del procedimento.
  • Effetto pratico: il giudice non risponde dei tempi mediativi.
Indice dei contenuti

L'articolo 7 risolve una questione di coordinamento con la disciplina della ragionevole durata del processo (L. 89/2001, c.d. legge Pinto). Stabilisce che il tempo della mediazione non si computa nei termini di ragionevole durata.

Ratio della norma

La fase mediativa si svolge fuori dal processo giudiziario, anche quando questo è già pendente e ne è stata disposta la sospensione. Sarebbe contraddittorio imputare al sistema giudiziario tempi che non gli appartengono e che, anzi, sono finalizzati a ridurre il carico processuale. La sterilizzazione di questi mesi è dunque coerente con la funzione deflattiva del decreto.

Effetti pratici

Una parte non può lamentare violazione della ragionevole durata del processo (e chiedere indennizzo) per i mesi in cui il giudizio è stato sospeso per mediazione. La sospensione non aggrava la posizione dello Stato di fronte alle pretese indennitarie ex L. 89/2001.

Limiti

L'esclusione opera solo per il periodo strettamente coperto dalla mediazione (tre mesi, eventualmente prorogati a sei). Eventuali ritardi attribuibili al sistema giudiziario nel disporre la sospensione o nel riprendere il processo restano computabili. Il principio non legittima dilazioni indebite.

Coordinamento con la giurisprudenza CEDU

L'articolo 7 si colloca nel solco della giurisprudenza europea sulla ragionevole durata, che valuta caso per caso la natura del ritardo. Una sospensione finalizzata a soluzione conciliativa, se contenuta nei termini di legge, non integra violazione dell'art. 6 CEDU. Il legislatore italiano ha codificato questo principio nell'ordinamento interno.

Profili sistemici

La norma riflette una scelta di politica giudiziaria: lo Stato investe nella mediazione per ridurre il contenzioso e non vuole farsi imputare i tempi del proprio investimento conciliativo. Le parti che ritengano lesi i propri diritti per ritardi processuali devono distinguere chiaramente le fasi imputabili al sistema da quelle dedicate alla mediazione.

Casi pratici

Caso 1: ricorso Pinto

Tizio agisce contro il Ministero della Giustizia per durata irragionevole di un processo durato sette anni. Tre mesi sono attribuibili a una mediazione disposta dal giudice. Quei tre mesi vengono sottratti al computo: il ricorso prosegue solo sulla parte di tempo attribuibile al sistema.

Caso 2: sospensione e ripresa tardiva

Caia partecipa a una mediazione che si chiude in tre mesi. Tuttavia il giudice fissa l'udienza di prosecuzione dopo otto mesi. La sospensione mediativa non incide su Pinto, ma il ritardo nella ripresa è valutabile come tempo morto del processo.

Domande frequenti

Posso chiedere indennizzo Pinto per i mesi di mediazione?

No. La durata della mediazione non si computa ai fini della ragionevole durata del processo e non genera diritto a indennizzo.

Cosa succede se il processo è sospeso per mediazione e poi ripreso tardivamente?

Il ritardo nel riprendere il giudizio dopo la mediazione è imputabile al sistema giudiziario e resta valutabile ai fini Pinto.

Il principio vale anche per la mediazione demandata?

Sì, vale per tutti i tipi di mediazione disciplinati dal decreto, sia obbligatoria sia demandata dal giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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