Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 67 TUEL – Articolo 67

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

In sintesi

  • L'art. 67 TUEL chiarisce che alcuni incarichi e funzioni non costituiscono cause di ineleggibilita o incompatibilita.
  • Si tratta degli incarichi conferiti ad amministratori dell'ente in ragione del mandato elettivo.
  • Tali incarichi devono essere previsti da norme di legge, statuto o regolamento.
  • La norma evita che l'esercizio di funzioni connesse al mandato si traduca in un ostacolo alla carica.
  • Si inserisce nella disciplina dello status degli amministratori locali.
Indice dei contenuti

L'art. 67 del Testo Unico degli enti locali introduce una precisazione di notevole rilievo pratico nel sistema delle cause di ineleggibilita e incompatibilita degli amministratori locali, chiarendo che gli incarichi e le funzioni conferiti agli amministratori in ragione del mandato elettivo non integrano tali cause. La disposizione previene un possibile cortocircuito del sistema, evitando che l'esercizio di funzioni connaturate alla carica si trasformi paradossalmente in un impedimento alla carica stessa.

Il sistema delle cause di ineleggibilita e incompatibilita

Le cause di ineleggibilita e di incompatibilita costituiscono presidi a tutela della genuinita del voto e dell'imparzialita nell'esercizio del mandato. L'ineleggibilita opera a monte, impedendo l'elezione di chi versi in determinate situazioni; l'incompatibilita opera a valle, imponendo una scelta tra la carica e la situazione con essa inconciliabile. Si tratta di un apparato che, per la sua natura limitativa dell'elettorato passivo, va interpretato con rigore, evitando estensioni che comprimano ingiustificatamente il diritto di accedere alle cariche elettive.

La portata chiarificatrice della norma

In questo quadro, l'art. 67 svolge una funzione di chiarimento: esclude espressamente che gli incarichi e le funzioni conferiti agli amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione, in ragione del mandato elettivo, possano essere considerati cause di ineleggibilita o incompatibilita. La disposizione riconosce che l'amministratore, proprio in quanto tale, e fisiologicamente chiamato a ricoprire ulteriori incarichi e a svolgere funzioni collegate alla carica: queste non possono ritorcersi contro di lui generando un'incompatibilita, perche sono espressione e non negazione del mandato.

Il presupposto: incarichi connessi al mandato elettivo

L'elemento qualificante e il nesso con il mandato elettivo. La norma si riferisce agli incarichi e alle funzioni conferiti all'amministratore in ragione della carica ricoperta, ossia a quelle attribuzioni che discendono dal ruolo elettivo e ne costituiscono un completamento. Non si tratta di incarichi estranei o ulteriori rispetto alla funzione, ma di compiti che il mandato stesso comporta o presuppone. E questo collegamento funzionale a giustificare la loro neutralita rispetto alle cause ostative.

La fonte degli incarichi: legge, statuto, regolamento

La disposizione precisa che gli incarichi e le funzioni rilevanti sono quelli previsti da norme di legge, statuto o regolamento. Il riferimento a queste fonti circoscrive l'ambito della previsione: non qualunque incarico, ma quelli che trovano fondamento in una previsione normativa, statutaria o regolamentare collegata al mandato. La menzione dello statuto e del regolamento valorizza l'autonomia normativa degli enti locali, riconoscendo che anche le fonti di autonomia possono attribuire agli amministratori funzioni connesse alla carica senza che cio determini un'incompatibilita.

La ratio: coerenza del sistema

La ragione della norma risiede nell'esigenza di coerenza interna del sistema. Sarebbe contraddittorio che le funzioni che il mandato comporta venissero qualificate come cause ostative al mandato medesimo. La disposizione previene questo esito, salvaguardando la possibilita per gli amministratori di esercitare pienamente le attribuzioni connesse al ruolo. In tal modo si evita che un'interpretazione estensiva delle cause di incompatibilita finisca per paralizzare l'esercizio della carica, frustrando la volonta degli elettori.

Rilievo applicativo

Sul piano pratico, la norma fornisce un criterio di valutazione di fronte alla contestazione di una presunta incompatibilita derivante da incarichi ricoperti dall'amministratore. Occorre verificare se l'incarico sia conferito in ragione del mandato elettivo e trovi fondamento in una norma di legge, statuto o regolamento: in caso affermativo, esso non integra una causa ostativa. La disposizione costituisce cosi una garanzia per gli amministratori locali, che possono esercitare le funzioni connesse alla carica senza il timore che queste si traducano in un ostacolo al mantenimento del mandato.

