In sintesi
- Il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'organismo è tenuto a riservatezza.
- L'obbligo copre tutte le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel procedimento.
- La riservatezza è presupposto della fiducia nelle sessioni di mediazione.
- La violazione produce responsabilità civile e disciplinare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 9 D.Lgs. 28/2010 — Dovere di riservatezza
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. (9) 10
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
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Commento
L'articolo 9 sancisce il dovere di riservatezza che grava sul mediatore e sull'organismo. È principio fondante della funzione mediativa: senza riservatezza non esiste fiducia, e senza fiducia non esiste mediazione.
Soggetti obbligati
L'obbligo grava sul mediatore titolare del procedimento ma si estende a tutti coloro che operano nell'organismo: personale di segreteria, supervisori, eventuali co-mediatori, tirocinanti. Chiunque venga a conoscenza di informazioni durante il procedimento è vincolato al silenzio.
Oggetto della riservatezza
Sono coperte tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite. Si tratta sia di dichiarazioni espresse durante gli incontri sia di documenti consegnati, sia di osservazioni del mediatore sulla condotta delle parti. La riservatezza copre anche elementi indiretti: la sola circostanza che la mediazione si sia svolta è spesso protetta, salvo necessità di prova.
Limiti
L'obbligo cede di fronte a obblighi di legge (denuncia di reati perseguibili d'ufficio, segnalazione antiriciclaggio) e a esigenze di tutela di minori o soggetti vulnerabili. In tali casi il mediatore può e deve attivarsi nelle sedi competenti.
Coordinamento con l'art. 10
L'art. 9 disciplina la riservatezza interna all'organismo. L'art. 10 estende la tutela in chiave processuale, sancendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in giudizio e il segreto professionale. I due articoli vanno letti insieme: l'art. 9 protegge dalla diffusione, l'art. 10 protegge dall'utilizzo processuale.
Conseguenze della violazione
La violazione comporta responsabilità civile verso le parti (risarcimento del danno), responsabilità disciplinare verso l'organismo, possibili profili penali nei casi più gravi (rivelazione di segreto professionale, art. 622 c.p., quando applicabile). Le ripercussioni reputazionali sono spesso più dannose delle sanzioni formali.
Buone prassi
L'organismo dovrebbe formalizzare con i propri operatori obblighi di riservatezza estesi, prevedere clausole contrattuali specifiche, organizzare procedure di trattamento dei dati conformi al GDPR. La conservazione documentale richiede particolare attenzione: i fascicoli vanno mantenuti separati da quelli giudiziari e accessibili solo agli operatori coinvolti.
Domande frequenti
Chi è tenuto alla riservatezza?
Il mediatore e chiunque operi nell'organismo: personale, supervisori, tirocinanti. L'obbligo copre tutte le persone esposte alle informazioni del procedimento.
L'obbligo è assoluto?
No. Cede di fronte a obblighi di legge come la denuncia di reati perseguibili d'ufficio o la segnalazione antiriciclaggio. Resta valido in via ordinaria.
Cosa rischia il mediatore che viola la riservatezza?
Responsabilità civile (risarcimento), disciplinare e in casi gravi penale. Il danno reputazionale è spesso il più rilevante.
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