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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il periodo di durata della mediazione non si computa ai fini della ragionevole durata del processo.
  • La norma protegge il sistema giudiziario da contestazioni Pinto sui tempi della fase conciliativa.
  • Riconoscimento normativo della natura extragiudiziale del procedimento.
  • Effetto pratico: il giudice non risponde dei tempi mediativi.

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 D.Lgs. 28/2010 — Effetti sulla ragionevole durata del processo

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all' articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 .(4) (9) 10

Commento

L'articolo 7 risolve una questione di coordinamento con la disciplina della ragionevole durata del processo (L. 89/2001, c.d. legge Pinto). Stabilisce che il tempo della mediazione non si computa nei termini di ragionevole durata.

Ratio della norma

La fase mediativa si svolge fuori dal processo giudiziario, anche quando questo è già pendente e ne è stata disposta la sospensione. Sarebbe contraddittorio imputare al sistema giudiziario tempi che non gli appartengono e che, anzi, sono finalizzati a ridurre il carico processuale. La sterilizzazione di questi mesi è dunque coerente con la funzione deflattiva del decreto.

Effetti pratici

Una parte non può lamentare violazione della ragionevole durata del processo (e chiedere indennizzo) per i mesi in cui il giudizio è stato sospeso per mediazione. La sospensione non aggrava la posizione dello Stato di fronte alle pretese indennitarie ex L. 89/2001.

Limiti

L'esclusione opera solo per il periodo strettamente coperto dalla mediazione (tre mesi, eventualmente prorogati a sei). Eventuali ritardi attribuibili al sistema giudiziario nel disporre la sospensione o nel riprendere il processo restano computabili. Il principio non legittima dilazioni indebite.

Coordinamento con la giurisprudenza CEDU

L'articolo 7 si colloca nel solco della giurisprudenza europea sulla ragionevole durata, che valuta caso per caso la natura del ritardo. Una sospensione finalizzata a soluzione conciliativa, se contenuta nei termini di legge, non integra violazione dell'art. 6 CEDU. Il legislatore italiano ha codificato questo principio nell'ordinamento interno.

Profili sistemici

La norma riflette una scelta di politica giudiziaria: lo Stato investe nella mediazione per ridurre il contenzioso e non vuole farsi imputare i tempi del proprio investimento conciliativo. Le parti che ritengano lesi i propri diritti per ritardi processuali devono distinguere chiaramente le fasi imputabili al sistema da quelle dedicate alla mediazione.

Domande frequenti

Posso chiedere indennizzo Pinto per i mesi di mediazione?

No. La durata della mediazione non si computa ai fini della ragionevole durata del processo e non genera diritto a indennizzo.

Cosa succede se il processo è sospeso per mediazione e poi ripreso tardivamente?

Il ritardo nel riprendere il giudizio dopo la mediazione è imputabile al sistema giudiziario e resta valutabile ai fini Pinto.

Il principio vale anche per la mediazione demandata?

Sì, vale per tutti i tipi di mediazione disciplinati dal decreto, sia obbligatoria sia demandata dal giudice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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