La differenza tra ineleggibilita e incompatibilita

Per cogliere appieno la portata della norma e utile richiamare la distinzione tra le due cause ostative che essa esclude. L'ineleggibilita opera sul piano dell'accesso alla carica: impedisce che chi versi in determinate situazioni possa essere validamente eletto, operando a tutela della genuinita della competizione elettorale. L'incompatibilita opera invece dopo l'elezione: non impedisce di essere eletti, ma impone all'eletto di scegliere tra la carica e la situazione con essa inconciliabile, a tutela dell'imparziale esercizio del mandato. La disposizione interviene su entrambi i versanti, chiarendo che gli incarichi conferiti in ragione del mandato non integrano ne l'una ne l'altra causa, e cosi mette al riparo l'amministratore sia nella fase dell'accesso sia in quella dell'esercizio della funzione.

L'interpretazione restrittiva delle cause ostative

La norma si inserisce in un contesto interpretativo improntato al rigore nella delimitazione delle cause di ineleggibilita e incompatibilita. Poiche tali cause comprimono il diritto di elettorato passivo, ossia il diritto di accedere alle cariche elettive che ha rilievo costituzionale, esse vanno intese in senso stretto, evitando estensioni che ne amplino indebitamente la portata. La precisazione contenuta nella disposizione si muove in questa direzione: essa esclude espressamente dalla categoria delle cause ostative gli incarichi connessi al mandato, prevenendo letture estensive che finirebbero per trasformare in impedimento cio che e invece espressione fisiologica della carica. Si tratta di un orientamento coerente con la tutela del diritto degli elettori di vedere effettivamente esercitato il mandato da loro conferito.

Il rilievo dell'autonomia normativa degli enti locali

Particolarmente significativo e il riferimento, accanto alla legge, allo statuto e al regolamento quali fonti degli incarichi rilevanti. Tale richiamo valorizza l'autonomia normativa di cui gli enti locali sono titolari, riconoscendo che le fonti di autonomia possono legittimamente attribuire agli amministratori funzioni e incarichi collegati al mandato senza che cio determini una causa ostativa. La menzione di queste fonti amplia il novero delle situazioni coperte dalla previsione e attesta la considerazione per la dimensione organizzativa propria degli enti territoriali. Nella pratica, di fronte a una contestazione, occorrera dunque verificare non solo l'esistenza del nesso con il mandato elettivo, ma anche il fondamento dell'incarico in una delle fonti indicate, per concludere se esso rientri o meno nell'ambito di neutralita delineato dalla disposizione.

Casi pratici

Caso 1: incarico previsto da statuto

Tizio, amministratore comunale, riceve un incarico previsto dallo statuto dell'ente e conferito in ragione del mandato elettivo. In linea generale, in forza della norma, tale incarico non costituisce causa di ineleggibilita o incompatibilita e non ne pregiudica il mantenimento della carica.

Caso 2: contestazione di incompatibilita

Nei confronti dell'amministratore Caio viene sollevata una presunta incompatibilita per le funzioni che egli svolge. Occorre verificare se tali funzioni siano conferite in ragione del mandato e previste da legge, statuto o regolamento: in caso affermativo, secondo la disposizione, non si configura una causa ostativa.

Domande frequenti

Cosa chiarisce l'art. 67 TUEL?

Che gli incarichi e le funzioni conferiti agli amministratori dell'ente locale in ragione del mandato elettivo non costituiscono cause di ineleggibilita o incompatibilita.

Quali incarichi rientrano nella previsione?

Quelli conferiti agli amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione in ragione del mandato elettivo e previsti da norme di legge, statuto o regolamento.

Perche questi incarichi non generano incompatibilita?

Perche sono espressione del mandato e non sua negazione: sarebbe contraddittorio che le funzioni connesse alla carica si trasformassero in un ostacolo alla carica stessa.

Da quali fonti devono derivare gli incarichi?

Da norme di legge, statuto o regolamento: il riferimento alle fonti di autonomia valorizza la possibilita degli enti locali di attribuire funzioni connesse al mandato.

A cosa serve nella pratica questa norma?

Offre il criterio per valutare una presunta incompatibilita: se l'incarico e conferito in ragione del mandato e previsto da legge, statuto o regolamento, non integra una causa ostativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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